Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Comunità montane: Ordine del Giorno su problematiche finanziarie

mercoledì 27 gennaio 2010


in allegato il documento in formato pdf

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/006/CR8b/CUB8/C1

 

 

 

Ordine del giorno sulle

problematiche relative alla situazione della finanza delle Comunità montane con riferimento all’articolo 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge finanziaria 2010)

 

 

LE REGIONI

 

VISTE la legge finanziaria (legge 191/2009) e la Legge di Bilancio (legge 192/2009) per il 2010, entrate in vigore, rispettivamente, il primo ed il 14 gennaio 2010, ed il decreto legge n. 2 del 25 gennaio 2010 ad esse collegato;

RICHIAMATO in particolare il comma 187 della l. 191/2009, che prevede la cessazione del concorso ordinario dello Stato al finanziamento delle comunità montane senza tuttavia definire in modo univoco le voci di finanziamento destinate a cessare, tanto che si rende necessario un intervento interpretativo urgente che risolva le incertezze consentendo agli enti di poter predisporre il bilancio previsionale per il 2010;

PREMESSO che le Comunità Montane ricevono trasferimenti erariali da parte dello Stato, sulla base di quanto dispone il Decreto Legislativo 30.12.1992, n.504, sotto forma di: contributi ordinari contributi consolidati, fondo sviluppo investimenti;

 

RITENUTO che la disposizione che prevede il taglio al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, debba essere interpretata in modo coerente e sistematico con le altre norme contenute nella stessa legge 191/2009 e nel decreto legge n. 2 del 25 gennaio 2010 ad essa collegato, che prevedono nuovi specifici titoli di finanziamento per le comunità montane, che evidentemente non era intenzione dello stesso  legislatore eliminare;

RITENUTO pertanto che il taglio dei finanziamenti  debba essere ricondotto esclusivamente  alle componenti del fondo ordinario di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 504, espressamente citato dalla norma, e  quindi  ai contributi ordinario e consolidato disciplinati alle lettere a) e b) dell’art. 34, con esclusione invece del fondo “sviluppo investimenti” che trova disciplina  e finanziamento in norme diverse(articolo  28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504);

RITENUTO altresì, secondo una interpretazione coerente e sistematica del quadro normativo,  che la cessazione dal finanziamento del contributo ordinario non si estenda alle nuove ulteriori risorse stanziate dalla stessa legge finanziaria, al comma 23, e dal decreto legge n. 2 del 25 gennaio 2010 ad essa collegato all’art. 4 comma 2, né agli “altri contributi” previsti per finanziare gli oneri contrattuali pregressi 2004-2005 e non riconducibili al contributo ordinario “base”;

CONSIDERATO tuttavia che l’inciso con cui si chiude il primo periodo del comma 187, per cui lo Stato cesserebbe di concorrere  al finanziamento previsto anche “dalle altre disposizioni di legge relative alle Comunità montane” ha l’evidente scopo di favorire una interpretazione estensiva del taglio che si pone in contraddizione con quanto sopra evidenziato, e che è comunque suscettibile di determinare una grave incertezza circa l’esatta estensione dei finanziamenti statali che verrebbero a mancare a partire dal corrente anno;

CONSIDERATO che  i nuovi tagli dei trasferimenti alle comunità montane  vengono ad assommarsi a quelli già operati con la legge finanziaria 2008 (legge 244/2007) e dal decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge  133/2008, che già avevano comportato gravissimi problemi alle Comunità montane, la maggioranza delle quali subendo ulteriori tagli si troverà nella oggettiva impossibilità di chiudere i propri  bilanci;

 

EVIDENZIATO che a tali tagli viene ad aggiungersi il mancato finanziamento, per l’anno 2010, del fondo nazionale per la montagna, che rappresenta una fondamentale risorsa per lo sviluppo dei territori montani;

 

SOTTOLINEATO che le Comunità montane vennero istituite negli anni settanta dalla legge dello Stato come enti sovracomunali obbligatori, che in quanto tali iniziarono ad operare dotandosi del personale necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate, e che essendo enti che vivono quasi esclusivamente di finanza derivata, con l’azzeramento dei fondi statali esse non potranno – e in  alcuni casi già non possono per i rilevantissimi tagli già intervenuti – assicurare il pagamento degli stipendi al personale e sostenere le spese vive di funzionamento;

 

RIBADITO che, attualmente, sono oltre 5000 in Italia i dipendenti delle Comunità montane, e che la delicata situazione di tale personale alla luce dell’azzeramento dei fondi statali è già stata posta all’attenzione delle organizzazioni sindacali sia a livello statale che a livello regionale;

 

PRECISATO che una parte consistente del personale delle Comunità Montane è stato, oltretutto, assunto sulla base di leggi statali speciali di sostegno all’occupazione (L. n. 285/1977 e L. n. 730/1986), normative in base alle quali lo Stato si fece carico del relativo onere finanziario sine die mediante attribuzione del Contributo Consolidato, e che tale personale è tutt’ora in servizio presso le medesime Comunità;

 

