Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Sanità: Regolamento SISAC (struttura tecnica interregionale per disciplina rapporti personale convenzionato Ssn)

giovedì 1 ottobre 2009


Il link al regolamento:

http://www.regioni.it/upload/sisac_regolamento_011009.pdf

 

Rinnovo degli AA.CC.NN. per la disciplina dei rapporti con il

personale convenzionato con il S.S.N. medici e altre

professionalità sanitarie

(comma 27, articolo 52, Legge 27 dicembre 2002, n. 289)

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CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

09/065/CR/C7

Regolamento per il funzionamento della Struttura tecnica

interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale

convenzionato con il Servizio sanitario nazionale

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento definisce il funzionamento della Struttura tecnica

interregionale per la disciplina dei rapporti con il personale convenzionato

con il Servizio sanitario nazionale (di seguito denominata "Struttura

Interregionale Sanitari Convenzionati - SISAC"), istituita dal comma 27,

dell'articolo 52, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art.2

(Sede)

l. La SISAC ha sede in Roma.

Art.3

(Funzione e Composizione)

l. La SISAC, organismo interregionale dotato di autonomia organizzativa e

contabile, strumento della Conferenza delle Regioni e delle Province

autonome di Trento e di Bolzano (d'ora in poi Conferenza), costituisce la

delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il

personale sanitario a rapporto convenzionale e, a tal fine, svolge le attività

definite con rAccordo in sede di Conferenza permanente con i rapporti tra

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla

disciplina del procedimento di contrattazione collettiva per il rinnovo

degli accordi con il personale convenzionato con il S.S.N."

2. La SISAC si articola nel Comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle

Province autonome, nell'Ufficio di coordinamento e nel Collegio dei

reVIsorI.

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ArtA

(Comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome)

1. Il comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome è

composto dai ventuno esperti designati uno per ciascuna Regione e

Provincia autonoma e nominati dalla Conferenza e da due rappresentanti

uno per ciascuno dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e del

Lavoro, della Salute e delle politiche sociali, designati dai rispettivi

Ministri e nominati dalla Conferenza.

2. In caso di dimissioni o cessazione per qualsiasi motivo di uno o più

componenti del comitato, la Conferenza provvede alla loro sostituzione.

3. Il componente del comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle

Province autonome decade in caso di assenza per tre riunioni consecutive

senza giustificato motivo. L'ufficio di coordinamento ne dà immediata

notizia alla Conferenza che provvede alla sostituzione su indicazione

della Regione proponente.

4. La Conferenza può, in ogni momento, revocare la nomina dei

rappresentanti regionali, provvedendo alla loro sostituzione.

5. Il comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome:

a) individua, al suo interno, i rappresentanti che, con i membri dell 'ufficio

di coordinamento, partecipano direttamente alla negoziazione con le

organizzazioni sindacali di categoria;

b) definisce il programma di lavoro; approva il preventivo e la

rendicontazione annuale dei fondi assegnati alla Sisac;

c) delibera sui documenti inerenti l'attività negoziale;

d) delibera su ogni altra questione ad esso sottoposta dali 'ufficio di

coordinamento;

e) assume ogni altra determinazione inerente ai compItI attribuiti dalla

Conferenza e dal Comitato di settore del comparto sanità.

6. Il comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome

delibera a maggioranza dei presenti, le riunioni sono valide con la

presenza della maggioranza dei componenti.

7. Le riunioni sono convocate dal coordinatore con l'indicazione dell'ordine

del giorno e, salvo casi d'urgenza e successiva convalida del comitato,

con un minimo di cinque giorni di anticipo sulla data prevista. Ciascuno

dei componenti può chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del

giorno e un terzo dei componenti può chiedere la convocazione del

comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome

specificando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno. In tal caso il

coordinatore cura che la convocazione avvenga entro dieci giorni dalla

formale richiesta. Per motivi d'urgenza l'ordine del giorno può essere

integrato dal comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle Province

autonome alla presenza di tutti i componenti e a maggioranza. L'attività

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di verbalizzatore del comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle

Province autonome viene svolta a cura della segreteria tecnica dell 'ufficio

di coordinamento o su nomina dello stesso ufficio di coordinamento da

un componente il comitato. Nel verbale delle riunioni, dovranno risultare

i nomi dei componenti il comitato presenti e assenti, per questi ultimi se

sono giustificati, l'ordine del giorno, una sintesi degli interventi e per

ciascun argomento le conclusioni a cui si è pervenuti, nonché il risultato

delle votazioni. I verbali delle riunioni approvati dal comitato dei

rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritti al

coordinatore e dal verbalizzatore, sono conservati agli atti. Il voto è

sempre palese. Le deliberazioni del comitato dei rappresentanti delle

Regioni e delle Province autonome sono comunicate a firma del

coordinatore.

Art.5

(Ufficio di coordinamento)

I.L'ufficio di coordinamento resta in carica per il periodo stabilito dalla

Conferenza non superiore comunque a tre anni; è costituito dal coordinatore

che lo presiede, da un vice coordinatore e da cinque componenti individuati

secondo il criterio della rappresentatività territoriale. Il coordinatore svolge

altresì le funzioni di presidente del comitato dei rappresentanti delle Regioni

e delle Province autonome. I componenti dell'Ufficio di coordinamento sono

nominati dalla Conferenza tra i ventuno esperti regionali di cui al precedente

punto 4.

