Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Finanziaria 2010: gli emendamenti delle Regioni

giovedì 26 novembre 2009


in allegato il documento in formato pdf

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

09/103/CU/C2

 

EMENDAMENTI AL DDL LEGGE FINANZIARIA 2010

 

 

Proposte di emendamenti della Conferenza delle Regioni 2

ABOLIZIONE NORME COMPENSATIVE SU GETTITO TASSA AUTO (ECOINCENTIVI) 2

COMPENSAZIONE DEBITI E CREDITI SULLA TASSA AUTOMOBILISTICA.. 2

RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DOVUTA PER VEICOLI CONCESSI IN LOCAZIONE FINANZIARIA.. 3

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA E CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI. 3

PATTO DI STABILITA’ 2008. 4

MODIFICA DELL’ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERA A, N. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446 (CUNEO FISCALE ) 4

IVA RISORSE PER CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.. 6

FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZI FERROVIARI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE   6

Proposte di emendamento delle Regioni a Statuto Speciale. 7

MODIFICA DELL’ART.77 QUATER  - FLUSSI DI CASSA PER RSS. 7

 


 

Proposte di emendamenti della Conferenza delle Regioni

 

ABOLIZIONE NORME COMPENSATIVE SU GETTITO TASSA AUTO (ECOINCENTIVI)

 

1.      Il comma 64, dell’art.2 del DL 3 ottobre 2006, n.262 convertito in legge 24 novembre 2006, n.286 è abrogato.

2.      Alla legge 27 dicembre 2006, n.296 sono apportate le seguenti modifiche:

a)     è abrogato l’ultimo periodo del comma 321;

b)     è abrogato il comma 322.

 

Relazione illustrativa

Si ritiene necessaria l’abrogazione della norma che ripristina la compartecipazione statale alla tassa automobilistica così com’era in vigore fino al 1998.

Inoltre, la norma è inapplicabile in quanto la banca dati (SGATA) che rileva i pagamenti non è aggiornata rispetto le informazioni del tipo di veicolo e dei dati del proprietario. Risultano quindi del tutto inaffidabili i calcoli per la compensazione dei minori gettiti dovuti a esenzioni per acquisto di veicoli meno inquinanti (aggiornamenti dal PRA) e dei maggiori gettiti per l’aumento della tassa secondo il grado di inquinamento commisurato dalle Direttive europee. Infatti il Governo ha chiesto il rinvio del decreto in Conferenza perché ha riconosciuto che sussistono importanti anomalie e si appresta a ridurre l’importo della richiesta di restituzione  in maniera importante (di  oltre il 50%) e probabilmente i dati della nuova proposta di decreto andranno ulteriormente verificati al momento della presentazione in Conferenza in quanto ancora sovrastimati.

Inoltre, le Regioni sono state oggetto di numerosi tagli alle risorse da parte dello Stato (ridefinizione dei limiti di impegno e accolla mento dei maggior oneri per la rinegoziazione dei mutui) e di incursioni sui gettiti dei tributi regionali (ad esempio modifiche statali sulla normativa relativa al addizionale sul gas metano che ha determinato minori entrate) senza contare il blocco della possibilità di aumentare le addizionali regionali all’IRPEF e il calo di gettito delle accise su benzina e gasolio. L’eliminazione delle norme compensative va nel senso di permettere alle regioni oltre al recupero di entrate anche la programmazione di adeguate politiche per far fronte all’inquinamento dell’aria.

 

COMPENSAZIONE DEBITI E CREDITI SULLA TASSA AUTOMOBILISTICA

Al comma 1 dell’articolo 22 bis del DL 1 luglio 2009, n.78 convertito in legge 3 agosto 2009, n.102, le parole “a decorrere dall’anno 2005” sono sostituite con le parole “solamente per gli anni 2005, 2006 e 2007”.

 

Relazione illustrativa

Con l’attuazione del Federalismo fiscale sarà messa a punto la procedura automatica per l’acquisizione dei proventi della tassa automobilistica secondo la ripartizione del gettito sul territorio attraverso l’aggiornamento e la razionalizzazione delle banche dati.

 

RISCOSSIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA DOVUTA PER VEICOLI CONCESSI IN LOCAZIONE FINANZIARIA

 

L’articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n.99 è abrogato.

 

 

Relazione illustrativa

La norma non dà chiare indicazioni circa la solidarietà passiva delle società di leasing con i locatari.