RITENUTO, conseguentemente, che lo Stato debba farsi carico di tutte le misure necessarie al fine di tutelare il personale attualmente in servizio presso le Comunità Montane o di attuare le misure idonee a garantire un diverso impiego dello stesso personale;

 

RITENTUTO pertanto indispensabile un chiarimento interpretativo univoco da parte del Governo circa l’esatta estensione dei tagli decisi,  necessario peraltro anche per definire le nuove entrate su cui potranno contare i Comuni  in cui almeno il 75 per cento del territorio si trovi al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare che, a norma del secondo e terzo periodo del comma 187, saranno destinatari del 30% delle risorse tagliate alle Comunità montane;

 

PRECISATO altresì che la nuova definizione di Comuni montani stabilita unilateralmente dal Governo che li identifica  in quelli con “almeno il 75 per cento del territorio al di sopra dei 600 metri sopra il livello del mare” non modifica in ogni caso la classificazione generale dei Comuni montani ed opera solo ai fini della riassegnazione del trenta per cento delle risorse (senza che, peraltro, la legge definisca i criteri di riparto tra i comuni stessi);

 

OSSERVATO che, nel caso in cui, a fronte dei nuovi tagli, le Comunità montane non riescano a predisporre propri bilanci, si renderà necessario, ai sensi da ultimo dell’art. 4 co. 1 del DL  13 gennaio 2010, decorso il termine di legge (quest’anno il 30aprile), che – ove le Comunità montane non vi provvedano direttamente a norma dei propri statuti-  i prefetti territorialmente competenti nominino un commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio;

 

RILEVATO che alle comunità montane non è applicabile la disciplina del dissesto finanziario di cui all’art. 244 d.lgs. 267/2000 anche se tali enti presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, per cui ad essi non è applicabile la procedura di risanamento fissata dal medesimo testo unico degli enti locali, anche se essi potranno  considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell’art.   242;

 

RITENUTO tuttavia che debba essere affrontata la questione sostanziale del pagamento dei debiti iscritti a bilancio, primo tra tutti quello del pagamento degli stipendi del personale dipendente, considerato che né le Comunità montane né i Comuni ad esse aderenti possono farsi carico autonomamente di tali costi in un sistema di finanza derivata, che peraltro opera ancora anche per le regioni;

 

SOTTOLINEATO altresì che  neppure le Regioni sono tenute a farsi carico di tali costi, ed anch’esse risentono nella promozione delle loro politiche di ausilio dei vincoli della finanza pubblica e della mancata attuazione del federalismo fiscale;

 

OSSERVATO che, pur rientrando la disciplina delle comunità montane nelle materie di competenza legislativa regionale residuale, l’eventuale soppressione di tali enti, istituiti dalla legge statale ed oggi riordinati dalle regioni in attuazione di una legge, anch’essa statale (l. 244/2007),  deve necessariamente essere concordata tra i livelli di governo interessati, sia con riferimento alle modalità che con riguardo alle ricadute finanziarie ed alla garanzia dei diritti dei lavoratori e dei cittadini, che devono essere necessariamente presidiate dal sistema istituzionale nel suo complesso;

 

 

CHIEDONO AL GOVERNO

 

Per tutto quanto in narrativa espresso

 

1-      Di valutare la sospensione per l’anno 2010 del comma 187 dell’art. 2 della legge n. 191/2009, così come già disposto riguardo ad altre misure della legge finanziaria dal D.L. del 13 gennaio 2010, in considerazione della gravissime difficoltà finanziarie che incontrerebbero nell’immediato le Comunità Montane, ed i conseguenti riflessi sul pagamento degli emolumenti stipendiali, e della imminente tornata elettorale regionale, che impedisce in concreto l’adozione di eventuali interventi;

2-      Di considerare le Regioni quali interlocutori principali del Governo soprattutto ai fini della destinazione dei fondi, concordando con le medesime un incontro urgente per :

·        indicare in concreto le misure che il Governo intende adottare per la tutela dei livelli occupazionali;

·        chiarire le questioni interpretative e le problematiche finanziarie sopra richiamate, individuando soluzioni praticabili e condivise a tutela dei territori montani;

·        concordare con le regioni il percorso istituzionale da intraprendere, anche alla luce della necessità di riprendere il confronto sui contenuti del disegno di legge Calderoli, oggi tanto più necessario alla luce di quanto introdotto dalla legge finanziaria e dal successivo decreto legge n. 2 del 25 gennaio 2010, non solo con riferimento alle Comunità montane ma con riguardo alla reimpostazione del sistema istituzionale complessivo.

3-      Di conoscere le politiche che il Governo intende attuare a tutela dei territori montani, atteso il completo azzeramento del fondo nazionale per la montagna per l’esercizio 2010 ed il ritardo nell’approvazione del piano di riparto dei fondi relativi all’annualità 2009;

4-      Di garantire agli enti subentranti alle Comunità Montane soppresse in attuazione della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) le medesime risorse finanziarie assicurate ai sensi dell’art. n. 2bis del D.L. 154 del 2008, come convertito dalla legge n. 189/2008.

 

 

 

 

Roma, 27 gennaio 2010

270110_com_mont_odg.pdf