Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Vini: parere su decreto tutela denominazioni e indicazioni geografiche

giovedì 17 dicembre 2009


in allegato il documento in formato pdf

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

09/112/CSR/C10

 

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI VINI

 

Punto 23 – Elenco B) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

 

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di sui trattasi condizionato all’accoglimento degli emendamenti concordati con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in sede di istruttoria tecnica, evidenziati in grassetto nel testo allegato al presente documento.

 

La Conferenza chiede, inoltre, l’apertura di un tavolo di lavoro Ministero/Regioni che operi in raccordo con la filiera e con i diversi soggetti interessati, con il compito di esaminare e valutare gli attuali adempimenti e individuare possibili razionalizzazioni e semplificazioni, sia in riferimento agli adempimenti delle strutture preposte alla gestione amministrativa (Regioni/AGEA/Camere di Commercio ecc.) sia in riferimento alle strutture di controllo).

 

 

 

 

 

 

Roma, 17 dicembre 2009

 

 


Schema di decreto legislativo, recante la “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni  geografiche dei vini”

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

 

VISTI  gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Comunitaria 2008), in particolare l’articolo 15; 

 

VISTO il  regolamento  (CE)  n. 1234/2007 del  Consiglio  del  22 ottobre 2007,  recante l’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

 

VISTO il  regolamento  (CE)  n. 479/2008 del  Consiglio  del  29 aprile 2008,  relativo  all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare il titolo III, Capo III,  IV e V, recanti norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali, e il Capo VI recante norme sull’etichettatura e presentazione;

 

VISTO il  regolamento (CE)  n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, recante la modifica del  regolamento (CE)  n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008  è stato inserito nello citato regolamento (CE)  n. 1234/2007 (regolamento unico OCM), a decorrere dal 1° agosto 2009;

 

VISTO il regolamento (CE) n. 607  della Commissione del  14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

 

VISTA la Direttiva 98/34/CE del 22 giugno 1998, del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione ed, in particolare, l’articolo 10;

 

VISTA  la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ___________;

 

VISTO il parere della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella riunione del_____________;

 

VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ______________;

 

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della giustizia;

 

E m a n a

 

il seguente decreto legislativo

 

 

 

 

 

 


CAPO   I


NORME   GENERALI  -  CLASSIFICAZIONE   DELLE  DENOMINAZIONI   DI  ORIGINE,  DELLE   INDICAZIONI  GEOGRAFICHE,   AMBITO  DI  APPLICAZIONE   E   AMBITI  TERRITORIALI

 

 

ART. 1(Denominazione di origine protetta  e indicazione geografica protetta) 1.        Per denominazione di origine protetta (DOP) dei vini si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse essenzialmente o esclusivamente  all'ambiente naturale ed ai fattori umani. Costituiscono altresì una denominazione di origine taluni termini usati tradizionalmente, alle condizioni previste dall’articolo 118-ter, paragrafo 2, del regolamento CE n. 1234/2007.  2.        Per indicazione geografica protetta (IGP) dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva e che possieda qualità, notorietà e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona. 3.        Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche  sono riservate ai prodotti vitivinicoli alle condizioni previste dalla presente legge. 4.        Le "bevande di fantasia a base di vino", le "bevande di fantasia provenienti dall'uva", qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, i succhi non fermentati della vite, i prodotti  vitivinicoli aromatizzati, nonché i vini spumanti gassificati ed i vini frizzanti gassificati non possono utilizzare nella loro designazione e presentazione le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatta eccezione per le bevande spiritose  derivate da prodotti vitivinicoli  e l’aceto di vino,  nonché per i vini aromatizzati che già utilizzano la denominazione d’origine o l’indicazione geografica ai sensi della vigente  normativa.

 

ART 2

(Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche)

 

1.    Le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all’articolo 1 sono utilizzate per designare vini appartenenti ad una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni eccezionali previste dalla vigente normativa comunitaria.

 

2.    Il nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e le altre menzioni tradizionali riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti all'articolo 1, né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.

 

 

ART. 3(Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche) 1.     Le denominazioni di origine protetta (DOP) con riguardo ai prodotti di  cui  al presente decreto, si classificano in: a)           denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG); b)          denominazioni di origine controllata (DOC). 

2.   Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall’Italia per designare i prodotti vitivinicoli  DOP,  come regolamentati dalla Comunità europea.

 

      Le menzioni “Kontrollierte Ursprungsbezeichnung” e “Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung”  possono essere utilizzate per designare  rispettivamente i vini  DOC e DOCG prodotti nella provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.

 

Le menzioni “Appellation d'origine contrôlée” e “Appellation d'origine contrôlée et garantie”   possono essere utilizzate per designare  rispettivamente i vini  DOC e DOCG prodotti nella Regione Valle d’Aosta, di bilinguismo francese. 

 Le menzioni  “kontrolirano poreklo» e  “kontrolirano in garantirano poreklo”  possono essere utilizzate per designare  rispettivamente i vini  DOC e DOCG prodotti nelle  provincie di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla legge  23 febbraio 2001,  n. 38,  recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia.

 

3.    Le IGP con riguardo ai prodotti di cui al presente decreto comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT).

 

L’indicazione geografica tipica costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall’Italia per designare i vini IGP come regolamentati dalla Comunità Europea.

 

La menzione "Vin de pays" può essere utilizzata per i vini IGT prodotti in Val d'Aosta, di bilinguismo francese,  la  menzione  "Landwein"  per  i vini  IGT prodotti in provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco, e la menzione  “deželna oznaka” per i vini IGT prodotti nelle provincie di Trieste, Gorizia e Udine,  in conformità alla richiamata legge  23 febbraio 2001,  n. 38.

 

4.      Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente articolo, anche con le relative sigle  DOC, DOCG e IGT,  possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione  europea.

 

ART. 4

(Ambiti territoriali)

 

1.     Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine medesima, anche territori adiacenti o vicini, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali ed i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche. 2.    Soltanto le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l’indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarità  ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico,  storico-geografico o amministrativo, devono essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed  essere più rigidamente disciplinate. 3.    I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOGC o DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona,  in conformità della normativa italiana e della UE sui vini IGP.  4.    La possibilità di utilizzare nomi geografici corrispondenti a frazioni o comuni  o zone amministrative definite, localizzate all’interno della zona di produzione dei vini DOCG e DOC, è consentita solo per tali produzioni, a condizione che sia espressamente prevista una lista positiva dei citati nomi geografici aggiuntivi nei disciplinari di produzione di cui trattasi ed il prodotto così  rivendicato sia vinificato separatamente. Tale possibilità non è ammessa nei disciplinari che prevedono una o più sottozone, fatti salvi i casi previsti dalla preesistente normativa.   5.    Le zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome, alle condizioni di cui all’art. 8, comma 2, e possono essere  promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale. 6.    Le DOCG e le DOC possono essere precedute da un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, qualora espressamente previsto  negli specifici disciplinari di produzione .

