Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - SANITA': Nuovo Patto per la salute

giovedì 22 ottobre 2009


in allegato il documento in formato pdf

 

“23 ottobre 2009

SANITA': Nuovo Patto per la salute

1. Le Regioni devono assicurare l'equilibrio finanziario della gestione in condizioni di efficienza e appropriatezza.

2. Lo Stato si impegna ad assicurare in relazione al livello di finanziamento del servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato stabilito dalla vigente legislazione, pari a 104.614 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 106.934 milioni di euro per l'anno 2011, risorse aggiuntive pari a 1.600 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.719 milioni di euro per l'anno 2011; per l'anno 2012, lo Stato si impegna ad assicurare risorse aggiuntive tali da garantire un incremento del livello di finanziamento rispetto all'anno 2011 del 2,8%. A tali risorse aggiuntive concorrono:

a) il riconoscimento con riferimento alla competenza 2010 di incrementi da rinnovo contrattuale pari a quelli derivanti dal riconoscimento della indennità di vacanza contrattuale con economie pari a 466 milioni di euro annui;

b) il finanziamento a carico del bilancio dello Stato di 584 milioni di euro per l'anno 2010 e di 419 milioni di euro per l'anno 2011;

c) le ulteriori misure che lo Stato si impegna ad adottare nel corso del 2010 dirette ad assicurare l'intero importo delle predette risorse aggiuntive.

Lo Stato si impegna inoltre:

- ad adottare nel corso del 2010 ulteriori misure dirette a garantire un ulteriore finanziamento qualora al personale dipendente e convenzionato del SSN vengano riconosciuti con riferimento alla competenza 2010 incrementi da rinnovo contrattuale superiori a quelli derivanti dal riconoscimento della indennità di vacanza contrattuale;

- a garantire nel bilancio pluriennale 2010-2012 ai fini del finanziamento dell'edilizia sanitaria ex art. 20 L. n. 67/88, in aggiunta ai 1.174 milioni di euro relativi all'anno 2009, 4.715 milioni di euro;

- ad ampliare lo spazio di programmabilità degli interventi previsti dal predetto art. 20 L. n. 67/88 elevandolo dagli attuali 23 miliardi di euro a 24 miliardi di euro, destinando tale incremento prioritariamente alle regioni che hanno esaurito le loro disponibilità attraverso la sottoscrizione di accordi. Sull'edilizia sanitaria Stato e regioni convengono sulla possibilità di utilizzare anche le risorse FAS di competenza regionale;

- a garantire, per l'anno 2010: a) un finanziamento pari a 400 milioni di euro per il Fondo per la non autosufficienza ex art. 1, comma 1264, L. n. 296/06; b) un incremento di 30 milioni di euro del Fondo nazionale per le politiche sociali nonché la separazione delle risorse assegnate all'Inps per la garanzia dei diritti soggettivi da quelle di competenza delle regioni.

Stato e regioni convengono che eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale, effettuati dalle regioni, rimangano nella disponibilità delle regioni stesse.

3. Occorre rivisitare, potenziare e semplificare il meccanismo di "commissariamento" delle Regioni in disavanzo, ferme restando le funzioni del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato per la verifica dei LEA in materia di monitoraggio trimestrali e annuali e di verifica dell'attuazione dei Piani di rientro secondo un nuovo regolamento condiviso tra Stato e regioni.

4. All'esito della verifica relativa all'anno precedente, nel caso di disavanzo non coperto (in tutto o in parte), occorre confermare i vigenti automatismi (innalzamento aliquote IRPEF e lRAP), da potenziare con il blocco del turn-over e il divieto di effettuazione di spese non obbligatorie. Se lo scostamento (calcolato rispetto al finanziamento ordinario integrato delle entrate proprie effettive) è superiore al 5 per cento, ovvero inferiore al 5 per cento se gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscono con la quota libera la copertura integrale del disavanzo, scatta comunque l'obbligo di presentare un piano di rientro.

5. La regione ha l'obbligo di presentare entro il 30 giugno il piano di rientro. Il piano, elaborato con l'ausilio dell'AIFA e dell'AGENAS, è valutato da una Struttura tecnica di monitoraggio a composizione paritetica, presieduta da un ulteriore componente scelto di comune accordo, e dalla Conferenza Stato-regioni entro termini perentori. Il Consiglio dei Ministri accerta (anche nell'ipotesi in cui la Conferenza e la Struttura non abbiano trasmesso le proprie valutazioni) l'adeguatezza del piano di rientro:

- in caso di riscontro positivo, approva il piano e la regione inizia ad attuarlo;

- in caso di mancata presentazione o insufficienza del piano, la regione viene commissariata (il presidente della regione assume il ruolo di commissario ad acta per la redazione e per l'attuazione del piano) e scattano, oltre gli automatismi anzidetti (innalzamento aliquote IRPEF e IRAP, blocco del turn-over e divieto di effettuazione di spese non obbligatorie), ulteriori automatismi (sospensione dei trasferimenti erariali a carattere non obbligatorio; decadenza dei direttori generali delle aziende sanitarie e delle aziende ospedaliere).

6. Nell'ipotesi di inadempimento del piano da parte della regione tenuta ad attuarlo, il Consiglio dei Ministri, sentite la Struttura tecnica di monitoraggio e la Conferenza Stato-regioni, che esprimono il proprio parere entro il termine perentorio di 15 giorni, diffida la regione interessata ad attuare il piano; in caso di perdurante inottemperanza, la regione viene commissariata (il presidente della regione assume le funzioni di commissario ad acta) e scattano tutti gli automatismi anzidetti.

7. Per i vigenti piani di rientro relativi alle regioni già commissariate resta fermo l'assetto della gestione commissariale vigente, salva la possibilità della Regione di presentare un nuovo piano ai sensi della nuova disciplina nonché la cessazione del commissariamento a seguito dell'approvazione del nuovo piano.

8. Nell'ambito dei piani di rientro, le regioni interessate da disavanzo possono utilizzare nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, d'intesa con il Governo, a copertura del debito, le risorse del FAS preordinate alla programmazione regionale o altri eventuali strumenti di ristrutturazione del debito compatibili con le esigenze di finanza pubblica. In particolare la singola Regione, d'intesa con lo Stato, può utilizzare una parte delle risorse originariamente destinate ai PAR del proprio territorio”.

 

nuovopattosalute_231009.pdf