Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Contratti di sviluppo: criteri agevolazioni finanziarie, parere su DM

giovedì 18 dicembre 2008


in allegato il documento in formato pdf

 

 

 

Parere sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico di attuazione dell’art. 43 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

n. 133, recante “Definizione dei criteri, condizioni e modalità

per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno di investimenti privati e per la realizzazione di interventi

ad essi complementari e funzionali”

 

Punto 7 Elenco B) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

 

 

 

Osservazioni

 

L’articolo 43 è stato accolto favorevolmente dalle Regioni che lo hanno interpretato come una occasione per mettere in campo strategie forti per rilanciare la strategia di attrazione degli investimenti sul territorio. Lo strumento del contratto di sviluppo, sostanzialmente costruito sul modello del contratto di programma previsto dalla normativa preesistente, può validamente costituire una modalità di intervento condivisibile ma necessita di una preliminare definizione congiunta tra il Governo e le Regioni delle logiche di intervento su cui basare le azioni e le scelte di localizzazione.

In secondo luogo, ricordando come l’efficacia degli interventi dipenda evidentemente anche dalla consistenza delle risorse che il Governo intende mettere in campo per l’attuazione di tale strumento, si auspica che il Ministero proceda al più presto all’adozione del decreto di ricognizione delle dotazioni finanziarie, previsto al comma 3, anche al fine di consentire una valutazione adeguata delle scelte proposte nel decreto in merito alle forme ed ai criteri che si intenderà adottare per le agevolazioni.

Poiché la disciplina del contratto di sviluppo ricalca sostanzialmente le caratteristiche dei preesistenti contratti di programma, occorre fare necessariamente un confronto tra il provvedimento proposto ed il decreto interministeriale 24 gennaio 2008, adottato in attuazione dell’art. 8 bis, comma 3, del decreto legge n. 81 del 17.07.2007 convertito, con modificazioni dalla legge 03.08.2007, n. 127, sul quale la Conferenza ha espresso il proprio parere positivo.

Dall’esame della procedura delineata per i contratti di sviluppo sembra che possa prodursi una riduzione dei termini procedimentali rispetto a quelli dei contratti di programma, ma tale risultato viene conseguito a scapito di un forte ridimensionamento del ruolo delle Regioni e del CIPE e per effetto di una nuova centralizzazione e politicizzazione del processo decisionale in capo al Ministro dello Sviluppo Economico. E neppure può essere condivisibile la riproposizione di una superata modalità di coinvolgimento regionale fondata solo sulla possibilità di cofinanziamento degli interventi, approccio su cui già si era manifestato in passato il parere negativo delle Regioni.

E’ evidente che tale scelta non può essere condivisibile, per le motivazioni sempre ribadite dalle Regioni in sede di valutazione degli strumenti di programmazione negoziata.

Il contratto di sviluppo, pur concernendo progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, è uno strumento che incide fortemente sullo sviluppo locale e spesso comporta anche la necessità di realizzare importanti investimenti infrastrutturali. Affinché tale strumento possa essere in grado di realizzare una efficace azione di attrazione di investimenti è indispensabile che lo stesso sia il risultato di un percorso di forte negoziazione e di condivisione con la Regione e le Amministrazioni locali interessate.

Le Regioni e le Province autonome ritengono necessario ripristinare una stringente procedura di condivisione con le Regioni stesse di tutti i passaggi più significativi di attuazione dell’articolo 43, in coerenza anche con le pronunce della Corte costituzionale concernenti la necessità di ricercare l’Intesa con le Regioni ogni qualvolta si disponga a livello nazionale di risorse che afferiscono a materie esclusive e concorrenti delle Regioni.

In particolare, nello schema di provvedimento proposto, dovrà essere introdotto il passaggio in Conferenza per l’adozione del decreto di definizione delle priorità dei programmi, dei criteri di valutazione delle istanze di ammissione e delle riserve di fondi e ripristinato tale passaggio anche al termine dell’istruttoria, prima della autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di sviluppo.

Con riferimento alla fase di autorizzazione alla sottoscrizione si segnala poi, che la previsione di una nuova valutazione di compatibilità del progetto con le linee di politica industriale si pone in contrasto con il principio di certezza del diritto, in quanto ciò rischia di mettere in discussione il complesso dell’attività di progettazione e negoziazione condotta in forza di una proposta di contratto già in anticipo positivamente vagliata sotto l’alto profilo della compatibilità con le linee di politica industriale di riferimento.

In merito al rapporto con le Regioni si ritiene altresì necessario prevedere adeguate modalità di informazione della/e regione/i interessata/e in merito allo stato di attuazione dei contratti di sviluppo in corso ed è inoltre utile che le relazioni di monitoraggio dell’attuazione vengano valutate in Sede stabile di concertazione, analogamente a quanto previsto per i contratti di programma.

Con riferimento ai soggetti beneficiari si osserva che per gli interventi nelle aree diverse da quelle di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e c) del Trattato, evidenziandosi una contraddizione tra la caratterizzazione del contratto di sviluppo come strumento per la realizzazione di “investimenti di rilevanti dimensioni” e la individuazione delle PMI come soggetti proponenti, le Regioni e le Province autonome propongono di prevedere che le PMI possano presentare progetti anche in forma consortile o come rappresentanza di distretti industriali e che anche le Regioni possano costituirsi come soggetto proponente nei rapporti con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., svolgendo un ruolo di propulsivo e di coordinamento delle iniziative delle PMI nell’ambito di un più ampio programma di investimenti, anche infrastrutturali, finalizzato all’attrazione degli investimenti. In tal caso di conseguenza non devono trovare applicazione i limiti minimi di investimento riferiti al soggetto proponente.