 

ART. 5

(Coesistenza di una o più DO o IG  nell’ambito del medesimo territorio)

 

1.     Nell’ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni d’origine e indicazioni geografiche.

 

2.     E' consentito che più DOCG e/o DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico.  E’ altresì consentito, alle predette condizioni, che più IGT  facciano riferimento allo stesso nome geografico.

 

3.     Il riconoscimento di una DOCG o DOC  esclude  la possibilità di impiegare il nome della denominazione stessa come IGT e viceversa,  fatti  salvi i casi in cui i  nomi  delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche, riferite al medesimo elemento geografico,   siano  parzialmente corrispondenti.

 

4.     In zone più ristrette o nell’intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico è consentito che coesistano vini diversi  DOCG o DOC, purché i vini DOCG:

 

a)   siano regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi;

 

b)   riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di              elaborazione.

 

 

ART. 6

(Specificazioni,  menzioni, vitigni, annata di produzione)

 

1.     La specificazione “classico” è riservata ai  per i vini non spumanti DOCG o DOC e la specificazione “storico” per i vini spumanti DOCG e DOC è riservata ai vini della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche  nell'ambito della stessa denominazione. Per il Chianti Classico questa zona storica è quella delimitata con Decreto interministeriale del 31 luglio 1932. In tale zona non si possono impiantare o dichiarare allo schedario viticolo dei vigneti per il Chianti DOCG.

 

2.     La menzione "riserva" è attribuita ai vini DOC e DOCG che siano  stati sottoposti ad un periodo di invecchiamento,   compreso l’eventuale affinamento, non inferiore a:

- due anni per i vini rossi;

- un anno per i vini bianchi;

-  un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave metodo martinotti/charmat);

-  due  tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia

                   

In caso di taglio tra vini di annata diverse, l’immissione al consumo del vino con la menzione “riserva” è consentita solo al momento in cui tutta la partita abbia concluso il periodo minimo di invecchiamento  previsto dal relativo disciplinare di produzione.

 

3.    La menzione “superiore” è attribuita ai vini DOC e DOCG aventi caratteristiche qualitative più elevate, derivanti da una regolamentazione più restrittiva che preveda, rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il dieci per cento, nonché:

a)    un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5° vol.;

b)   un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5 ° vol..

 

La menzione “superiore”  non può essere abbinata alla menzione novello, né alla menzione riserva, fatto salvo per le denominazioni preesistenti.

 

4.     La menzione “novello” è attribuita alle categorie dei  vini a DO e IG tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla normativa nazionale e comunitaria vigente.

5.     Le menzioni “passito” o “vino passito” , “vino passito liquoroso” sono  attribuite alle categorie dei vini a DOCG, DOC e IGT tranquilli, ivi compresi i “vini da uve stramature” e  i  “vini da uve passite”, ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato. La menzione “vino passito liquoroso” è attribuita alla categoria dei vini a IGT, fatto salvo per le denominazioni preesistenti.

6.     La menzione “vigna” o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto  nella  presentazione  e  designazione  dei  vini DOP ottenuti  dalla superficie vitata che  corrisponde  al   toponimo o nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 14 ed a condizione  che la  vinificazione  delle  uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l’inizio della campagna vendemmiale 2011/2012. 

7.     I vini a denominazioni di origine e i vini a indicazione geografica possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto.

8.     I vini  DOCG e DOC, ad esclusione dei vini liquorosi, dei  vini spumanti e dei vini frizzanti, devono obbligatoriamente indicare in etichetta l’annata di produzione delle uve. 

9.     Le specificazioni, menzioni e indicazioni di cui al presente articolo,  fatta eccezione per la menzione vigna, devono essere espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione, nell’ambito dei quali possono essere regolamentate le ulteriori condizioni di utilizzazione, nonché parametri maggiormente restrittivi rispetto a quanto indicato nei precedenti commi.

 

CAPO II

PROTEZIONE  COMUNITARIA -  PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO -    REQUISITI  FONDAMENTALI  E  GESTIONE  DELLE  DOP E IGP

 

ART. 7(Protezione comunitaria – Procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche )  1.    Il conferimento della protezione delle DOP e IGP nonché delle menzioni specifiche tradizionali DOCG,  DOC e IGT avviene contestualmente all’accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione UE, in conformità alle disposizioni concernenti l’individuazione dei  soggetti legittimati alla presentazione della domanda,  il contenuto della domanda stessa e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura comunitaria previste dal Reg. CE n. 1234/07 e dal Reg. CE applicativo n. 607/2009.2.    La procedura nazionale di cui al comma 1 è stabilita con  decreto  del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ART.  8(Requisiti di base per il riconoscimento  delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche ) 1. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita è riservato ai vini già riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno dieci anni,  che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell’ultimo  biennio, da almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all’articolo 12 e che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo  idonea alla rivendicazione della relativa denominazione. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche e/o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.  2.  Il riconoscimento della denominazione di origine controllata è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, ad IGT da almeno cinque anni. e che siano stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il trentacinque per cento dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il trentacinque per cento della produzione dell’area interessata. Il riconoscimento a vini non provenienti dalle predette zone è ammesso esclusivamente previo parere favorevole del Comitato di cui all’Art. 16. Inoltre, le zone espressamente delimitate e le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome qualora le relative produzioni abbiano acquisito  rinomanza commerciale e siano state rivendicate, nell’ultimo  biennio, da almeno il cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all’articolo 12 e che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo  idonea alla rivendicazione della relativa area delimitata o sottozona.3.   Il riconoscimento della indicazione geografica tipica è riservato ai vini provenienti dalla rispettiva  zona viticola a condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il venti per cento dei viticoltori interessati e del venti per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell’ultimo biennio4.  Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza. 5.   Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della IGT  precedentemente rivendicata.6.   L’uso delle DOCG, DOC ed IGT non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla  coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera ed altre specie americane od asiatiche.  Per i vini ad IGT è consentito l’uso delle varietà in osservazione.  ART. 9(Cancellazione della protezione comunitaria e revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine  e delle indicazioni geografiche).. 1.      Le superfici vitate non rivendicate con alcuna DO o IG per tre anni consecutivi vengono cancellate al fine di tale destinazione produttiva. Al fine di ripristinare detta destinazione,  le superfici, previa domanda di modifica dello schedario, possono essere reiscritte. 2.      Ai sensi e per gli effetti dell’art. 118-novodecies  del Reg. Ce 1234/07 il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali richiede la cancellazione della protezione comunitaria quando le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche siano state rivendicate in percentuali inferiori al 35% della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo  per le DOCG, al 20% per le DOC, al 10% per le IGT, calcolate sulla media degli ultimi tre anni; con la rivendicazione di una denominazione è fatto salvo il requisito anche per le altre denominazioni utilizzabili per la stessa superficie vitata. 3.   Nei casi previsti dal punto 2, lo Stato membro potrà presentare alla Commissione Europea apposita richiesta per convertire la DOP in IGP nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 28 del reg. CE n. 607/09 e in conformità alle disposizioni   procedurali stabilite con il decreto di cui all’articolo 7, comma 2.     CAPO III DISCIPLINARI   DI   PRODUZIONE  GESTIONE  SUPERFICI  VITATE ART. 10(Disciplinari di produzione) 

