Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Legge Comunitaria 2008: parere delle regioni

giovedì 17 luglio 2008


Parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

sul disegno di legge recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi

derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee –

Legge comunitaria 2008

 in allegato il documento formato pdf

 

Punto 1) Odg Conferenza Stato-Regioni – sessione comunitaria

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province, esaminato il disegno di Legge comunitaria 2008, esprime i seguenti emendamenti e le seguenti osservazioni.

 

EMENDAMENTI

 

1.      All’articolo 1, comma 6, sostituire la frase “si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all’articolo 11, comma 8, della Legge 4 febbraio 2005, n. 11” con la frase

“recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute e sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano”.

 

2.      Dopo l’articolo 5, inserire l’articolo

Art. 5-bis

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11).

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n . 11, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 9, comma 1, la lettera f) è abrogata;

            b) all'articolo 16, comma 1, il secondo periodo è soppresso.

 

3.      All’articolo 8, comma 1, dopo le parole “(…) nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 2,” aggiungere le parole

“acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,”.

 

4.      All’articolo 9, comma 1, dopo le parole “(…) entro il termine e con le modalità di cui al articolo 1,” aggiungere le parole

“acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,”.

 

5.      Sostituire il testo dell’articolo 10 con il seguente nuovo testo

Art. 10

(Esecuzione del regolamento (CE) 5 luglio 2006 n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT))

1.      I Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale con sede legale in Italia sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico ovvero di diritto privato e iscritti in due appositi e distinti registri istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale.

2.      La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale è l’autorità nazionale competente a ricevere la notifica e i documenti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1082/2006.

3.      La fase istruttoria, prevista dall’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1082/2006, è svolta dal Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il coordinamento del Segretariato Generale della stessa Presidenza, sentite le amministrazioni centrali competenti rispetto alle attività svolte dal costituendo GECT.

4.      Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, l’autorità competente per l’espletamento del controllo di gestione dei fondi pubblici da parte del GECT è (indicare la competente autorità statale). Le procedure di vigilanza sulla gestione dei fondi pubblici da parte dei GECT aventi sede in Italia sono stabilite d’intesa con la Conferenza unificata di cui al d.lgs. 281 del 1997.

5.      Dalle attività connesse alla istituzione e tenuta del registro, alla fase istruttoria e all’espletamento di controlli non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

OSSERVAZIONI

 

1.      La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome segnala la necessità di dare attuazione all’articolo 1, comma 2, dell’Accordo sancito nella Conferenza Unificata del 24 gennaio 2008, in merito alle modalità di attuazione degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea e sulle garanzie di informazione da parte del Governo. In tal senso richiede alle amministrazioni coinvolte un tempestivo confronto per individuare le direttive o gli altri atti comunitari incidenti in materie di competenza statale e regionale.

 

2.      La Conferenza, tenuto conto del posizionamento geopolitico dell’Italia, collocata in prossimità della frontiera esterna dell’Unione europea e in alcuni casi sullo stesso confine esterno dell'Unione e come tale destinata a ricoprire un ruolo determinante nel rafforzamento e miglioramento della cooperazione territoriale tanto nell’area dell’Europa Sud-orientale quanto in quella del Bacino del Mediterraneo, auspica che vengano adottate le misure più idonee a garantire la partecipazione agli istituendi GECT anche degli Stati terzi e delle entità territoriali loro appartenenti, prevedendone un loro immediato coinvolgimento nel rispetto delle premesse del regolamento 1082 del 2006.

 

PARERE

 

La Conferenza, ai fini dell’espressione del parere, ritiene irrinunciabile l’accoglimento dell’emendamento all’articolo 10 del disegno di Legge, concernente l’esecuzione del regolamento CE 1082 del 2006, e, in particolare, l’inserimento nel ddl comunitaria di una norma di diretta applicazione che consenta l’effettiva attuazione del regolamento stesso.

Esprime, pertanto, parere negativo sul disegno di legge comunitaria 2008 salvo l’inserimento di una norma di diretta applicazione, sostanzialmente conforme a quella proposta nel presente documento (emendamento 5), che consenta l’effettiva attuazione del regolamento CE 1082 del 2006.

 

 

Roma, 17 luglio 2008

parerecomunitaria.pdf