Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Metano come carburante: osservazioni su proposta di legge

giovedì 26 novembre 2009


in allegato il documento in formato pdf

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

09/101/CR/C11

 

 

DOCUMENTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI OSSERVAZIONI ALL’AC 2172 RECANTE “ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO DEL METANO COME CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE”

Punto 9a) odg Conferenza delle Regioni

 

  Le Regioni e le Province Autonome, in considerazione della calendarizzazione alla Camera dei Deputati della Proposta di legge in materia di utilizzo del metano come carburante per autotrazione, hanno preso in esame il testo del provvedimento  in quanto gli interventi strategici per la diffusione del metano per autotrazione sono presenti già da anni nelle politiche regionali.

Al riguardo, le Regioni e le Province Autonome intendono esprimere la massima condivisione per le finalità della pdl  AC 2172, che si propone di incentivare l’impiego di questo carburante superando alcune rigidità  che ne limitano attualmente l’utilizzo.

 

  Cio’ premesso, si ritiene comunque doveroso formulare alcune osservazioni in merito all’articolato.

 

  La prima riguarda i contenuti dell’art. 2 (Definizioni) che non comprende il metano allo stato liquefatto. Poichè la fondamentale capillarità del servizio non può essere garantita dal metanodotto che non raggiunge tutti i luoghi in cui è necessaria la presenza di punti di rifornimento, il GNL può offrire  la necessaria flessibilità logistica per il potenziamento della rete distributiva. Si ritiene pertanto di estrema utilità che sia considerata una rete di trasferimento che comprenda anche il gas naturale liquefatto.

 

   Art. 3(Razionalizzazione e incremento della rete degli impianti di distribuzione del metano), comma 1. In questo comma è necessario richiamare le disposizioni regionali emanate, in quanto la materia della distribuzione carburanti è di competenza esclusiva delle Regioni dopo la modifica del titolo V della Costituzione.

   Non si comprende, inoltre, perché nel citare le disposizioni dell’art. 83 bis della legge 133/08, siano richiamati i commi 17 e 18 e non il 21 ed il 22.

 

 Art. 3, comma 2. E’ auspicabile che i decreti conseguenti alla proposta di legge (emanati di concerto tra Ministero dell’Interno e Ministero dello Sviluppo), siano elaborati con modalità diverse dalle attuali al fine di non impedire una fase di sperimentazione di nuovi carburanti eco-compatibili (es. le attuali disposizioni disciplinano troppo in dettaglio rendendo così difficoltosa l’applicazione di dette norme per nuovi carburanti).

   Per quanto concerne il punto C) di questo comma  sembra addirittura pleonastico motivare l’inapplicabilità della norma. Non si comprende, infatti, come si possa prevedere di installare nuovi impianti su aree che sono già state individuate come non idonee per tale scopo per ragioni riconducibili a questioni di sicurezza viabilistica e programmazione urbanistica.

 

  Art. 3, comma 3. Come già accennato nel commento al comma 1, l’attività programmatoria del settore è di competenza esclusiva delle Regioni che, peraltro, la esercitano mediante una sistematica attività di concertazione con tutti gli operatori del sistema. La norma in questione, oltre ad apparire non rispettosa delle competenze istituzionali, prefigura interventi senza alcun confronto preventivo.

 

 

 

 Art. 4 (Istituzione del Fondo per il metano per autotrazione e misure per incentivare la diffusione del metano....), comma 3. Si ritiene utile proporre che all’utilizzo del Fondo previsto dall’art. 4,  possano accedere le Regioni in quanto titolari della programmazione della rete distributiva.

 

   Art. 4, comma 6.La tassa di proprietà dei veicoli è di competenza regionale e pertanto questa iniziativa può essere decisa solo dalle Regioni ovvero, qualora si intendesse mantenere la presente formulazione, lo Stato dovrà provvedere a rifondere il mancato introito derivante dall’esenzione del pagamento del bollo alle stesse Regioni.

 

   Art. 5 ( Agevolazioni per l’acquisto di veicoli alimentati a metano), comma 5. Per quanto concerne il parco automezzi degli Enti Locali, oltre alla formula dell’acquisto, sarebbe opportuno inserire anche il leasing ed il noleggio.

 

  Art. 6 ( incentivi alla ricerca nel settore...), comma 1. Anche in questo caso si ritiene opportuno inserire le Regioni nella gestione del Fondo in quanto titolari della materia.

 

 

Le Regioni e le Province Autonome chiedono di essere audite presso la competente Commissione parlamentare per l’illustrazione delle proprie proposte di modifica.

 

 

 

Roma 26 novembre 2009

261109_metano.pdf