1.    Nei  disciplinari  di produzione dei vini  DOP e IGP proposti unitamente alla domanda di protezione dal soggetto legittimato,  nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7,  devono essere stabiliti:

 

a)      la denominazione di origine o indicazione geografica;

 

b)      la delimitazione della zona di  produzione; 

 

c)      la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del vino o dei vini, ed in particolare il titolo alcolometrico volumico minimo richiesto al consumo e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia; le Regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare; limitatamente ai vini IGT la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;

 

d)      la resa massima di uva e di vino ad ettaro, sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente.

     Fatte salve disposizioni più restrittive previste dai disciplinari, per i vini spumanti e frizzanti la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita di vino base (cuvée) destinato all’elaborazione. L’aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l’aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma de vini spumanti è aumentativa di tale resa. In assenza di disposizioni specifiche nel disciplinare, le Regioni o Province autonome possono definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse rispetto a quanto stabilito nel presente capoverso.

Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, è E’consentito un esubero di produzione fino al 20% della resa massima di uva e di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG,  oppure di vini IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all’art. 14, comma 3. Superata la percentuale del 20%, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine.  Le Regioni, su proposta dei Consorzi di tutela di cui all’art. 17  e sentite le Organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli possono annualmente aumentare sino ad un massimo del 20% le rese massime di uva e di vino stabilite dal disciplinare. Tale esubero può essere destinato a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite massimo previsto dal disciplinare di produzione oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato. Le regioni, su proposta sentiti i Consorzi e le Organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente sfavorevoli, riducono le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell’annata;

 

e)      l’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino è ottenuto con eventuale riferimento alle relative percentuali, fatta salva la tolleranza nella misura massima del 1% da calcolarsi su ogni singolo vitigno impiegato e se collocato in maniera casuale all’interno del vigneto;

 

f)       le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini DOCG è obbligatorio prevedere la densità minima di ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d’impianto. Nei disciplinari in cui sia indicata la densità d’impianto, eventuali fallanze, entro il limite del 10%, non incidono sulla determinazione della capacità produttiva; oltre tale limite la resa di uva ad ettaro è ridotta proporzionalmente all’incidenza percentuale delle fallanze;

 

g)      le condizioni di produzione ed in particolare le caratteristiche naturali dell’ambiente, quali il clima, il terreno, la giacitura, l’altitudine, l’esposizione;

 

gg) gli elementi che evidenziano il  legame  con  il  territorio, ai sensi dell’articolo 118 quater  par. 2, lett. g) del regolamento CE n. 1234/2007.

 

2.     Nei disciplinari di cui al comma 1 possono  essere stabiliti i seguenti ulteriori elementi: a)    l’irrigazione di soccorso; b)        le  deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata o in una zona situata nella unità amministrativa o in un’unità amministrativa limitrofa oppure, limitatamente ai  vini  DOP spumanti e frizzanti al di là delle immediate vicinanze dell’area delimitata pur sempre in ambito nazionale,  alle condizioni stabilite dalla specifica normativa comunitaria;  c)     il periodo minimo di invecchiamento,  in recipienti di legno  o di altro materiale,  e di affinamento in bottiglia; d)   l’imbottigliamento in zona delimitata;  e)    le capacità e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli altri recipienti ammessi dalla vigente normativa.   3.  La previsione dell’eventuale imbottigliamento in zona delimitata di cui al comma 2, lett. d), può essere inserita nei disciplinari di produzione, conformemente all’articolo 8 del Reg. CE n. 607/2009,  alle seguenti condizioni:

 

a)    la delimitazione della zona di imbottigliamento deve corrispondere a quella della zona di vinificazione e/o elaborazione, ivi comprese le eventuali deroghe di cui al comma 2, lett.  b);

 

b)   in caso di presentazione di domanda di protezione per una nuova DOP o IGP, la stessa richiesta deve essere rappresentativa di almeno il 66% della superficie dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell’ultimo biennio;

 

c)    in caso di presentazione di domanda di modifica  del disciplinare  intesa ad inserire la delimitazione della zona di imbottigliamento, in aggiunta alle condizioni di cui alla lettera b), la richiesta deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il cinquantuno per cento della produzione imbottigliata nell’ultimo biennio. In tal caso le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l’imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata per un periodo di cinque anni prorogabile, a condizione che presentino apposita istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale vini DOP e IGP – allegando idonea  documentazione atta a comprovare l’esercizio dell’imbottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l’entrata in vigore della modifica in questione;

 

d)   in caso di inserimento della delimitazione della zona di imbottigliamento nel disciplinare a seguito del passaggio da una preesistente IGT ad una DOC, ovvero a seguito del passaggio da una DOC ad una DOCG, si applicano le disposizioni di cui alla lettera  c) . 

 4. Quanto previsto al comma 3 è applicabile fatte salve le disposizioni già vigenti relative alle denominazioni di origine i cui disciplinari già prevedevano la delimitazione della zona di imbottigliamento.  ART.  11(Modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP) 1. Per la modifica dei disciplinari DOP e IGP  si applicano per analogia le norme previste per il riconoscimento, conformemente  alle disposizioni previste dall’articolo 118-octodecies del Reg. CE n. 1234/2007, dal Reg. CE n. 607/2009 e dal decreto di cui all’articolo 7, comma 2.  ART. 12(Schedario  viticolo) 1.     I vigneti destinati a produrre vini DOCG, DOC e IGT devono essere preventivamente dichiarati  iscritti  a cura dei conduttori nello schedario viticolo, per le relative denominazioni, ai sensi della specifica normativa comunitaria e nazionale. 2.     Lo schedario viticolo di cui al comma 1 è gestito dalle Regioni e Province autonome secondo modalità concordate nell’ambito dei servizi SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale agricolo costituito ai sensi del DPR n. 503/99, in coerenza con le linee guida per lo sviluppo del Sistema Informativo Agricolo Nazionale approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 11 marzo 2008. Le Regioni e le Province autonome rendono disponibili i dati dello schedario  nel sistema SIAN agli altri Enti ed Organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive  DOCG, DOC e IGT, agli Organi dello Stato preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’art. 17 in riferimento alle singole denominazioni di competenza.  3.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto,  sono determinati i criteri per la verifica dell’idoneità tecnico-produttiva dei vigneti ai fini della iscrizione allo schedario per le relative DO e/o IG, nonché per la gestione dei dati contenuti nello schedario stesso ai fini della rivendicazione produttiva. Con lo stesso decreto è stabilito  l‘adeguamento della  preesistente modulistica al fine di unificare nella medesima sezione dello schedario tutte le informazioni riguardanti il vigneto.    4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,  su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria,  possono disciplinare l’iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell’idoneità alla  rivendicazione  delle relative DO o IG  per conseguire l’equilibrio di mercato. CAPO   IVCONTROLLO DELLE DOP E DELLE IGP ART. 13(Controlli e vigilanza) 