Inoltre risulta di difficile applicazione, e quindi potenzialmente può causare una crescita dell’elusione fiscale.

 

 

CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA E CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI

 

 Al comma 1, dell’art.37 della legge 18 giugno 2009, n.69, le parole “Fino al 31 dicembre 2010,” sono soppresse.

 

Relazione illustrativa

L’inserimento di una data di scadenza vanifica la portata dell’articolo del Codice dell’Amministrazione digitale che introduce la possibilità di rilasciare la Carta nazionale dei Servizi (CNS) e le altre Carte elettroniche ad esse conformi che sono strumenti per accedere ai servizi on – line, anche ai titolari di una Carta d’identità elettronica (CIE).

 

Approfondimento "Coesistenza Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.

 

La CRS è carta nazionale dei servizi, tessera sanitaria nazionale e codice fiscale e fornisce pertanto ai cittadini un unico strumento di accesso ai servizi, valido sia ai fini sanitari che fiscali.

In base alla normativa attuale, a un cittadino in possesso della Carta d’Identità Elettronica (CIE) non può essere emessa la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Nel corso degli anni la coesistenza delle due carte è stata prorogata ripetutamente e l’ultima proroga scade il 31.12.2010.

Il problema della coesistenza delle due carte era stato risolto in maniera organica concordando con il  Ministero della funzione pubblica e con il Ministero dell’Economia e Finanze un articolo che introduceva la possibilità di rilasciare la Carta nazionale dei Servizi (CNS) e le altre Carte elettroniche ad essa conformi che sono strumenti per accedere ai servizi on – line, anche ai titolari di una Carta d’identità elettronica (CIE). Tale articolo confermava la necessità di gestire CIE e CNS/CRS  come due strumenti distinti secondo le indicazioni del Piano di e-government del Ministro dell’Innovazione e conservava alla CIE la funzione di documento di riconoscimento.

Purtroppo l'articolo poi  inserito nella legge 69/2009 (art.37) è stato modificato da un emendamento in Parlamento che ha riproposto una data di scadenza (31.12.2010) che vanifica la portata dell’articolo del Codice dell’Amministrazione digitale con impossibilità al cittadino in possesso della CIE di usufruire di servizi  on line della CNS /CRS.

 

 

PATTO DI STABILITA’ 2008

 

Dopo il comma 16 dell’articolo 7 quater del decreto legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con legge 9 aprile 2009, n.33, è inserito il seguente comma 17:

“17. I Presidenti delle giunte regionali garantiscono il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal patto di stabilità interno per l’anno 2008 per il sistema regionale.”.

 

Relazione illustrativa

L’anno 2008 è un anno particolare con riferimento alla evoluzione del contesto normativo. Infatti la continua modifica dei parametri per il riscontro dell’obiettivo si è protratto sin dal 2009. Si propone pertanto che la verifica si attui a livello di comparto regionale. Il concorso del comparto regionale agli obiettivi di finanza pubblica è considerato nel suo complesso effettuando le compensazioni dei saldi positivi e negativi delle singole regioni ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici.

Il risultato finale del comparto regionale per l’anno 2008 è superiore rispetto agli obiettivi di finanza pubblica programmati e consente l’utilizzo del margine positivo senza conseguenze per il Bilancio dello Stato.

 

 

MODIFICA DELL’ARTICOLO 11, COMMA 1, LETTERA A, N. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1997, N. 446 (CUNEO FISCALE )

 

1. L’art. 11, comma 1, lett. a), n. 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è modificato come segue:

a) le parole “fino a 9.200 euro” sono sostituite dalle parole “fino a 4.600 euro”;

b) le parole “è alternativa” sono sostituite dalle parole “è aggiuntiva”.

 

Relazione illustrativa

Com’è noto, la legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 266 ss, L. n. 296/2006) ha introdotto nell’ordinamento la cd. riduzione del cuneo fiscale  attraverso la previsione di una specifica deduzione a favore delle imprese dalla base imponibile IRAP per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta di  € 5.000,00 (deduzione base),  maggiorando poi la stessa con riferimento alle imprese ubicate nei territori meridionali fino a € 10.000,00 (deduzione maggiorata SUD); deduzioni poi modificate, con la legge finanziaria del 2008 (L. 244/2007), rispettivamente in  € 4.600,00 euro e in € 9.200,00 (cfr. art. 11, comma 1, lett. a), n. 2) e n. 3), del  D.Lgs. n. 446/97).

