Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Agroalimentare: rafforzamento competitività, parere su Ddl

giovedì 18 dicembre 2008


in allegato il documento in formato pdf

 

 

 

PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DISPOSIZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGROALIMENTARE

 

Punto 19) elenco A – Odg Conferenza Stato-Regioni

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sul disegno di legge in oggetto condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte di modifica:

 

- all’articolo 3, comma 5, dopo le parole “aziende agricole” inserire le parole “ o gestiti in connessione con aziende agricole”;

 

- all’articolo 3, comma 2 sopprimere il riferimento ai biocarburanti liquidi contenuto nella lettera c) e conseguentemente sopprimere le parole “esclusi i biocarburanti liquidi” contenute nella lettera a) [emendamento riformulato in sede di Comitato Agricoltura dell’11 dicembre scorso];

 

- prevedere l’incentivazione di produzione di energia soltanto attraverso lo sfruttamento dell’eolico, del solare, del geotermico, dell’idraulica e delle biomasse di origine agricola e forestale nei termini di cui alla tabella 3;

 

- ripristino del riferimento alla filiera corta attraverso la soppressione del comma 4 dell’articolo 3; soppressione dell’equiparazione tariffaria delle biomasse ai rifiuti solidi urbani.

 

La Conferenza chiede altresì al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di voler sostenere nel corso dell’iter parlamentare del provvedimento le seguenti proposte di modifiche del decreto legislativo 227/2001:

 

- all’articolo 5 aggiungere i seguenti ulteriori commi:

 

- Comma 3

All’articolo 2 del Decreto legislativo 18 Maggio 2001 n. 227 il comma 4 è così sostituito:

4. La definizione di cui al comma 2 o, in assenza di essa, la definizione di cui al comma 6, si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.”;

 

- Comma 4

L’articolo 3 del Decreto legislativo 18 Maggio 2001 n. 227 è così sostituito:

“Art. 3. (Programmazione forestale)”

1. In considerazione delle linee guida di programmazione forestale emanate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri Piani o Programmi forestali Regionali, coerentemente anche agli indirizzi strategici nazionali definiti nel Programma quadro per il settore forestale, di cui all'articolo , 1 comma 1082,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”;

2. Le regioni promuovono la pianificazione forestale a livello aziendale e territoriale delle proprietà pubbliche e private, per la gestione sostenibile del bosco, definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani di gestione o di strumenti equivalenti.

 

- Comma 5

All’articolo 4 del Decreto legislativo 18 Maggio 2001 n. 227 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 2, le parole: “, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490”, sono sostituite dalle seguenti: “.È fatto salvo quanto disciplinato o autorizzato dalle regioni in conformità all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”;

2. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Il comma 2 si applica anche ai boschi soggetti agli articoli 54 e  91 del regio decreto legge del 1923, n. 3267, ove non diversamente disposto dalla legislazione regionale.”;

3. Al comma 5, il secondo periodo è così sostituito: “Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree devono possibilmente ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco.”

 

- Comma 6

All’articolo 5 del Decreto legislativo 18 Maggio 2001 n. 227 sono apportate le seguenti modificazioni:

Il comma 1 è così sostituito: “1. Le regioni dettano norme ai sensi dell’articolo 44 della Costituzione affinché venga garantito il recupero dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica incolumità, prevedendo anche idonee forme di sostituzione nella gestione del bosco.”.

 

- Comma 7

All’articolo 6 del Decreto legislativo 18 Maggio 2001 n. 227 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 2, le parole “di assestamento”, sono sostituite dalle seguenti: “di gestione forestale o strumenti equivalenti”, e sono soppresse le parole: “di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b)”;

2. Al comma 4, le parole: “di cui all'articolo 152, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490”, sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni”;

 

- Comma 8

all’articolo 7 del Decreto legislativo 18 Maggio 2001 n. 227 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, dopo le parole “opere e servizi in ambito forestale” sono aggiunte le seguenti parole: “anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 40 del decreto legislativo 12  aprile 2006, n. 163, “;

2. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-bis. Le regioni possono prevedere forme di incentivazione per le attività selvicolturali nell’ambito della gestione forestale sostenibile.”.

 

 

 

Roma, 18 dicembre 2008

 

181208_competitiv_agroalim.pdf