1.     In attuazione di quanto previsto agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies del Reg. (CE) n. 1234/2007, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è l'autorità  nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L’attività di controllo di cui ai citati articoli   118 sexdecies e 118 septdecies del  Reg. (CE) n. 1234/2007 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei  prodotti  agro-alimentari, sentito il gruppo tecnico di valutazione costituito pariteticamente da 4 rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui 3 del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e  repressione frodi dei  prodotti  agro-alimentari e 1 rappresentante del Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, e da altrettanti rappresentanti delle Regioni e Province autonome, designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Il gruppo è presieduto dal Direttore Generale della Direzione Generale competente del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei  prodotti  agro-alimentari.

2.     Le autorizzazioni di cui al comma 1 alle autorità di controllo pubbliche designate e agli organismi di controllo privati devono preventivamente prevedere la valutazione della conformità alla norma europea EN 45011.

3.     A decorrere dal 1° maggio 2010 gli organismi di controllo privati di cui al comma 2 devono essere accreditati alla predetta norma europea EN 45011.

4.     Le autorizzazioni di cui al comma 1 possono essere sospese o revocate in caso di:

a)       perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 3;

b)       violazione della normativa comunitaria in materia;

c)       mancato rispetto delle disposizioni impartite con il decreto di autorizzazione.

5.     La revoca o la sospensione dell'autorizzazione  può riguardare anche una singola produzione riconosciuta.

6.     Le strutture che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche riconosciute, devono presentare apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

7.     È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un elenco delle strutture di controllo  che soddisfino i requisiti di cui ai commi 2 e 3, denominato "Elenco delle strutture di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo”.

8.     La scelta della struttura di controllo è effettuata, tra quelle iscritte all'elenco di cui al comma 7, dai soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla presentazione dell’istanza di riconoscimento della denominazione di origine o dell’indicazione geografica e, per le denominazioni o indicazioni già riconosciute, dai Consorzi di tutela incaricati dal Ministero. In assenza di Consorzi la scelta è effettuata dai produttori, singoli o associati che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata.

9.     In assenza della scelta di cui al comma 8, le Regioni e le Province autonome, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, segnalano al Ministero le strutture di controllo individuandole tra quelle iscritte nell'elenco di cui al comma 7.

10. Le strutture di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del citato Reg. (CE) n. 1234/2007 o della previgente normativa nazionale. Ogni produzione riconosciuta è soggetta al controllo di una sola struttura di controllo. La struttura di controllo autorizzata per la specifica DO o IG può avvalersi,  tramite apposita convenzione e sotto la propria responsabilità,  delle strutture e del personale di altro soggetto  iscritto all’elenco di cui al comma 7, purché le relative attività risultino dallo specifico piano di controllo.

11. Al fine dell’emanazione del decreto di autorizzazione al controllo di ogni singola denominazione, le strutture di cui al comma 10 trasmettono al Ministero:

a)       il piano di controllo;

b)       il tariffario;

c)       l’elenco degli ispettori dedicati al controllo della specifica DO o IG con i relativi curricula;

d)       l’elenco dei membri del Comitato di certificazione con i relativi curricula.

12. Al fine della rivendicazione, delle produzioni vitivinicole a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta, tutti i soggetti partecipanti alla filiera di ciascuna produzione tutelata, ad eccezione di quelli già dichiarati nello schedario viticolo di cui all’art. 12, dovranno notificarsi all’autorità pubblica designata o all’organismo di controllo privato autorizzato, sottoponendosi volontariamente al sistema di controllo. La struttura di controllo terrà un apposito elenco dei soggetti iscritti. Tale elenco deve essere consultabile, tramite il SIAN.

13. La vigilanza sulle strutture di controllo autorizzate è esercitata dal Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei  prodotti  agro-alimentari e, in maniera coordinata,  dalle Regioni e Province autonome  per le denominazioni di origine o indicazioni geografiche ricadenti nel territorio di propria competenza.

14. La gestione delle richieste, all’Istituto Poligrafico e Zecca  dello Stato S.p.A., dei contrassegni di cui all’articolo 19 per le produzioni  DOCG e DOC è attribuita al Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e  repressione frodi dei  prodotti  agro-alimentari.

15. Gli Enti competenti alla tenuta ed alla gestione dei dati o di altra documentazione utile ai fini dell’applicazione dell’attività di controllo, ivi comprese le iscrizioni allo schedario per le relative DO o IG, sono tenuti a mettere a disposizione i dati medesimi delle strutture di controllo autorizzate, a titolo gratuito, in formato elettronico.

16. Le strutture di controllo autorizzate sono tenute ad inserire nel SIAN con cadenza mensile i dati  relativi all’attività di controllo della specifica  DO o IG, che sono resi disponibili, per quanto di competenza, alle Regioni o Province autonome, agli altri Enti ed Organismi autorizzati preposti alla gestione, al controllo ed alla vigilanza delle rispettive  DO o IG,  agli Organi dello Stato preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’art. 17.

17. Con decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono determinate le modalità di presentazione delle richieste e dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, la gestione del flusso delle informazioni e l’eventuale modifica delle modalità applicative di cui al comma 10, nonché gli schemi tipo dei piani di controllo prevedendo azioni adeguate e proporzionate alla classificazione qualitativa dei vini, di cui all’art. 3.”