Queste  deduzioni IRAP, secondo l’originaria formulazione del cit. comma 266, L. n. 296/2006  potevano  applicarsi nei riguardi di taluni soggetti passivi IRAP[1],  con esclusione  degli enti pubblici non commerciali (lett. e)-bis  del  cit. art. 3), delle banche ed assicurazioni, oltre che imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori delle c.d. "utilities" (dell’ energia; dell'acqua; dei trasporti; delle infrastrutture; delle poste; delle telecomunicazioni; della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e dello smaltimento rifiuti).   

La mancata inclusione di banche, enti finanziari ed assicurazioni dalla portata dell’agevolazione non era apparsa, a dire il vero, sin dal varo del provvedimento, giustificata sul piano della ratio ispiratrice della manovra e mostrava anche evidente carattere selettivo; del resto, proprio per questo motivo,  il comma 296 del cit. art. 1, L.  n. 296/2006, subordinava espressamente l’istituzione delle “nuove”deduzione IRAP all’autorizzazione delle competenti autorità comunitarie, costituendo il nuovo regime sicuramente una misura di aiuto di Stato.  

Dopo il ricorso alla Commissione presentato dalle  categorie di soggetti esclusi dalla manovra, e  in esito agli intervenuti accordi bilaterali, il Governo emanò un apposito decreto legge allo scopo di correggere le norme e provvedere all’estensione  della cd. deduzione base anche a banche ed assicurazioni  (cfr. art. 15-bis, D.L. 2 luglio 2007, n. 81, conv. nella L. 3 agosto 2007, n. 127,  con il quale è stato modif. il  solo art. 11, comma 1, lett. a), n. 2) del  D.Lgs. n. 446/97).  La misura, pertanto,  da regime di aiuto di Stato è diventata un provvedimento di  carattere generale,  applicandosi essa a beneficio di tutto il territorio nazionale e, per l’effetto, la stessa è rimasta  sottratta al controllo delle autorità comunitarie e al regolamento di procedura di cui al cit. art. 88 del Trattato.

 Per le imprese del Sud, invece, la deduzione maggiorata IRAP di € 9.200 di cui al cit. art. 11, comma 1, lett. a), n. 3, D.Lgs. n. 446/97 è rimasta integralmente fruibile  in de minimis, nonostante  la metà della stessa - per le imprese collocate nel resto del territorio nazionale – sia una ordinaria  deduzione ai fini IRAP . Ciò comporta per le stesse uno svantaggio non indifferente, che si traduce in un forte depotenziamento della misura di aiuto spettante alle imprese del Mezzogiorno, nonostante l’apparente maggiorazione dell’importo.

E’ evidente che, stante l’attuale contesto agevolativo, l’aiuto per le imprese meridionali  deve  ritenersi  circoscritto ai soli 4.600 euro differenziali rispetto alla misura base; di conseguenza,  occorrerebbe modificare la norma per introdurre una disciplina coerente con quella agevolativa  IRAP oggi  a regime, oltre che  con quella relativa agli aiuti in de minimis  che intende procurare un vantaggio per le sole imprese ubicate nei territori svantaggiati del Paese.

Sarebbe, quindi, opportuno che il Governo si adoperasse per circoscrivere e limitare il vantaggio per le imprese ubicate nei territori della Campania, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, espressamente indicate dalla legge (art. 11, comma 1, lett. a), n. 3) al vero “aiuto di Stato” concedibile in de minimis, rappresentato dai soli 4.600,00 euro in più rispetto alla ordinaria deduzione base, con l’effetto di poterne farne beneficiare  il doppio degli occupati e, dall’altro,  si attivasse per ampliare la possibilità delle imprese di godere dell’agevolazione entro il plafond disponibile includendo l’agevolazione nella lista dei progetti di aiuti temporanei anticrisi da inviare alla Commissione entro il 31 luglio p.v. (DPCM 3 luglio 2009) al fine di innalzare il plafond degli aiuti disponibile in de minimis dai 200.000 euro attuali ai  500.000 euro fino al 31.12.2010.

