Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Consumatori: criteri per rappresentanza associazioni

mercoledì 18 novembre 2009


in allegato il documento in formato pdf 

 

 

Documento di indirizzi comuni in ordine ai criteri per il riconoscimento della rappresentanza delle

Associazioni dei consumatori

 

Approvato nell’ambito della sessione programmatica CNCU/Regioni - Bari 15-16 ottobre 2009

 

Premessa

 

La crisi globale che stiamo attraversando ci interroga sulla necessità avviare azioni per uscire dalle difficoltà con un modello di sviluppo diverso, avanzato, più equo che coinvolga i cittadini, le istituzioni, il mondo dell’economia, la società nel suo complesso.

Questa situazione dimostra, prevalentemente, l’entrata in crisi del nostro modello di sviluppo e che è necessario ripensarne  uno più avanzato in termini di compatibilità e sostenibilità, nel quale il cittadino - consumatore svolga, insieme ad altri soggetti, un importante ruolo di coesione sociale.

Occorre, insomma, avviare processi di ripresa e, insieme, di cambiamento idonei a creare le condizioni per realizzare uno sviluppo sostenibile.

Siamo di fronte a una occasione che ci è imposta, ma che può essere anche una opportunità per ripensare almeno parzialmente i principi stessi del consumo, dell’economia, della finanza, delle strategie politiche.

L’uscita dalla crisi, la ripresa economica sostenibile, il consolidarsi di un sistema di imprese socialmente responsabili, la crescita occupazionale, l’affermarsi delle pari opportunità, l’inclusione sociale, la solidarietà, una più equa ripartizione delle ricchezze e del reddito costituiscono i pilastri della difesa dei consumatori, di cittadini liberati dal bisogno, in grado di soddisfare le proprie esigenze, liberi di scegliere in modo responsabile, anche in coerenza con le politiche comunitarie di sviluppo e di tutela dei consumatori.

 

Certo, queste condizioni non si realizzano da sole, il raggiungimento di questi obiettivi ha bisogno di supporti sussidiari, di condivisione, di promozione delle condizioni per una cittadinanza attiva.

 

Ecco perché le Regioni e le Province Autonome considerano strategiche le azioni a supporto  dei cittadini consumatori, perché essi siano messi in grado di meglio reagire alle difficoltà, alle nuove caratteristiche dell’offerta, alle distorsioni del mercato.

 

Le Regioni e le Province Autonome sviluppano questi interventi ed azioni sia operando direttamente, sia, soprattutto, attraverso le Associazioni dei consumatori considerando un valore aggiunto il ruolo  del Comitato Nazionale e dei Comitati Regionali e delle Province Autonome per la Tutela  dei Diritti dei Consumatori e degli Utenti.

 

I soggetti coinvolti nella conferenza di Bari, convengono quindi sulla esigenza di una forte capacità di rappresentatività delle organizzazioni dei consumatori, in un loro ruolo di rappresentanza sociale sempre più forte, nella prosecuzione delle politiche avviate a partire dalla Conferenza di San Benedetto del Tronto e successivamente rafforzate in quella di Saint Vincent,  a partire da un aggiornamento dei criteri e dei requisiti che, favorendo a livello regionale una maggiore armonizzazione fra i criteri attualmente in atto e ferma restando l’autonomia di ogni singola Regione o Provincia Autonoma, si fondi sui seguenti criteri:

 

a) effettiva rappresentatività sociale nell’ambito della tutela dei consumatori;

b) strutturazione regionale articolata sul territorio;

c) svolgimento di un’attività continuativa sul territorio regionale.

 

a) L’effettiva rappresentatività sociale espressa dalla presenza dei seguenti indicatori

 

a.1) Scopo esclusivo previsto dallo statuto regionale dell'associazione, adottato da almeno 3 anni dall’istanza di iscrizione,  è quello della tutela dei consumatori già come previsto dal Codice del Consumo per le associazioni a carattere nazionale.

 

a.2) Funzionamento democratico dell’associazione così come previsto dalle normative nazionali in materia di associazioni senza scopo di lucro.

 

a.3) Numero di iscritti all’associazione, sul territorio regionale, adeguato in rapporto alla popolazione della regione stessa e non in misura fissa – peraltro poco rappresentativa – così come previsto oggi da  alcune leggi o regolamenti regionali. Orientativamente, lo stesso parametro nazionale dello 0,5 per mille sulla popolazione complessiva, potrebbe essere adottato come parametro minimo adeguato per la rappresentatività sul territorio regionale.

 

a.4) Congruenza nel bilancio annuale delle entrate relative alle quote versate dagli associati anche nell'eventualità di iscrizioni con quote pluriennali.

 

b) La strutturazione regionale articolata sul territorio, espressa dalla presenza dei seguenti indicatori:

 

b.1) Presenza di sedi/sportelli in un numero di province rappresentativo della realtà regionale. Un numero fisso di sportelli previsto per normativa, potrebbe essere eccessiva o insufficiente, secondo il numero di province della Regione.

 

b.2) Le sedi/sportelli  devono essere fisicamente individuabili con un titolo giuridico intestato all’associazione regionale.

 

b.3) Può essere indicativo il significato di sportello, come avvenuto nelle regolamentazioni di alcune regioni, e cioè:

“Per “sportello” si intende il luogo fisico in cui vengono date informazioni ai cittadini, viene fornita assistenza, attivate forme di tutela, gestite le relative pratiche e conservati i dati utili per il monitoraggio. E’ coordinato da un responsabile nominato dall’associazione regionale e può avere, oltre alla sede principale, più sedi operative  nell’ambito della stessa provincia (o comuni contigui).”

 

Ulteriori requisiti e funzioni sono riferite e correlate al numero di giorni/ore di apertura settimanale con conseguente presa d’atto dell’investimento economico necessario per garantire tali funzionalità.

 

 

b.4) la presenza in un numero minimo di province, in relazione alle province stesse della regione, potrebbe consistere non solo in sedi/sportelli ma anche in iscritti; il rapporto dello 0,5 per mille base a livello regionale, potrebbe essere accompagnato anche da un numero minimo di iscritti nelle province dove gli sportelli/sedi sono ufficialmente dichiarati.

 

c) Lo svolgimento dell’attività continuativa sul territorio regionale espressa dalla presenza dei seguenti indicatori:

 

c.1) Atto costitutivo di associazione regionale o sezione regionale di associazione nazionale adottato e registrato  in data anteriore di almeno tre anni rispetto alla presentazione della istanza di iscrizione.

 

c.2) Autonomia patrimoniale e giuridica a livello regionale come previsto per le associazioni di promozione sociale, specificando eventualmente forme di raccordo con l’Associazione nazionale.

 

c.3) Elenco annuale degli iscritti sul territorio regionale, risultante da adesione espressa, documentazione delle iniziative realizzate negli ultimi tre anni sul territorio regionale, bilancio o rendiconto degli ultimi tre anni regolarmente approvato dagli organi regionale.

 

c.4) Altri elementi eventuali, di volta in volta previsti regionalmente, per specifici servizi e progetti come ad esempio la previsione di ulteriori requisiti per le associazioni che espletano il loro servizio on line anche tramite contact center.

 

consum181109.pdf