18.  Per quanto di competenza della Pubblica Amministrazione per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

  ART. 14

(Modalità di rivendicazione delle produzioni, riclassificazione, declassamenti) 1.        La rivendicazione delle produzioni delle uve  e dei vini DO e IG è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati,  contestualmente alla dichiarazione di vendemmia e/o alla dichiarazione di produzione  prevista dal Reg. CE n. 436/2009, mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo. I dati delle dichiarazioni sono rese disponibili, mediante i servizi del SIAN, alle Regioni o Province autonome ed agli altri Enti ed Organismi autorizzati preposti alla gestione ed al controllo delle rispettive  DOCG, DOC e IGT,  agli Organi dello Stato preposti ai controlli, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell’art. 17 in riferimento alle singole denominazioni di competenza.   2.        Con il decreto ministeriale di cui all’articolo 12, comma 3, sono determinati i criteri per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 1. 3.        E' consentita la coesistenza in una stessa area  di  produzione di  vini  a  denominazione  di  origine  e  ad indicazione geografica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni  dei  relativi  disciplinari  di  produzione,  la scelta vendemmiale. Tale scelta può riguardare, denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione. Qualora dal medesimo vigneto vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOCG e/o DOC e/o IGT,  la resa massima di uva e di vino ad ettaro non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione.   4.        E’ consentito per i mosti e per i vini atti a divenire DOCG o DOC  il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori. E’ inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG ad un’altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da IGT ad altra IGT, purché: a)         le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche insistano  sulla medesima area viticola;b)         il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;c)         la resa massima di produzione di quest’ultima sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza.  5.        Chiunque può effettuare  la riclassificazione di cui al comma 4 del prodotto atto a divenire DO o IG,  che deve, per ciascuna partita, essere annotata obbligatoriamente nei registri e comunicata all’ente di controllo autorizzato.  6.      Il prodotto già certificato con la DO o IG  deve essere declassato in caso di perdita dei requisiti chimico fisici e/o organolettici oppure può esserlo per scelta del produttore e/o detentore. Per tali fini  il soggetto interessato deve, per ciascuna partita, annotare tale operazione nei registri e inviare formale comunicazione all’Organismo di controllo autorizzato indicando la quantità di prodotto da declassare e la sua ubicazione con individuazione del lotto e, in caso di perdita dei requisiti chimico fisici e/o  organolettici, deve essere inviato al citato Organismo un certificato di analisi chimica ed organolettica rilasciato da un laboratorio autorizzato attestante la presenza di difetti che rendano necessario il declassamento dell’intera partita.  Il prodotto  ottenuto dal declassamento  può essere commercializzato con altra DO o IG o con altra categoria di prodotto vitivinicolo, qualora ne abbia le caratteristiche e siano rispettate le relative disposizioni applicabili.7.     Il taglio tra due o più mosti o vini DOCG o  DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso della denominazione di origine per  il prodotto ottenuto che  può tuttavia essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche. 8.      Il taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa DO o IG  comporta la perdita della certificazione acquisita salvo la possibilità di richiedere nuova certificazione per la nuova partita secondo le procedure di cui all’art. 15.8       bis. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE n. 607/2009, il trasferimento al di fuori della zona di produzione delimitata delle partite di mosti e di  vini atti a divenire DOP o IGP comporta  la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o della IGP per le partite medesime.9.      Le Regioni possono  ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva e/o di  vino per ettaro per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le Regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche con quantitativi di vino della medesima denominazione/tipologia giacente in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti.10.  Le Regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta ed in attuazione delle decisioni adottate dai Consorzi di tutela e sentite le Organizzazioni professionali di categoria, potranno stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili.11.   Una volta espletate tutte le attività di controllo, l'organismo incaricato sulla base del piano dei controlli e delle disposizioni di cui al presente articolo, rilascia il parere di conformità alla ditta richiedente ai fini della successiva certificazione di idoneità del vino prodotto. ART. 15 (Analisi chimico-fisica e organolettica) 1.    Ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, i medesimi, prima di procedere alla loro designazione e presentazione, devono essere sottoposti ad analisi chimico - fisica ed organolettica  che certifichi la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari. La positiva certificazione è condizione per l’utilizzazione della denominazione ed ha validità per 180 giorni per i vini a DOCG, di due anni per i vini a DOC, di tre anni per i vini DOC liquorosi.2.    L’esame analitico, previsto anche per la rivendicazione dei vini IGT, deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dall’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009 e quelli caratteristici della DOCG, DOC e IGT in questione indicati nel rispettivo disciplinare di produzione., 3.    L’esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione, tra cui quelle istituite presso le Camere di Commercio, e comunque indicate dalla competente struttura di controllo, per le relative  DOCG e DOC e riguarda il colore, la limpidezza, l’odore e il sapore indicati dal rispettivo disciplinare di produzione.4.    Presso il Comitato di cui all’articolo 16 sono istituite le Commissioni  di appello, rispettivamente per l'Italia settentrionale, per l'Italia centrale e per l'Italia  meridionale  ed insulare incaricate della revisione delle  risultanze degli esami organolettici effettuati dalle commissioni di  cui al comma 3.5.    Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,  d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure e le modalità per:a)   l’espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG e DOC;b)  l’espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione per i vini IGT, nonché per le operazioni di prelievo dei campioni. In particolare, con tale decreto ministeriale verranno stabilite le modalità per la determinazione dell’analisi complementare dell’anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti e definiti i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione di cui al comma 3 e la nomina dei loro membri, nonché per la nomina ed il funzionamento delle commissioni di cui al comma 4.6.    I costi per il funzionamento delle Commissioni di degustazione e delle Commissioni di appello sono posti a carico dei soggetti che ne richiedono l’operato. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabiliti l’ammontare degli importi, nonché le modalità di pagamento. CAPO V
 ISTITUZIONE  DEL  COMITATO  NAZIONALE  VINI  DOP  E  IGP  ART. 16(Comitato nazionale vini DOP ed IGP) 1.     Il Comitato nazionale vini DOP ed IGP è organo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ha competenza consultiva e  propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini a DOP e IGP.2.     Il Comitato di cui al comma 1 è composto dal Presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali:a)      tre  funzionari  del  Ministero  delle politiche agricole, alimentari e forestali;b)       tre membri esperti, particolarmente competenti in  materie tecnico/scientifico/legislative attinenti al settore della viticoltura ed enologia;

c)      un   due membri designati  dalla  Conferenza  permanente  per  i rapporti  tra  lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano  di  cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in rappresentanza ed in qualità di coordinatori  delle regioni e delle  province autonome;

 

d)      un  membro  designato dall'unione nazionale delle  camere  di  commercio, industria, artigianato  e  agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;

 

e)      un  membro designato dall'Associazione enologi enotecnici italiani;

 

f)       un  membro  designato  dalla   Federazione nazionale   dei   consorzi  volontari  di  cui  all'articolo  17,  in rappresentanza dei consorzi stessi;

 

g)      tre membri designati dalle organizzazioni sindacali degli agricoltori maggiormente rappresentative;

 

h)      due  membri designati  dalle organizzazioni di rappresentanza e tutela delle cantine sociali e cooperative agricole;

 

i)        un membro  designato  dalle  organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli;

 

j)        un  membro  designato dalle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli.

