Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Ambiente: allegato al Parere sul decreto istituzione INSPIRE

giovedì 17 dicembre 2009


in allegato il documento in formato pdf

 

ALLEGATO

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante delega al Governo per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, e , in particolare,  l'allegato B;

Vista la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE);

Visto il regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione del 3 dicembre 2008 recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati, entrato in vigore il 24 dicembre 2008;

Vista la decisione n. 2009/442/CE della Commissione del 5 giugno 2009 recante attuazione della Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio e la rendicontazione

Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68, recante norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140, recante regolamento di  riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, recante istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell’amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005 n.195, recante attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale;

Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, recante  attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, successive modificazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sull’Agenzia europea dell’ambiente e la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale, entrato in vigore il 21 maggio 2009;

Considerata la comunicazione delle Commissione europea al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni denominata “Verso un Sistema comune di informazioni ambientali (SEIS)” del 1 febbraio 2008.

  

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ………….;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del …………….;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ………………;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della giustizia;

.

 

 

 

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

Schema di decreto

Proposta di modifica

Articolo 1

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

Finalità e ambito di applicazione

1.Il presente decreto è finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale che consenta allo Stato italiano di partecipare all’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea, di seguito INSPIRE, per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull’ambiente.

1.Il presente decreto è finalizzato alla realizzazione di una infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale che consenta allo Stato italiano di partecipare all’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea, di seguito INSPIRE, per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull’ambiente.

2.Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce norme generali per lo scambio, la condivisione, l'accesso e l'utilizzazione, in maniera integrata con le realtà regionali e locali, dei dati necessari per gli scopi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull’ambiente.

 

3.Il presente decreto si applica ai set di dati territoriali che rispondono alle seguenti condizioni:

a)      sono disponibili in formato elettronico;

b)      sono detenuti da o per conto di:

1) un’autorità pubblica, e sono stati prodotti o ricevuti da un’autorità pubblica o sono gestiti o aggiornati dall’autorità in questione e rientrano nell'ambito dei compiti di servizio pubblico;

2) terzi, che svolgono attività che possono avere ripercussioni sull’ambiente;

c)      riguardano una o più delle categorie tematiche elencate agli allegati I, II e III.

 

4.Il presente decreto si applica altresì ai servizi relativi ai dati territoriali concernenti i set di dati territoriali di cui al comma 3.

 

5.Per i set di dati territoriali che rispondono alle condizioni di cui al comma 3, lettera c), ma per i quali terzi detengano i diritti di proprietà intellettuale, l’autorità pubblica può intervenire in virtù del presente decreto solo previa autorizzazione dei terzi in questione.

 

6.Il presente decreto si applica fatti salvi il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, ed il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

 

7.Il presente decreto non impone la raccolta di nuovi dati territoriali.

 

Articolo 2

 

Definizioni

 

1.Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

 

1)            "infrastruttura per l'informazione territoriale - INSPIRE": i metadati; i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali; i servizi e le tecnologie di rete; gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati e i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e di monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente al presente decreto;

 

2)            "dati territoriali": i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica specifica;

2) "dati territoriali": i dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una località o un'area geografica specifica, a partire dagli  allegati I, II, III

3)            "set di dati territoriali": una collezione di dati territoriali identificabili;

3) "set di dati territoriali": una collezione di dati territoriali identificabili, relativamente alla tipologia di dati a partire dagli  allegati I, II, III

4)            "servizi relativi ai dati territoriali": le operazioni che possono essere eseguite, con un'applicazione informatica, sui dati territoriali contenuti nei set di dati in questione o sui metadati connessi;

 

5)            "oggetto territoriale": una rappresentazione astratta di un fenomeno reale connesso con una località o un'area geografica specifica;

 

6)            "metadati": le informazioni che descrivono i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi e che consentono di ricercare, repertoriare e utilizzare tali dati e servizi;

 

7)            "interoperabilità": la possibilità per i set di dati territoriali di essere combinati, e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei set di dati e dei servizi sia potenziato;

"interoperabilità": la possibilità per i set di dati territoriali di essere combinati, e per i servizi di interagire, senza interventi manuali ripetitivi, in modo che il risultato sia coerente e che il valore aggiunto dei set di dati e dei servizi ad essi relativi sia potenziato;

8)            "geoportale INSPIRE": un sito Internet, o equivalente, che fornisce l'accesso, a livello europeo, ai servizi di cui all'Articolo 7;

 

9)            "autorità pubblica":

 

a)      qualsiasi amministrazione pubblica, a livello statale, regionale o locale, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, gli organi consultivi pubblici;

 

b)      qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti funzioni amministrative pubbliche, ivi compresi compiti, attività o servizi specifici aventi attinenza con l'ambiente;

 

c)      qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia responsabilità o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici aventi attinenza con l'ambiente sotto il controllo degli organi o delle persone di cui alla lettera a) o b).

qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia responsabilità o funzioni pubbliche o presti servizi pubblici aventi attinenza con l'ambiente sotto il controllo di organi o di persone di cui alla lettera a) o b).