2. L'ufficio di coordinamento:

a) predispone e coordina quanto necessario per dare attuazione all'Accordo in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla disciplina del procedimento

di contrattazione collettiva per il rinnovo degli accordi con il personale

convenzionato con il S.S.N.";

b) cura i rapporti con la Conferenza, con il Comitato di settore del comparto

sanità e con i Ministeri competenti;

c) predispone le direttive e gli indirizzi per lo svolgimento dell'attività della

SISAC previa determinazione del comitato dei rappresentanti delle Regioni e

delle Province autonome;

d) istituisce una segreteria tecnica di cui si avvale nello svolgimento dei propri

compiti istituzionali definendone la consistenza organica e individuando il

contratto collettivo di lavoro da applicare;

e) esercita ogni potere ad esso espressamente attribuito dalla Conferenza e dal

Comitato di settore del comparto sanità.

3. Per il funzionamento dell 'ufficio di coordinamento si rinvia alla disciplina

generale sugli organi collegiali. Il coordinatore dà attuazione agli atti

dell'ufficio di coordinamento.

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4. In caso di inerzia dell 'ufficio di coordinamento i compiti sono esercitati dal

Comitato di settore per il comparto sanità, sino alla sostituzione dei

componenti l'ufficio di coordinamento.

Art.6

(Collaborazioni e Partecipazioni)

l. Per l'attuazione della propria attività la SISAC può richiedere la collaborazione

di amministrazioni ed altri soggetti pubblici o privati.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti la SISAC può avvalersi anche di

collaborazioni libero-professionali definite dali 'ufficio di coordinamento

sentito il Comitato di settore del comparto sanità;

3. Il Comitato di settore del comparto sanità individua tre esperti che partecipano,

senza diritto di voto, alle riunioni del comitato dei rappresentanti delle

Regioni e delle Province autonome e alle fasi della negoziazione con le

organizzazioni sindacali di categoria.

Art.?

(Trattamento economico)

l. Il rapporto di lavoro del coordinatore e del Vice coordinatore è a tempo pieno;

dura per il periodo stabilito dalla Conferenza non superiore comunque a tre

anni ed è rinnovabile. Il rapporto di lavoro del Coordinatore e del Vice

coordinatore decade nel caso previsto dall'artA comma 4). AI coordinatore è

riconosciuto un compenso parametrato al trattamento apicale previsto dal

contratto dei dirigenti del comparto delle Regioni e degli enti locali

incrementato del 31%. AI Vice coordinatore è riconosciuto un compenso

pari al 65% del trattamento economico del Coordinatore.

Il rapporto di lavoro del Coordinatore è costituito dal Segretario generale

della Conferenza.

2. Ai componenti l'ufficio di coordinamento spetta il trattamento di missione

secondo le disposizioni dell'ente pubblico di appartenenza. Nel caso in cui il

componente non sia dipendente di un ente pubblico si applicano le regole

della pubblica amministrazione in materia di trattamento di missione.

Art.8

(Costituzione dei rapporti giuridici, gestione economico-patrimoniale e

contabile)

l. Il Coordinatore quale rappresentante legale della Sisac:

- provvede alla gestione economico-patrimoniale e contabile nonché alla

costituzione dei rapporti giuridici necessari al suo funzionamento;

- cura l'assunzione e la gestione del personale;

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- predispone il preventivo e la rendicontazione annuale dei fondi assegnati alla

Sisac, nei tennini previsti dalla apposita convenzione con il Ministero della

Salute, da sottoporre al comitato dei rappresentanti delle Regioni e delle

Province autonome.

Art.9

(Collegio dei revisori dei conti)

l. Il Collegio dei revisori è composto dal Presidente, designato dalla Conferenza,

da un componente designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da

uno designato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali.

Dura in carica tre anni.

2. Il Collegio dei revisori svolge il controllo sull'attività della Sisac a norma

degli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili. Al Collegio

compente, altresì, il controllo contabile della Sisac.

3. I revisori dei conti devono garantire la riservatezza dei fatti e dei documenti di

cui hanno conoscenza per ragioni di ufficio.

4. Il Collegio dei revisori dei conti ha accesso agli atti e ai documenti della Sisac

ed i suoi componenti possono partecipare alle sedute dell'Ufficio di

coordinamento, senza diritto di voto.

5. Al Presidente del Collegio dei revisori è riconosciuto un compenso pari al 5%

del compenso del coordinatore della Sisac; agli altri componenti è

riconosciuto un compenso pari al 80% del compenso del Presidente del

Collegio dei revisori.

6. Il Collegio dei revisori dei conti è convocato dal Presidente, anche su richiesta

dei componenti, ogni qual volta lo ritenga necessario e, comunque, almeno

ogni trimestre.

7. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi

componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il

proprio dissenso.

8. Delle sedute del Collegio è redatto apposito verbale, sottoscritto dagli

intervenuti, che viene trascritto nel libro dei verbali del Collegio, custodito

presso la Sisac.

9. I componenti del Collegio dei revisori dei conti possono essere confermati.

Art. IO

(Finanziamento)

Gli oneri per il funzionamento della SISAC sono a carico del finanziamento

statale a tale scopo assegnato con il comma 27, dell'articolo 52, della legge

27 dicembre 2002, n. 289.

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Art. 11

(Disposizione transitoria)

Tutti i rapporti giuridici posti in essere dal Cinsedo per conto della Sisac

dovranno essere trasferiti quando sarà perfezionata la nomina del coordinatore ai

sensi degli artt. 5 comma 1 e 7 comma 1.

Resta inteso che tali rapporti proseguiranno sino alla scadenza naturale degli

stessi.

Roma 1 ottobre 2009

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