 

 3.      Qualora il Comitato tratti questioni attinenti a una denominazione di origine ovvero a una indicazione geografica tipica, partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della Regione interessata, nonché  un rappresentante del Consorzio di tutela autorizzato ai sensi dell’articolo 17 senza diritto di voto . 4.      In relazione alle competenze di cui al comma 1 e 4, su incarico del Ministero, possono partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto,  uno o più esperti particolarmente competenti su specifiche questioni tecniche economiche o legislative, trattate dal comitato stesso.  5.     Il Presidente ed i componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati  per non più di due volte.6.     Il Comitato: a) esprime il proprio parere secondo le modalità previste nella presente legge, nonché, su richiesta del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su ogni altra questione relativa al settore vitivinicolo;  b) collabora con i competenti Organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine o con indicazione geografica. 

7.      Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del Comitato sono assicurate da funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  nominati  con  decreto ministeriale.

 

   CAPO  VI
CONSORZI   DI  TUTELA  PER  LE DENOMINAZIONI  DI ORIGINE  E  LEINDICAZIONI  GEOGRAFICHE  PROTETTE ART. 17(Consorzi di tutela) 

1.    Per ciascuna Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta può essere costituito e riconosciuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Consorzio di tutela. Il Consorzio è costituito fra tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione e persegue le seguenti finalità:

 

a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato, nonché collaborativi nell’applicazione della presente legge;

b) espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell’immagine;

c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle Denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le Regioni e Province autonome per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;

d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le Regioni e Province autonome.

 

2.    E’ consentita la costituzione di Consorzi di tutela per più  denominazioni di origine ed indicazioni geografiche purché le zone di produzione dei vini interessati, così come individuate dal disciplinare di produzione, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale o interregionale, e purché per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica sia assicurata l’autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.

 

3.    Il riconoscimento di cui al precedente comma 1 da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali è attribuito al Consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che:

 

a) sia rappresentativo, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi del precedente art. 13, di almeno il 35% dei viticoltori e di almeno il 51% della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo  della relativa DO o IG riferita agli ultimi 2 anni;

 

b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e consenta l’ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali, che sarà definita con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

c)  disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti.

 

4.    Il Consorzio riconosciuto, che intende esercitare nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP, le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla denominazione è tenuto a dimostrare, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi del precedente art. 13, la rappresentatività nella compagine sociale del Consorzio di almeno il 40% dei viticoltori e di almeno il 66% della produzione certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi 2 anni.

Il Consorzio così autorizzato, nell’interesse di tutti i produttori anche non aderenti, può:

 

a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l’attuazione delle politiche di governo dell’offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto DOP e IGP, e contribuire ad un miglior coordinamento dell’immissione sul mercato della denominazione tutelata nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;

 

b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP;

 

c) agire, in tutte le sedi giudiziarie ed amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o della IGP e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori;

d) svolgere azioni di vigilanza, tutela e salvaguardia della denominazione da espletare prevalentemente alla fase del commercio.

 

Le attività di cui alla lettera d) del presente comma  sono distinte dalle attività di controllo e sono svolte nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e sono svolte sotto il coordinamento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le Regioni e Province autonome.

 

L’attività di vigilanza di cui alla lettera d) del presente comma è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari, e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai Consorzi, nell’esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell’autorità competente ed i Consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni.

Il Consorzio è autorizzato ad accedere al SIAN per acquisire le informazioni strettamente necessarie ai fini dell’espletamento di tali attività per la denominazione di competenza.

I costi derivanti dalle attività di cui al presente comma sono a carico di tutti i soci del Consorzio, nonché di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche se non aderenti al Consorzio, secondo criteri che saranno stabiliti con Regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

5.    I Consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui al comma 4 in favore delle DOP o delle IGP possono chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità che saranno stabilite dal MIPAAF.

 

6.    Il Consorzio riconosciuto ai sensi del precedente comma 4 può proporre l’inserimento, nel disciplinare di produzione, come logo della DOP o della IGP, il marchio consortile precedentemente in uso, ovvero un logo di nuova elaborazione. Il logo che identifica i prodotti DOP e IGP è detenuto, in quanto dagli stessi registrati, dai Consorzi di tutela per l’esercizio delle attività loro affidate. Il logo medesimo è utilizzato come segno distintivo delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP o IGP, come tali attestati dalle strutture di controllo autorizzate, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse, anche se non aderenti al Consorzio, in osservanza delle regole contenute nel regolamento consortile.

 

7.    E’ fatta salva la possibilità per i Consorzi di detenere ed utilizzare un marchio consortile, a favore degli associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello stesso nello Statuto.

 

8.    Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sentite le Regioni e Province autonome,  da emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le condizioni per consentire ai Consorzi di svolgere le attività indicate nel presente articolo..

 

9.    I Consorzi regolarmente costituiti ed operativi in base alle competenze loro assegnate ai sensi della legge n. 164 del 1992 e DM n. 256 del 1997  devono adeguare, ove necessario, i loro statuti entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 8, continuando nelle more a svolgere le attività di cui alle precedenti autorizzazioni Ministeriali. Con il decreto di cui al comma 8 saranno  stabilite le disposizioni  per consentire il predetto adeguamento, nonché per l’eventuale conferma dell’incarico ai Consorzi di tutela delle sottozone di vini DOP.     