10)        "terzi": qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorità pubblica;

"terzi": qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un'autorità pubblica, che svolga attività che possono avere ripercussioni sull’ambiente e/o che produca o detenga  set di dati o eroghi servizi rilevanti per la conoscenza del territorio;

11)         “elenco ufficiale delle autorità pubbliche”: la fonte per l’individuazione delle autorità responsabili della disponibilità dei set di dati territoriali di cui all’articolo 1, comma 3 e dei servizi ad essi relativi;

11) “elenco ufficiale delle autorità pubbliche”: la fonte per l’individuazione delle autorità responsabili della disponibilità dei set di dati territoriali di cui all’articolo 1, comma 3 e dei servizi ad essi relativi resi disponibili sui loro geoportali;

12)        “l’indice dei cataloghi pubblici dell’informazione ambientale”: la base dati informatizzata dei cataloghi, disponibili con strumenti telematici, di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, disponibili in formato elettronico;

12) “cataloghi pubblici dell’informazione ambientale”: i cataloghi di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, disponibili in formato elettronico;

13)        "geoportale nazionale": un sito Internet, o equivalente, che fornisce accesso a livello nazionale ai servizi di cui all'Articolo 7;

 

Articolo  3

Articolo  3

Infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale

Infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale

1.L’infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale è costituita da:

a)      i metadati, i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali e del monitoraggio ambientale;

b)      i servizi di rete di cui all'articolo 7;

c)      le tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi di rete;

d)      l’elenco ufficiale delle autorità pubbliche responsabili della disponibilità dei set di dati territoriali di cui all’articolo 1, comma 3, e dei servizi ad essi relativi;

e)      l’indice dei cataloghi pubblici dell’informazione ambientale;

f)       gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati;

g)      i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente al presente decreto.

L’infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale è costituita da:

a)      i metadati, i set di dati territoriali e i servizi relativi ai dati territoriali;

b)      i servizi di rete di cui all'articolo 7;

c)      le tecnologie necessarie alla realizzazione dei servizi di rete;

d)      l’elenco ufficiale delle autorità pubbliche responsabili della disponibilità dei set di dati territoriali di cui all’articolo 1, comma 3, e dei servizi ad essi relativi;

e)      gli accordi in materia di condivisione, accesso e utilizzo dei dati;

f)       i meccanismi, i processi e le procedure di coordinamento e monitoraggio stabilite, attuate o rese disponibili conformemente al presente decreto.

2.Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorità competente per l’attuazione del presente decreto. Per l’assolvimento di tali funzioni il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, quale struttura di coordinamento anche ai fini dell’adempimento dei compiti di cui all’articolo 12 e del raccordo con la rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale.

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorità competente per l’attuazione del presente decreto. Per l’assolvimento di tali funzioni il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale del Tavolo tecnico di cooperazione di cui all’art. 11 bis per il raccordo con le Regioni e dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito ISPRA, quale struttura di coordinamento tecnico anche ai fini dell’adempimento dei compiti di cui all’articolo 12 e del raccordo con la rete europea d’informazione, e di osservazione in materia ambientale secondo il regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009

3.Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, di cui all’Articolo 11, e previa procedura di consultazione pubblica telematica, è costituito ed aggiornato l’elenco ufficiale delle autorità pubbliche responsabili della disponibilità dei set di dati territoriali di cui all’Articolo 1, comma 3 e dei servizi ad essi relativi.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del Tavolo tecnico di cooperazione di cui all’art. 11 bis e sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, di cui all’Articolo 11, e previa procedura di consultazione pubblica telematica, è costituito ed aggiornato l’elenco ufficiale delle autorità pubbliche responsabili della disponibilità dei set di dati territoriali di cui all’Articolo 1, comma 3 e dei servizi ad essi relativi

Articolo 4

 

Metadati

 

1.Le autorità pubbliche che producano, gestiscano o aggiornino i set di dati territoriali e i servizi corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli allegati I, II e III creano, per tali set di dati, i metadati secondo le modalità esecutive e temporali di cui al presente articolo.

1. Le autorità pubbliche individuate con il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all’articolo 3, comma 5, creano, per i set di dati di cui sono responsabili, i metadati secondo le modalità esecutive e temporali di cui al presente articolo, a partire dalle categorie tematiche elencate agli allegati I, II e III

2. I metadati devono essere completi e di qualità sufficiente per conseguire le finalità stabilite dall’articolo 2 comma 6.

2.Nel caso di copie identiche dei medesimi set di dati territoriali detenute da più autorità pubbliche o per conto di più autorità pubbliche, le disposizioni del presente decreto si applicano solo alla versione di riferimento da cui derivano le varie copie. La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, di cui all’ Articolo 11, individua la versione di riferimento nel caso in cui quest’ultima non sia univocamente identificata.

Nel caso di copie identiche dei medesimi set di dati territoriali detenute da più autorità pubbliche o per conto di più autorità pubbliche, le disposizioni del presente decreto si applicano solo alla versione di riferimento da cui derivano le varie copie. Su proposta del Tavolo tecnico di cooperazione e del Comitato ex art. 59 CAD.,la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, di cui all’ Articolo 11, individua la versione di riferimento nel caso in cui quest’ultima non sia univocamente identificata.