 

 

IVA RISORSE PER CONTRATTI DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

 

All’art.25 del DL 29 novembre 2008, n.185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n.2 è aggiunto il seguente comma 3 bis:

“3 bis. È autorizzato un ulteriore contributo annuo per gli anni 2009, 20101 e 2011 pari a 48 milioni di euro per la copertura degli oneri IVA per la stipula dei contratti di servizio dello Stato e delle Regioni a statuto ordinario. L’erogazione delle risorse è subordinata alla stipula dei nuovi contratti di servizio. All’onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutturale di cui alla lett.b), comma 1 dell’art.18.”

 

Relazione illustrativa

L’art.25 del DL 185/2008 ha previsto il contributo di 480 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011 per la stipula dei nuovi contratti di servizio dello Stato e delle Regioni con Trenitalia s.p.a. Il contributo è stato considerato da Trenitalia al lordo di IVA. Ciò comporta la necessità di ulteriori risorse per la copertura dell’IVA necessaria alla chiusura dei contratti per l’importo del contributo annuo.

La copertura è stata effettuata sullo stesso fondo che è stato utilizzato per il funzionamento del Contratto di servizio. In realtà al bilancio dello Stato confluiranno i maggiori gettiti derivanti dal maggior costo dei contratti stessi. In sostanza tale emendamento è neutro per i costi pubblici.

 

FINANZIAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZI FERROVIARI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

 

Al comma 2 dell’art.25 del DL 29 novembre 2008, n.185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n.2, le parole “e 2011” sono sostituite dalle parole “2011 e 2012”. All’onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo Infrastrutturale di cui alla lett.b), comma 1 dell’art.18.

 

Relazione illustrativa

I contratti di servizio per il trasporto pubblico locale ferroviario hanno durata di sei anni, è necessario inserire una nuova annualità di finanziamento.

 

 

ONERI DA GIUDICATI / Trasporto pubblico locale

 

Per far fronte agli oneri derivanti dai giudicati determinanti la soccombenza degli enti territoriali nelle liti giudiziarie sul diritto delle imprese di trasporto pubblico locale alle compensazioni per oneri sostenuti in relazione al rispetto degli obblighi di servizio, è autorizzata per l’anno 2010 la spesa di 10 milioni di euro. Per le successive annualità, la quantificazione è effettuata annualmente dalla legge di stabilità.

 

Relazione illustrativa

La proposta è relativa alla copertura degli oneri derivanti dai contenziosi che vedono contrapposte le imprese di trasporto pubblico locale agli enti affidanti i relativi servizi, sul tema della compensazione dei costi sostenuti per oneri di servizio pubblico.

 

 

Proposte di emendamento delle Regioni a Statuto Speciale

 

MODIFICA DELL’ART.77 QUATER  - FLUSSI DI CASSA PER RSS

 

1.      Dopo l’ultimo periodo del comma 8, dell’art.77 quater, del decreto legge 25 giungo 2008, n.112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 è  aggiunto il seguente periodo:  “Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle Regioni a Statuto Speciale e alle Province Autonome che finanziano il servizio sanitario con risorse a carico diretto del proprio bilancio.”

 

 

Relazione illustrativa

Si chiarisce l’esclusione delle Regioni e Province Autonome che finanziano il servizio sanitario con risorse a carico diretto del proprio bilancio dall’ambito di applicazione delle disposizioni del comma 8 dell’art.77 quater. La predetta disposizione prevede che le somme giacenti al 31 dicembre 2008 sulle contabilità speciali intestate alle strutture sanitarie regionali possano essere prelevate in quote annuali del 20% derogabili nella misura stabilita con DPCM, previa apposita richiesta da parte delle Regioni.

Le disposizioni si riferiscono espressamente alle risorse trasferite alle strutture sanitarie “a carico diretto del bilancio statale. La RGS, con nota del 5 marzo 2009, prot. 0023529,  le ha interpretate ritenendole comunque applicabili, fino al 1° gennaio 2009- data di entrata in vigore del nuovo sistema di Tesoreria unica mista- anche alle Regioni e Province Autonome che finanziano la spesa sanitaria con oneri a carico del proprio bilancio. La Regione Valle d’Aosta ha proposto ricorso dinanzi al TAR della Valle d’Aosta avverso la nota delle RGS.

 

 

Roma, 26 novembre 2009



[1] In partic., nei riguardi  dei soggetti indicati dalle lettere  da a) ad e) dell’art. 3, comma 1, D.Lgs.n. 446/97 e, quindi,   nei confronti delle sole società commerciali di persone o di capitali, delle imprese individuali,  degli esercenti arti o professioni, dei produttori agricoli e degli enti privati non commerciali 

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