  CAPO  VII DISPOSIZIONI SULLA DESIGNAZIONE, PRESENTAZIONE E  PROTEZIONE   DEI  VINI A DENOMINAZIONE  DI ORIGINE E AD INDICAZIONE GEOGRAFICA ART. 18(Designazione, presentazione e protezione dei vini DOP  e IGP) 1.      Per la designazione, presentazione e protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa comunitaria, nonché le disposizioni nazionali attuative.                                                                                                      ART. 19(Recipienti e contrassegno per i vini DOP) 1.      Le disposizioni relative al colore, forma, tipologia, capacità, materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine sono stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. 2.      La chiusura con tappo “a fungo”, trattenuto da un fermaglio, è riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione per i vini frizzanti e che comportino comunque una differenziazione del  confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine.  Sono  altresì fatte salve le deroghe previste dall’art. 69, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009 e dalla normativa nazionale per consentire l’uso del tappo “a fungo”  per altri prodotti.  3.      I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a sei litri, salvo diverse disposizioni  degli specifici  disciplinari di produzione, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di  uno speciale contrassegno, stampato  dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in  modo tale da  impedire che il contenuto possa essere estratto senza l'inattivazione del contrassegno stesso. Esso è fornito di una serie e di  un numero di identificazione.4.      Il contrassegno di cui al comma 3 è  utilizzato anche per il confezionamento dei vini DOC. Per tali vini in alternativa, è consentito l’utilizzo del lotto – ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 – attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta alla struttura titolare del piano dei controlli.4 bis. I consorzi di tutela, di cui all’art. 17, oppure in loro assenza le Regioni e Province autonome competenti, sentita la filiera vitivinicola interessata, decidono se avvalersi della facoltà di utilizzo del lotto.5.      Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministero dell’economia e delle Finanze  e le Regioni e Province autonome, sono stabilite le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l’uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni. ART. 20(Impiego delle denominazioni geografiche) 1.   Dalla data di iscrizione nel “Registro comunitario delle DOP e IGP”, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche non possono  essere  usate  se  non in conformità a quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione.2.   A partire dalla stessa data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.3.   Ai sensi del Reg. CE 607/2009, art. 56, non si considera impiego di denominazione di origine, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie  e  simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini  DOCG, DOC e IGT o possono creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per la designazione e presentazione di prodotti vitivinicoli qualificati con altra denominazione di origine o indicazione geografica o per altre categorie di prodotti vitivinicoli,  è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per  due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in  larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per  l'indicazione  della ditta o ragione  sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore.4.   Il riconoscimento di una denominazione di origine o di  una indicazione  geografica esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi, fatte salve le eccezioni previste dalla normativa comunitaria, e comporta  l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri alle condizioni previste al comma 3.5.   L'uso, effettuato  con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di  una indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.6.   E’ consentito l’utilizzo nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del riferimento di una DOP o IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati  a partire dal relativo vino DOP o IGP, purchè gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal Consorzio di tutela della denominazione protetta riconosciuto ai sensi dell’art. 17 del presente decreto. In mancanza del riconoscimento del Consorzio di tutela la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.7.   Non è necessaria l’autorizzazione di cui al precedente comma qualora il riferimento ad una denominazione geografica protetta o ad una indicazione geografica protetta in prodotti composti elaborati o trasformati sia riportato esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato.CAPO  VIII
CONCORSI   ENOLOGICI
 ART. 21(Concorsi enologici) 1.    I vini DOP e IGP, nonché i vini spumanti di qualità,  possono  partecipare a concorsi  enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di  distinzioni  dal  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.2.    Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e controllate,che abbiano   superato gli esami organolettici e che possiedono i requisiti previsti negli appositi regolamenti di Concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.3.    Le disposizioni per la disciplina del riconoscimento  degli  organismi di cui  al comma 1, della partecipazione  al concorso ivi compresa  la  composizione  delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonché del rilascio, gestione e controllo del  corretto utilizzo delle distinzioni attribuite, sono stabilite con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.   CAPO  IX
DISPOSIZIONI   SANZIONATORIE

 

ART. 22

(Produzione)

 

1.        Salva  l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con denominazioni di origine protette o con indicazioni geografiche protette, di seguito anche indicate in modo unitario con la dicitura “denominazioni protette” o “denominazioni di origine”, che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro ventimila. In caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità superiore a 100 ettolitri, l’importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato e comporta anche la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio su due giornali tra i più diffusi nella Regione, dei quali uno quotidiano ed uno tecnico.

2.        Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque produce, vende, o comunque pone in vendita come uve destinate a produrre vini a denominazione d’origine o ad indicazione geografica, uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dal presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila;

3.        Chiunque non provvede a modificare l’idoneità alla rivendicazione, nello schedario viticolo, dei vigneti che non hanno più i requisiti per la produzione di uve designate con la denominazione d’origine o l’indicazione geografica, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro trecento ad euro mille.

4.        Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, dichiari un quantitativo maggiore di quello effettivamente prodotto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro cinquemila. In caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità superiore a 10 tonnellate, ovvero a 100 ettolitri, l’importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato.

5.        Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e/o  di produzione,  non presenta tali dichiarazioni entro i termini previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro tremila. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i 10 giorni lavorativi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecento ad euro mille. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i 30 giorni lavorativi, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trecento ad euro millecinquecento.

6.        Quando nelle dichiarazioni di vendemmia e di produzione vitivinicola si riscontrano irregolarità concernenti sia vini e prodotti a monte del vino a denominazione d’origine e/o a indicazione geografica, sia vini e prodotti a monte del vino generici, si applicano solo le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, con esclusione di qualsiasi altra disposizione sanzionatoria contenuta nel decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e nella legge 20 febbraio 2006, n. 82.

 

ART.  23

(Designazione e presentazione)

 

1.        Salva l'applicazione delle norme penali vigenti,  chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all’articolo 19, commi 3 e 4, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila ad euro centomila.

2.        Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque immette al consumo vini a denominazione  protetta non apponendo sui recipienti i prescritti contrassegni di cui all’articolo 19, commi 3 e 4, ove previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento diecimila ad euro novemilacinquecento   cinquantamila.

3.        Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita o evoca una denominazione  protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata, o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo o simili, ovvero impiega accrescitivi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni illustrative o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.

4.        Le sanzioni di cui al comma precedente si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate sono poste sugli involucri, sugli imballaggi e sui documenti ufficiali e commerciali.

5.        Salva l'applicazione delle norme penali vigenti e dell’articolo 20, comma 3 e 4, del presente decreto, chiunque adotta denominazioni di origine o indicazioni geografiche come ditta, ragione o denominazione sociale, ovvero le utilizza in associazione ai termini "cantina", "fattoria" e simili, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro diecimila.

6.        Salva  l'applicazione delle  norme  penali  vigenti,  chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai prodotti considerati indicazioni false o ingannevoli relative alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali dei prodotti o utilizza recipienti o indicazioni non conformi a quanto indicato nei disciplinari di  produzione della denominazione protetta e nelle relative disposizioni applicative, nonché impiega recipienti che possono indurre in errore sull'origine, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.

7.        Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque pone in essere qualsiasi altra prassi o comportamento idoneo ad indurre in errore sulla vera origine dei prodotti, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.

8.        Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a denominazione di origine  protetta o a indicazione geografica protetta  in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia determinato o  concorso a determinare la violazione.

9.        Salva l’applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell’art. 20 del presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro ventimila.

 

ART. 24

(Piano dei controlli)

 

1.        Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto a carico del quale la struttura di controllo autorizzata accerta una non conformità classificata grave nel piano dei controlli di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza di ricorso   avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato,  è soggetto alla sanzione  amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila.

2.        La sanzione di cui al comma precedente non si applica quando per la fattispecie è già prevista sanzione ai sensi di altra norma contenuta nel presente Capo.