3.I metadati contengono informazioni sui seguenti aspetti:

a)      conformità dei set di dati territoriali alle disposizioni di esecuzione definite a livello comunitario;

b)      condizioni applicabili all'accesso e all'utilizzo dei set di dati territoriali e dei servizi relativi e, se del caso, corrispondenti canoni;

c)      qualità e validità dei set di dati territoriali;

d)      autorità pubbliche responsabili della creazione, gestione, manutenzione e distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi;

e)      limitazioni dell’accesso del pubblico e motivi di tali limitazioni, a norma dell’articolo 9, comma 4.

 

f)Indicazioni sulla licenza d’uso del set di dati quando questo sia disponibile per il download o per il riuso di cui al DLGS 36/2006

4.In fase di prima applicazione e sino all'emanazione dei decreti di cui all’articolo 5, comma 5, le regole tecniche per la definizione dei metadati, elaborate in conformità alle disposizioni di esecuzione di cui al del regolamento (CE) n. 1205 del 2008 ed alle Linee Guida della Commissione Europea, sono definite all'Allegato IV.

4. Le regole tecniche per la definizione dei metadati, elaborate in conformità alle disposizioni di esecuzione del regolamento CE n. 1205 del 2008

5.Le autorità pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli Allegati I e II forniscono i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2010. Le autorità pubbliche che hanno prodotto, gestito o aggiornato set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate all’Allegato III forniscono i metadati relativi a tali set di dati territoriali entro il 24 dicembre 2013.

 

6.Le autorità pubbliche che producano, gestiscano o aggiornino set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche di cui al presente decreto aggiornano i metadati relativi ai set di dati territoriali ed ai servizi corrispondenti entro 30 giorni dal collaudo o dalla validazione o dall’adozione dei set di dati territoriali nuovi o aggiornati.

6. Le autorità pubbliche che producano, gestiscano o aggiornino set di dati territoriali, corrispondenti alle categorie tematiche di cui al presente decreto, aggiornano i metadati relativi ai set di dati territoriali ed ai servizi corrispondenti secondo le disposizioni di attuazione di cui all’Articolo 5, comma 1.

Articolo 5

Articolo 5

Repertorio nazionale dei dati territoriali

 

1.Il Repertorio nazionale dei dati territoriali, di cui all’articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, costituisce il catalogo nazionale dei metadati relativi ai set di dati territoriali di cui all’articolo 1, comma 3, ed ai serviz+i ad essi relativi di cui all’articolo 7.

 

2.I set di dati territoriali e i servizi corrispondenti alle categorie tematiche elencate agli allegati I, II e III costituiscono un sottoinsieme dei set di dati territoriali di interesse generale documentati all’interno del Repertorio nazionale dei dati territoriali.

 

3.L'Autorità competente, di cui all’articolo 3, comma 2, verifica con cadenza semestrale che il processo di definizione e di popolamento dei metadati avvenga in coerenza con lo sviluppo dell'infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale.

3. L'Autorità competente, di cui all’articolo 3, comma 2, tramite ISPRA in raccordo con il Comitato di cui all’art. 59, comma 2 del CAD,, verifica con cadenza semestrale che il processo di definizione e di popolamento dei metadati avvenga in coerenza con le finalità di cui all’art.1, comma 1 e nel rispetto delle tempistiche di cui all’art. 4 comma 5.

4.All’articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole “Ministro per l’innovazione e le tecnologie” sono inserite le parole “di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i profili relativi ai dati ambientali.

4. All’articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole “Ministro per l’innovazione e le tecnologie” sono inserite le parole “di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  per quanto attiene gli scopi delle politiche ambientali

5.Ai fini di una più efficace elaborazione delle regole tecniche per il Repertorio nazionale dei dati territoriali e per l'interoperabilità dei set di dati territoriali, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare può delegare un rappresentante dell’ISPRA alla partecipazione al Comitato di cui all’articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

5. Ai fini di una più efficace elaborazione delle regole tecniche per il Repertorio nazionale dei dati territoriali e per l'interoperabilità dei set di dati territoriali, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale anche di ISPRA alla partecipazione al Comitato di cui all’articolo 59, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Articolo 6

 

Interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi

 

1.Le autorità pubbliche rendono disponibili i set di dati territoriali conformi alle disposizioni di esecuzione adottate a livello comunitario mediante un adeguamento dei set di dati territoriali esistenti o attraverso i servizi di conversione di cui all’Articolo 7, comma 1, lettera d).

 

2.Le autorità pubbliche rendono disponibili set di dati territoriali raccolti ex novo e rielaborati in maniera estensiva ed i corrispondenti servizi entro due anni dall'adozione delle pertinenti disposizioni comunitarie. Le autorità pubbliche rendono disponibili i rimanenti set di dati territoriali ed servizi ad essi relativi ancora in uso entro sette anni dall'adozione delle predette disposizioni comunitarie di esecuzione.

Le autorità pubbliche rendono disponibili i set di dati territoriali raccolti ex novo e/o  rielaborati in maniera estensiva ed i corrispondenti servizi entro due anni dall'adozione delle disposizioni comunitarie, che ne stabiliscono modalità tecniche d’implementazione per l'interoperabilità e, se fattibile, l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.

Le autorità pubbliche rendono disponibili i rimanenti set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi ancora in uso entro sette anni dall'adozione delle predette disposizioni comunitarie di esecuzione.