Si segnala la necessità di un coordinamento tra la previsione dell’ammissibilità di programmi di sviluppo commerciale di cui all’art. 3 comma 1 lett. c)  e l’esclusione delle attività economiche “commercio all’ingrosso e al dettaglio”, di cui all’art. 4 comma 5 lett. d).

In merito alla valutazione dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale si ritiene opportuno prevedere anche l’opzione del ricorso all’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione, non condividendo a riguardo la tendenza di ripristinare le precedenti procedure per la valutazione dei progetti di innovazione industriale.

Infine si esprimono perplessità sull’eccessivo ricorso al mezzo fax in considerazione della delicatezza dei diversi passaggi procedurali e della complessità degli interessi in gioco. Per tale ragione sarebbe più adeguata la previsione del ricorso alla posta elettronica certificata.   

 

Proposte di emendamenti

 

In merito ai contenuti dello schema di decreto proposto si formulano i seguenti emendamenti:

 

  1. Dopo l’articolo 1, inserire il seguente: “art. 1 bis. Modalità di Cooperazione con le Regioni

1. Ferma restando la definizione congiunta fra lo Stato e le Regioni della strategia di attrazione degli investimenti ai sensi dell’art. 3 comma 4, le procedure per l’approvazione dei contratti di sviluppo assicurano una verifica, preliminare e successiva all’istruttoria tecnica dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, da parte della/e Regione/i interessata/e sulla compatibilità della proposta di contratto con le normative e gli atti di programmazione vigenti, secondo le modalità previste dagli articoli 3, comma 4; 6, comma 1; 7; 8; 9”.

  1. all’articolo 3, comma 2: dopo la parola “immateriali;” inserire le seguenti: “in tal caso i relativi oneri sono a totale carico del contratto di sviluppo” ed eliminare il resto del periodo;
  2. all’articolo 3, comma 3 dopo le parole “ Nell’ambito del programma di sviluppo di sviluppo, il progetto d’investimento proposto dal soggetto proponente,” sono inserite le parole “ad eccezione dei progetti di cui al Titolo III del presente decreto”;
  3. all’articolo 3 il comma 4 il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per quanto riguarda la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per quanto riguarda le linee di politica di sviluppo del turismo e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono definiti i criteri di valutazione delle istanze di ammissione alle agevolazioni e specifiche priorità riguardanti i programmi di cui al comma 1, in relazione alle linee di politica industriale ed anche attraverso la previsione di riserve di fondi”;
  4. all’articolo 4, comma 1 laddove si prevede che ciascun progetto previsto dalla proposta di contratto deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti deve essere chiarita la portata della disposizione, in quanto si ritiene che tutte le iniziative che sono ricompresse nel contratto siano finalizzate a rendere efficace il programma nella sua interezza.
  5. all’articolo 6, comma 1 primo periodo sono aggiunte in fine “e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni”;
  6. all’articolo 7, comma 1 il periodo “il Ministro, verificata la compatibilità dell’istanza con le risorse finanziarie disponibili e la coerenza della stessa con le linee di politica industriale, trasmette anche a mezzo fax, all’Agenzia la propria autorizzazione, anche con riferimento alla misura e alle forme agevolative” sono sostituite dalle seguenti “il Ministero, verificata la compatibilità dell’istanza con le risorse finanziarie disponibili e con quanto disposto con il decreto di cui all’articolo 3, comma 4, trasmette il decreto di autorizzazione”;
  7. all’articolo 7, comma 2 dopo le parole “L’Agenzia interloquisce inoltre con le Regioni interessate al fine di acquisire da queste l’assenso circa la compatibilità del programma di sviluppo con i rispettivi piani di sviluppo economico territoriale.” sono aggiunte le seguenti “ed altre eventuali osservazioni sui programmi di investimento proposti” e dopo le parole “Nel caso in cui la/le Regione/i non si pronunci/no entro il termine di ultimazione della fase di negoziazione di cui al successivo comma, si presume acquisito l’assenso della/e stessa/e.” sono aggiunte le seguenti: “qualora la/le Regione/i si esprima/no negativamente, la relativa proposta di contratto di sviluppo non può essere approvata e l’Agenzia ne dà comunicazione al soggetto proponente”;
  8. all’articolo 8, comma 1 dopo le parole “all’Agenzia e al Ministero” sono inserite le parole “le proprie osservazioni ed il proprio parere sulla proposta ed eventualmente”
  9. all’articolo 9, comma 1 al primo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole “ovvero dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione”;
  10. all’articolo 9, comma 2 dopo le parole “notifica alla Commissione europea” sono aggiunte le seguenti “ ed alla/e regione/i interessata/e” e le parole “Il Ministro dello sviluppo economico, verificata la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo all’autorizzazione di cui all’articolo 7, comma 1, entro 10 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, autorizza la sottoscrizione del contratto” sono sostituite dalle seguenti “Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, previa intesa con la Regione/i interessate, è approvata la proposta di contratto e determinato l’importo delle agevolazioni da concedere ed è autorizzata la sottoscrizione del contratto di sviluppo”;
  11. Agli articoli 7 e 8 le parole “anche a mezzo fax” sono sostituite dalle parole “anche a mezzo posta elettronica certificata”;
  12. All’articolo 4 comma 5 lett. d): cassare ogni riferimento al commercio.

 

Per quanto sopra esposto le Regioni e le province Autonome esprimono parere negativo salvo l’accoglimento di tutte le modifiche richieste.

 

 

 

 

Roma, 18 dicembre 2008

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