Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Polizia Locale: no a soppressione Conferenze regionali sulla sicurezza

giovedì 24 giugno 2010


in allegato il documento in formato pdf

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/045/CR5b/C1

PROGETTO DI LEGGE RECANTE “NORME DI INDIRIZZO IN MATERIA DI

POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA E LA POLIZIA LOCALE” –

TESTO UNIFICATO BARBOLINI-SAIA (DERIVANTE DAL DDL 272 ED ALTRI) .

Osservazioni in merito alla proposta di soppressione dell’art. 7 , istitutivo delle “Conferenze regionali”.

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella seduta dello scorso 6 maggio 2010, ha approvato all’unanimità alcune proposte di emendamento al testo indicato in oggetto, riportate nel documento 10/039/CR3bis/C1. Lo stesso documento è stato presentato alla Commissione Affari

istituzionali del Senato nella seduta pomeridiana del 6 maggio 2010.

Va rilevato che la Conferenza ha espresso un sostanziale apprezzamento sull’impianto generale del

testo, anche se su alcuni aspetti ha ritenuto di proporre emendamenti.

Si segnalano qui in particolare gli emendamenti relativi al ruolo delle Regioni della materia

“Politiche integrate di sicurezza”, che, nell’impianto complessivo del testo, risultava per alcuni

aspetti piuttosto debole. Tale debolezza si pone in contrasto con la consolidata esperienza delle

Regioni stesse in materia di polizia amministrativa locale e di coordinamento e supporto alle

politiche locali di sicurezza, esperienza frutto di legislazioni regionali operanti da anni in numerose

realtà regionali.

Pertanto, nel documento approvato dalla Conferenza delle Regioni si avanzavano alcune proposte

volte a rafforzare e riconoscere il ruolo delle Regioni stesse in materia di coordinamento delle

politiche locali di sicurezza, pur sempre nei limiti previsti dalle rispettive competenze costituzionali

dei diversi livelli istituzionali.

In sede di discussione, veniva altresì apprezzata la previsione dell’art. 7 “Conferenza regionale”,

che stabilisce criteri e modalità di organizzazione delle conferenze regionali. Le Conferenze sono

convocate, una per Regione, con cadenza almeno annuale, dal Ministro dell’Interno e da questi

presiedute. L’ordine del giorno e i soggetti che vi partecipano sono individuati dal Ministro

dell’Interno e dal Presidente della regione. Esse intendono rappresentare il punto massimo di

coordinamento istituzionale tra il governo centrale e i governi regionali.

Tale previsione, negli emendamenti presentati al testo da parte del Governo e di alcuni

parlamentari, viene invece soppressa. Si tratta di una proposta che contrasta fortemente con la

necessità di un coordinamento complessivo delle politiche anche su scala regionale, di cui

l’istituzione della Conferenza rappresenta l’espressione, e si pone anche in contrasto con la volontà

unanime espressa in sede di Conferenza. In virtù del ruolo assunto nel corso di questi anni dalle

legislazioni regionali, che hanno portato in numerose regioni ad una prassi diffusa di sostegno a

progetti locali di sicurezza, si ritiene che una norma generale di coordinamento, quale il testo

unificato diventerà nella sua formulazione finale, non possa trascurare l’importanza di dette

Conferenze Regionali, espressione massima del coordinamento istituzionale tra Regioni e Governo.

Roma, 24 giugno 2010

2490610_polizia_locale.pdf