 

 

 

 

 

3.Per garantire la coerenza dei dati territoriali relativi agli elementi geografici che si estendono attraverso la linea di confine tra l'Italia ed uno o più Stati membri, l'Autorità competente, di cui all’articolo 3, comma 2, attiva e perfeziona con le analoghe autorità degli altri Stati membri le procedure di decisione consensuale sulla rappresentazione e sulla posizione di tali elementi comuni.

3.Per garantire la coerenza dei dati territoriali relativi agli elementi geografici che si estendono attraverso la linea di confine tra l'Italia ed uno o più Stati membri, l'Autorità competente, di cui all’articolo 3, comma 2, attiva e perfeziona con le analoghe autorità degli altri Stati membri le procedure di decisione consensuale sulla rappresentazione e sulla posizione di tali elementi comuni, coinvolgendo nel processo decisionale  le Regioni interessate nell’ambito del Tavolo tecnico di coordinamento di cui all’art. 11 bis.

 

 

4. I set di dati territoriali dovranno essere resi disponibili in modo tale da garantire la coerenza tra le singole informazioni relative alla medesima località o tra le singole informazioni relative allo stesso oggetto rappresentato in scale diverse.

5. Al fine di garantire l’interoperabilità i metadati ed i servizi relativi ai set di dati territoriali di cui ai commi precedenti dovranno essere realizzati in conformità con le disposizioni comunitarie di esecuzione.

 

 

Articolo 7

 

Servizi di rete

 

1.Nell’ambito del Sistema pubblico di connettività e cooperazione sono erogati i seguenti servizi per i set di dati territoriali e del monitoraggio ambientale, nonché per i servizi ad essi relativi per i quali sono stati creati metadati a norma del presente decreto:

 

a)      servizi di ricerca che consentano di cercare i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi in base al contenuto dei metadati corrispondenti e di visualizzare il contenuto dei metadati;

 

b)      servizi di consultazione che consentano di eseguire almeno le seguenti operazioni: visualizzazione, navigazione, variazione della scala di visualizzazione (zoom in e zoom out), variazione della porzione di territorio inquadrata (pan), sovrapposizione dei set di dati territoriali consultabili e visualizzazione delle informazioni contenute nelle legende e qualsivoglia contenuto pertinente dei metadati;

 

c)      servizi per lo scaricamento (download) dei dati che permettano di scaricare copie di set di dati territoriali o di una parte di essi e, ove fattibile, di accedervi direttamente;

 

d)      servizi di conversione che consentano di trasformare i set di dati territoriali, onde conseguire l'interoperabilità;

 

e)      servizi che consentano di richiamare servizi sui dati territoriali.

 

2.I servizi di cui al comma 1 tengono conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, sono facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via Internet o attraverso altri mezzi di telecomunicazione adeguati.

 

3.Ai fini dei servizi di ricerca cui al comma 1, lettera a), è applicata almeno la combinazione di criteri di ricerca indicata di seguito:

a)      parole chiave;

b)      classificazione dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;

c)      qualità e validità dei set di dati territoriali;

d)      grado di conformità alle disposizioni di esecuzione adottate a livello comunitario ;

e)      localizzazione geografica;

f)       condizioni applicabili all’accesso e all’utilizzo dei dati territoriali e dei servizi ad essi relativi;

g)      autorità pubbliche responsabili dell’istituzione, della gestione, della manutenzione e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.

 

4.Il servizio di ricerca di cui al comma 1 è garantito sulla base del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui all’articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Il servizio di ricerca di cui al comma 1 è garantito sulla base del Repertorio nazionale dei dati territoriali di cui all’articolo 59, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, che contiene anche le informazioni relative agli ulteriori servizi di cui all’art. 7 comma 1 erogati dagli Enti titolari dei dati direttamente sui propri sistemi o sui sistemi di altri enti sulla base di accordi condivisi col Tavolo tecnico di coordinamento di cui all’art- 11 bis.

5.Al fine di ridurre il proliferare della spesa per sistemi proprietari distribuiti e di rendere immediatamente disponibili i dati atti all’analisi delle politiche ambientali e delle politiche o delle attività che possono avere ripercussioni sull’ambiente, a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto, l’ISPRA, ferma restando la proprietà e la responsabilità del dato da parte delle altre autorità pubbliche, cura la progressiva integrazione dei set di dati territoriali nell’ambito del Sistema informativo e di monitoraggio ambientale (S.I.N.A.) che assume la denominazione di “Sistema delle Informazioni Territoriali e del monitoraggio Ambientale (SINTAnet)”. Le autorità pubbliche rendono disponibili all'ISPRA gli elementi informativi necessari ad assicurare l'interoperabilità dei set di dati territoriali e del monitoraggio ambientale e dei servizi ad essi relativi nell’ambito del Sistema pubblico di connetività e cooperazione, secondo le regole tecniche definite dai decreti di cui all’articolo 59, comma 2, del decreto n. 82 del 2005.

5.Il SINAnet, infrastruttura organizzativa e tecnica per la realizzazione del Sistema Informativo Nazionale Ambientale,  coordinata da ISPRA, integra i servizi di rete di cui all’art. 7, c. 1 , per la composizione del quadro a livello nazionale dei i dati di monitoraggio ambientale nonché per i dati ambientali richiesti in attuazione di norme comunitarie e nazionali.