3.        Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l’effettuazione dell’attività di controllo, ovvero ad  intralciare o ad ostacolare l'attività di verifica da parte degli incaricati della struttura di controllo, qualora non ottemperi – entro il termine di 15 giorni – alla specifica intimazione ad adempiere formulata dal Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della  tutela della qualità e  repressione frodi dei  prodotti  agro-alimentari, è soggetto alla  sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro mille.

4.        Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell’Ufficio periferico territorialmente competente del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei  prodotti  agro-alimentari, non esibisce idonea documentazione attestante l’avvenuto pagamento di quanto dovuto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell'importo dell'obbligo pecuniario accertato. Il soggetto sanzionato, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovrà provvedere a versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.

5.        Per l’illecito previsto al comma 3, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica, con apposito provvedimento amministrativo, la sanzione della sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.

 

ART. 25

(Inadempienze della struttura di controllo)

 

1.        Alla struttura di controllo autorizzata che non adempie alle  prescrizioni o agli obblighi impartiti dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni  del  piano  di  controllo  e  del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila. La stessa sanzione si  applica  alle  strutture  che  continuano  a  svolgere attività incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando – entro il termine di 15 giorni – alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e fatta salva la facoltà del predetto Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento autorizzatorio.

2.        La struttura di cui al comma precedente che, nell'espletamento delle attività di controllo su una denominazione protetta, discrimina tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo di tale denominazione, oppure pone ostacoli all'esercizio del diritto a detto accesso, e' sottoposta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro seimila ad euro sessantamila.

ART. 26

(Tutela dei Consorzi incaricati)

 

1.        L'uso della denominazione protetta nella ragione o denominazione sociale di una organizzazione diversa dal Consorzio di tutela  incaricato con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro ventimila ed alla sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o denominazione sociale.

2.        Soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta, che svolgono attività rientranti tra quelle specificamente attribuibili al Consorzio di tutela incaricato, senza il preventivo consenso del Consorzio di tutela medesimo ovvero del Mipaaf in assenza di Consorzio di tutela incaricato, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria di  euro diecimila.

 

 

ART. 27

(Inadempienze dei Consorzi di tutela)

 

1.        Al Consorzio di tutela autorizzato che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o ad eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ovvero svolge attività che risulta incompatibile con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, qualora non ottemperi – entro il termine di 15 giorni – alla specifica intimazione ad adempiere e fatta salva la facoltà del Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila ad euro cinquantamila.

2.      Il Consorzio che,  nell'espletamento delle sue attività,  pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di:

a)  discriminare  tra  i  soggetti  associati  appartenenti ad uno stesso segmento della filiera, ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversità di trattamento non è contemplata dallo statuto del Consorzio stesso;

b)   porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al Consorzio,

 

è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro seimila ad euro sessantamila.

 

ART.  28

(Concorsi enologici)

 1.    Chiunque organizza concorsi enologici relativi a vini DOP e IGP, nonché a vini spumanti di qualità, senza essere in possesso dell’autorizzazione ministeriale indicata dal comma 1 dell’articolo 21 e successive disposizioni applicative,  è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro ventimila.  ART.  29

(Competenza)

 

1.      La competenza ad irrogare le sanzioni amministrative previste dal presente decreto è attribuita al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e, per quanto di competenza, alle Regioni e Province autonome.

2.      Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dal presente decreto è effettuato presso le locali Tesorerie dello Stato sul Capo 17, capitolo 3373 dello stato di previsione dell’entrata del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per quanto di competenza,  sugli appositi capitoli delle Regioni e Province autonome.

3.      Al fine del miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo 3373 saranno annualmente fatti transitare su apposito capitolo di spesa del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari o su analogo capitolo delle Regioni e Province autonome per le attività di loro competenza.

 

ART.  30

 

1.   Per le fattispecie previste nel presente capo, che costituisce disciplina speciale in materia di vini a denominazione d’origine e ad indicazione geografica, non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie contenute nel decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 e nella legge 20 febbraio 2006, n. 82.

 

CAPO  X
DISPOSIZIONI   TRANSITORIE, PARTICOLARI  E ABROGAZIONE  NORME  PREESISTENTI

 

ART.  31

(Disposizioni transitorie e particolari)

 

1.     Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle  disposizioni contenute nei decreti ministeriali da emanare ai sensi del presente  decreto  sono applicabili le disposizioni di cui  ai decreti attuativi  della legge n. 164 del 1992 che non siano in contrasto con il presente decreto e con la vigente normativa comunitaria.

 

2.    Il Comitato di cui all’articolo 16 del presente decreto  esplicherà le sue funzioni a decorrere dal 1° gennaio 2012. Fino a tale termine resta in carica il Comitato nominato ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 164 del 1992.

 

3.    Le disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lett. d) del presente decreto sono applicabili per le produzioni provenienti dalla corrente campagna vendemmiale.

 

4.    Con il decreto di cui all’articolo 12, comma 3, sono stabilite le modalità ed i termini per il trasferimento nello schedario viticolo dei dati degli Albi dei vigneti DO e degli Elenchi delle vigne IGT di cui all’articolo 15 della legge n. 164 del 1992 e successive norme applicative, nonché i criteri e le modalità per l’allineamento dei dati contenuti nel SIAN e nelle altre banche dati preesistenti allo schedario viticolo stesso ed al fascicolo aziendale.

 

5.     Le disposizioni di all’art. 17, comma 4, lettera a) si applicano anche ai consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui all’art. 14, comma 15 della legge  n. 526 del 1999.

 

6.    Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, verranno definite le modalità di applicazione dell’art. 17, comma 4, lett. a) ai Consorzi di Tutela incaricati ai sensi dell’art. 14,  comma 15,  della legge n. 526 del 1999.

 

7.     Le disposizioni di cui al Capo IX sono applicate anche per i procedimenti sanzionatori in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

 

ART.  32

(Norme abrogate)

 

1.    Fatto salvo quanto disposto all’articolo 31, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

 

 a)   il D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930, pubblicato nella GU n. 188 del 15.07.1963, concernente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini; 

 

b)   la legge 10 febbraio 1992, n. 164,  pubblicata nella G.U.  n. 47 del 26.2.1992 - Supplemento   Ordinario, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

 

c)    il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 348,  pubblicato nella GU n. 132 dell’8.6.1994, concernente regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni d’origine vini; 

 

d)   l’art. 1, comma 1, lett. a)  e l’art. 14, comma 8,  della legge 20 febbraio 2006, n. 82, pubblicata nella G.U. n. 60 del 13.3.2006 -  Supplemento Ordinario, recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l’organizzazione comune di mercato (OCM) del vino.

 

 

 

 

 

 

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