 

 

6.Per le finalità di cui al punto 5) il MATTM e l’ISPRA stipulano accordi, in conformità con gli standard SPC come previsto dal CAD con le singole autorità pubbliche responsabili della disponibilità di dati e informazioni ambientali, che mantengono la responsabilità dei dati e della pubblicazione dei servizi ad essi relativi.

 

7.Le denominazioni “Sistema delle Informazioni Territoriali e del monitoraggio Ambientale" e “SINTAnet” sostituiscono, ad ogni effetto, le denominazioni "Sistema informativo e di monitoraggio ambientale (S.I.N.A.)" e “SINAnet”, ovunque presenti.

 

Articolo 8

Articolo 8

Geoportale nazionale

Geoportale nazionale

1.A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto il Portale cartografico nazionale assume la denominazione di “Geoportale nazionale”. Il Geoportale nazionale sostituisce, ad ogni effetto, il Sistema cartografico cooperativo - Portale cartografico nazionale.

1.Il Geoportale nazionale è  un sito internet con il quale i soggetti interessati , pubblici e privati, possono avere contezza della disponibilità dell’informazione territoriale e ambientale.

 

 

2.Il Geoportale nazionale è punto di accesso alla rete di cui all'Articolo 7, comma 6, nonché lo strumento attraverso il quale, i soggetti interessati, pubblici e privati, possono avere contezza della disponibilità dell’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale.

2.A decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto il Portale cartografico nazionale assume la denominazione di “Geoportale nazionale”. Il Geoportale nazionale sostituisce, ad ogni effetto, il Sistema cartografico cooperativo - Portale cartografico nazionale.

3.Il Geoportale nazionale è il punto di accesso per le finalità del presente decreto, per il livello nazionale:

a)      ai servizi di rete di cui all’articolo 7, relativamente ai set di dati di cui all’articolo 5, comma 2,tramite il repertorio  nazionale dei metadati di cui all’art. 5;

b)      ai cataloghi delle autorità pubbliche di cui all’art. 2, c. 1,punto 12 ;

c)      alla rete SINAnet, per le finalità di cui all’art 7, c. 5;

 

3.Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adegua, sulla scorta delle infrastrutture già esistenti presso lo stesso Ministero, lo sviluppo del Geoportale nazionale in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di cui all’articolo 59, comma 2, del decreto n. 82 del 2005, anche avvalendosi sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, adegua, sulla scorta delle infrastrutture già esistenti presso lo stesso Ministero, lo sviluppo del Geoportale nazionale in coerenza con le regole tecniche definite dai decreti di cui all’articolo 59, comma 2, del decreto n. 82 del 2005, anche avvalendosi dell’ISPRA ;promuove altresì l’adeguamento dei nodi in cui si articola la rete SINANET e gli interventi di evoluzione dei set di dati e metadati di cui all’art.4,comma 1 sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 9

Articolo 9

Accesso al pubblico

Accesso al pubblico

1.Le autorità pubbliche responsabili della produzione, della gestione, dell’aggiornamento e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi consentono l’accesso del pubblico ai servizi di cui al comma 1 dell’Articolo 7, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, attraverso servizi facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via Internet.

Le autorità pubbliche responsabili della produzione, della gestione, dell’aggiornamento e della distribuzione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi rendono disponibile l’accesso del pubblico ai servizi di cui al comma 1 dell’Articolo 7, tenendo conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, attraverso servizi facili da utilizzare, disponibili per il pubblico e accessibili via Internet.

2.I servizi di cui all’Articolo 7, comma 1, lettere a) e b), sono messi gratuitamente a disposizione del pubblico.

 

3.In deroga al comma 1, l’accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di ricerca di cui all’Articolo 7, comma 1, lettera a), e conseguentemente tramite i servizi di cui al medesimo Articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), è escluso qualora l'accesso a tali servizi possa recare pregiudizio alle relazioni internazionali, alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale.

 

4.In deroga al comma 1, le autorità pubbliche escludono l'accesso del pubblico ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi tramite i servizi di cui all'Articolo 7, comma 1, lettere da b) ad e) o ai servizi di commercio elettronico al comma 12 qualora l’accesso a tali servizi possa recare pregiudizio:

 

a)      alla riservatezza delle deliberazioni interne delle autorità pubbliche, qualora essa sia prevista dal diritto;

 

b)      agli accordi o relazioni internazionali, alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale;

 

c)      allo svolgimento di procedimenti giudiziari, alla possibilità per ogni persona di avere un processo equo o alla possibilità per l’autorità pubblica di svolgere indagini di carattere penale o disciplinare;

 

d)      alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali qualora la riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario per tutelare un legittimo interesse economico, compreso l’interesse pubblico di mantenere la riservatezza statistica ed il segreto fiscale;

 

e)      ai diritti di proprietà intellettuale;

 

f)       alla riservatezza dei dati personali e/o dei fascicoli riguardanti una persona fisica, qualora tale persona non abbia acconsentito alla divulgazione dell’informazione al pubblico, laddove detta riservatezza sia prevista dal diritto nazionale o comunitario, anche tenuto conto dei requisiti previsti dalla direttiva 95/46/CE;

 

g)      agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito le informazioni richieste di sua propria volontà, senza che sussistesse alcun obbligo legale reale o potenziale in tal senso, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;

 

h)      alla tutela dell’ambiente cui si riferisce l’informazione, come nel caso dell’ubicazione di specie rare.

 

5.I motivi che giustificano la limitazione dell’accesso di cui al comma 4 sono interpretati in modo restrittivo, tenendo conto nel caso specifico dell’interesse pubblico tutelato dalla fornitura dell’accesso in questione.

 

6.Le disposizioni del comma 4, lettere a), d), f), g) e h), non si applicano in caso di accesso alle informazioni sulle emissioni nell’ambiente.

 

7.I dati messi a disposizione mediante i servizi di consultazione di cui all'Articolo 8, comma 1, lettera b),  possono essere presentati in una forma che ne impedisca il riutilizzo a fini commerciali.

 

8.In deroga ai commi 1 e 2, per esigenze di auto finanziamento delle autorità pubbliche che producono set di dati territoriali, con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati l’ammontare delle tariffe al pubblico e le relative modalità di pagamento per la fornitura dei dati territoriali attraverso i servizi ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), quando tali tariffe garantiscono il mantenimento di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi. Ai fini della determinazione delle tariffe si applica l’articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

In deroga ai commi 1 e 2, per esigenze di auto finanziamento delle autorità pubbliche che producono set di dati territoriali, con decreti dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono determinati l’ammontare delle tariffe al pubblico e le relative modalità di pagamento per la fornitura dei dati territoriali attraverso i servizi ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettere  c) ed e), quando tali tariffe garantiscono il mantenimento di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi. Ai fini della determinazione delle tariffe si applica l’articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

9.I decreti di cui al comma 8 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e resi altresì pubblici, a cura dell'Amministrazione competente, ove possibile, sul proprio sito istituzionale.

 

10.Gli introiti delle tariffe di cui al comma 8 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.

 

11.Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle tariffe e le relative modalità di pagamento, sulla base dei criteri indicati ai commi 8 e 9.

Gli enti territoriali determinano con proprie disposizioni o propri atti deliberativi gli eventuali importi delle tariffe e le relative modalità di pagamento.

12.Qualora le autorità pubbliche applichino tariffe per i servizi di cui all’Articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e) rendono disponibili servizi di commercio elettronico. Tali servizi possono prevedere clausole di esclusione della responsabilità, licenze on-line (click-licenses) o, se necessario, licenze.

 

Articolo 10

Articolo 10

Condivisione e riutilizzo dei dati nell’ambito delle autorità pubbliche

Condivisione e riutilizzo dei dati nell’ambito delle autorità pubbliche

1.Ai fini dello svolgimento delle funzioni che possono avere ripercussioni sull’ambiente, le autorità pubbliche hanno libero accesso ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi. Le autorità pubbliche consentono ad altre autorità pubbliche lo scambio e il riutilizzo di tali dati e servizi senza oneri economici. E' preclusa ogni limitazione che possa determinare ostacoli pratici, al punto di utilizzo, alla condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.

 

2.Qualora le condizioni per la messa a disposizione dei dati e dei servizi fra pubbliche amministrazioni siano fissate in appositi accordi, questi sono trasmessi all’Autorità competente di cui all’Articolo 3, comma 2.

 

3.Le autorità pubbliche forniscono alle istituzioni ed agli organismi comunitari l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi a condizioni armonizzate secondo le disposizioni di esecuzione stabilite a livello comunitario. I set di dati territoriali e servizi ad essi relativi, forniti alle istituzioni ed agli organismi comunitari, al fine di adempiere agli obblighi di informazione in virtù della legislazione comunitaria in materia ambientale, non sono soggetti ad alcuna tariffa.

 

4.Quando un'istituzione o un organismo comunitario chiede la disponibilità dell’accesso ad un set di dati territoriali o ad un servizio ad essi relativo, l’autorità pubblica mette a disposizione, su richiesta, anche le informazioni, a fini di valutazione e di utilizzo, sui meccanismi di rilevamento, di trattamento, di produzione, di controllo qualità e di ottenimento dell'accesso ai suddetti set di dati territoriali e servizi, qualora tali informazioni supplementari siano disponibili e sia ragionevolmente possibile estrarle e fornirle.

 

5.Quando un'autorità pubblica fornisce ad un'altra autorità pubblica, ivi comprese le autorità pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, numero 9), lettere a) e b), degli altri Stati membri, set di dati territoriali e servizi ad essi relativi, richiesti per l'adempimento di obblighi di informazione ai sensi della legislazione comunitaria in materia ambientale, tali set di dati territoriali e servizi ad essi relativi non sono soggetti ad alcuna tariffa.

 

6.Per i set di dati territoriali già acquisiti, all’entrata in vigore del presente decreto, sotto condizioni di licenza d’uso, le autorità pubbliche sono autorizzate a fornire i set di dati e servizi ad essi relativi secondo licenza.

 

7.In deroga ai commi 1 e 5 ,  per esigenze di auto finanziamento delle autorità pubbliche che producono o forniscono i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale di cui all’Articolo 11, sono individuate le autorità pubbliche autorizzate ad applicare tariffe per la fornitura dei dati territoriali ad altre autorità pubbliche attraverso i servizi individuati ai sensi dell’Articolo 7, comma 1, lettere c) ed e). Con il medesimo provvedimento sono determinati l'ammontare delle tariffe stesse e le relative modalità di pagamento. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ai fini della determinazione dell’importo delle tariffe si applica l’articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Sono fatte salve le disposizioni in materia di scambio di documenti di cui all’art 10, comma 1, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

In deroga ai commi 1 e 5 , in casi eccezionali come stabilito dall’art. 50, comma 2 del CAD e  per esigenze di auto finanziamento delle autorità pubbliche che producono o forniscono i set di dati territoriali e i servizi ad essi relativi, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, su proposta del tavolo tecnico di coordinamento di cui all ‘art. 11 bis e sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale di cui all’Articolo 11, sono individuate le autorità pubbliche autorizzate ad applicare tariffe per la fornitura dei dati territoriali ad altre autorità pubbliche attraverso i servizi individuati ai sensi dell’Articolo 7, comma 1, lettere c) ed e). Con il medesimo provvedimento sono determinati l'ammontare delle tariffe stesse e le relative modalità di pagamento. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, comma 7-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ai fini della determinazione dell’importo delle tariffe si applica l’articolo 7, commi 2 e 3, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Sono fatte salve le disposizioni in materia di scambio di documenti di cui all’art 10, comma 1, del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36.

8.Gli introiti delle tariffe di cui al comma 7, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 18 aprile 2005, n. 62, allo stato di previsione delle Amministrazioni interessate.

 

9.Gli enti territoriali e gli altri enti ed organismi pubblici determinano, rispettivamente con proprie disposizioni o propri atti deliberativi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli importi delle tariffe e le relative modalità di pagamento, sulla base dei criteri indicati al comma 7.

Gli enti territoriali determinano con proprie disposizioni o propri atti deliberativi gli eventuali importi delle tariffe e le relative modalità di pagamento

10.Le tariffe di cui al comma 7 possono essere applicate, soltanto qualora, in relazione alla tipologia di dati territoriali per i quali si chiede l’accesso, siano disponibili servizi di commercio elettronico, con l’eventuale previsione di clausole di esclusione della responsabilità, licenze on-line (click-licenses), ovvero licenze o accordi quadro che escludano ogni ostacolo temporale e amministrativo per l’accesso al servizio.

 

11.In deroga al presente articolo, le autorità pubbliche originatrici dei set di dati possono limitare la condivisione ove esse ritengano che questa comprometta il corso della giustizia, la pubblica sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali. Di tale limitazione è data comunicazione attraverso i metadati di cui all’articolo 4.

 

Articolo 11

Articolo 11

Misure di coordinamento

Misure di coordinamento

1.Ai fini del coordinamento diretto dei contributi di tutti i soggetti interessati all'efficace funzionamento ai vari livelli di amministrazione dell'infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il “Tavolo di Coordinamento Stato - Regioni per il sistema nazionale di osservazione ed informazione ambientale” costituito con Atto n. 1367 del 17 gennaio 2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, è trasferito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed assume la denominazione di “Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale” e la sua composizione è adeguata secondo quanto stabilito ai commi 4 e 5.

1) E’ istituita, presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, allo scopo di garantire un coordinamento diretto dei contributi di tutti i soggetti interessati all'efficace funzionamento dell'infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale.

2.La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale è organo di raccordo istituzionale tra le pubbliche amministrazioni che producono set di dati territoriali, nonché di indirizzo tecnico all'azione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito della predisposizione dei provvedimenti atti al funzionamento dell'Infrastruttura nazionale per l’informazione territoriale e del monitoraggio ambientale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura il servizio di segreteria tecnica per la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale anche al fine del coordinamento dei contributi, tra gli altri, degli utilizzatori, dei produttori terzi e dei fornitori di servizi a valore aggiunto relativamente all’individuazione di pertinenti set di dati, alla valutazione delle esigenze degli utilizzatori, all’invio di informazioni sulle pratiche in uso e ad un feedback sull’attuazione del presente decreto. Lo svolgimento di tali attività possono essere anche garantite attraverso consultazioni pubbliche telematiche.

 

3.Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, con il supporto della Consulta di cui al presente articolo, la partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle disposizioni di esecuzione e delle linee guida adottate a livello comunitario ai fini della attuazione del presente decreto.

 

4.La Consulta di cui al comma 1, è presieduta da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed è costituita da un massimo di 50 componenti. Sono membri di diritto della Consulta:

 

a)      un rappresentante per ciascuno degli organi cartografici dello Stato di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1960, n. 68;

Un rappresentante dell’ISTAT

Un rappresentante del Min. Interno (VV.FF.)

b)      un rappresentante per ciascuna delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

 

c)      un rappresentante del Ministero della difesa;

 

d)      un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

 

e)      un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

 

f)       un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

 

g)      un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

 

h)      un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione;

 

i)        un rappresentante del Ministro dei rapporti con le Regioni;

 

j)        un rappresentante dell'ISPRA;

 

k)       un rappresentante del Dipartimento della protezione civile;

 

l)        un rappresentante del CNIPA;

 

m)    un rappresentante dell’Unione delle Province d’Italia (UPI);

 

n)      un rappresentante dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI).

 

5.Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sono definite le modalità di funzionamento della Consulta e sono determinati gli eventuali ulteriori rappresentanti delle pubbliche amministrazioni centrali e degli enti, istituti ed organismi nazionali, nonché gli eventuali ulteriori rappresentanti degli enti locali. I rappresentanti delle Regioni, d'intesa con l'ISPRA, curano il raccordo tecnico ed informativo con le Agenzie ambientali regionali e provinciali.

 

6.La partecipazione alla Consulta di cui al comma 1 non comporta compensi o gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio. Al fine di ridurre i costi di funzionamento della Consulta a carico delle Amministrazioni e di massimizzarne l'efficacia operativa, le sessioni di lavoro possono essere anche condotte attraverso strumenti di teleconferenza, videopresenza o altre modalità di gestione dei flussi informativi attraverso strumenti telematici che assicurino, comunque, parità di partecipazione ai processi decisionali a tutti i rappresentanti.

 

 

Articolo 11bis

 

Cooperazione tra livello nazionale e livello regionale

 

1.E’ istituito presso il MATTM, il “Tavolo tecnico di cooperazione” tra il livello nazionale  ed il livello regionale per la realizzazione di un sistema coordinato e condiviso per il governo, la tutela, il monitoraggio ed il controllo dell’ambiente, del territorio e del mare, condiviso nell’ambito del SINAnet. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  il “Tavolo tecnico di cooperazione” sostituisce il “Tavolo di Coordinamento Stato - Regioni per il sistema nazionale di osservazione ed informazione ambientale” costituito con Atto n. 1367 del 17 gennaio 2002 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

 

2.Al Tavolo partecipano il MATTM, l’ISPRA, le Regioni, le Agenzie regionali per l’Ambiente e gli altri soggetti pubblici interessati. L’ISPRA assicura le funzioni di segreteria tecnica.

 

3.Al Tavolo competono:

a)      i criteri per la definizione degli accordi in materia di condivisione, accesso ed utilizzo dei dati di cui all’articolo 3, comma 1, nell’ambito della rete SINAnet di cui all’art. 7,  c. 5;

b)      criteri per l’individuazione delle autorità pubbliche di cui all’articolo 11, comma 2, nonché delle copie di riferimento di cui all’articolo 4, comma 2 in modo tale da garantire che non esistano molteplici copie dei medesimi set di dati territoriali;

c)      analisi e definizione del modello dei dati e dei servizi di cui all’articolo 7, relativamente al profilo ambientale dei dati di cui all’articolo 6, comma 2;

d)      definizione delle specifiche tecniche per la produzione dei dati e dei servizi inerenti il monitoraggio ambientale

 

 

4.Supporta il MATTM per le attività di cui:

all’art. 6, comma 3

all’art. 11, comma 3.

Articolo 12

 

Monitoraggio e rendicontazione

 

1.Anche ai fini delle attività di monitoraggio e di rendicontazione, è redatto l’elenco in formato elettronico dei set di dati territoriali e dei relativi servizi corrispondenti alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III, raggruppati per categoria tematica e per allegato, e dei servizi di rete di cui all'articolo 7, raggruppati per tipo di servizio.

 

2.L’elenco è pubblicato annualmente, entro 30 aprile, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

3.Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare invia alla Commissione europea, entro il 15 maggio 2013 e, successivamente, con cadenza triennale, entro il 15 maggio, una relazione contenente informazioni su:

 

a)      come sono coordinati i fornitori pubblici di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, gli utilizzatori di tali set di dati e servizi, gli organismi di intermediazione, e delle relazioni con i terzi e dell’organizzazione della garanzia di qualità;

 

b)      il contributo delle autorità pubbliche o dei terzi al funzionamento e al coordinamento dell’infrastruttura per l’informazione territoriale;

 

c)      l’utilizzo dell’infrastruttura per l’informazione territoriale;

 

d)      gli accordi di condivisione dei dati stipulati tra autorità pubbliche;

 

e)      i costi e dei benefici connessi all’attuazione della presente direttiva.

 

4.Ai fini della raccolta dei dati per il monitoraggio e per la rendicontazione il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, in raccordo con la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale.

 

5.I risultati del monitoraggio e della rendicontazione sono messi a disposizione del pubblico tramite il sito internet del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 

Articolo 13

 

Modifica degli Allegati

 

1.Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per l’amministrazione pubblica e l’innovazione, possono essere modificati gli allegati del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.

 

2.Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Consulta di cui all'articolo 11, si provvede alla modifica degli allegati del presente decreto per dare attuazione alle direttive che saranno emanate dall'Unione europea, per le parti in cui queste modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea recepite dal presente decreto, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

 

Articolo 14

 

Disposizioni transitorie e finali

 

1.Entro centoventi giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorità pubbliche si adeguano alle disposizioni dello stesso.

1.Entro centoventi giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto le autorità pubbliche si adeguano alle disposizioni dello stesso, nonché alle disposizioni comunitarie di esecuzione.

2. Nell’attuazione degli articoli 7, 8 e 9 è mantenuta la disponibilità dei set dei dati e dei relativi servizi gia previsti nell’ambito del PCN.

 

Articolo 15

 

Disposizioni finanziarie

 

1.Le autorità pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

2.In ogni caso, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

 

 

 

171209_allega_inspire.pdf