Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Mobilità ciclistica: parere su Ddl per sviluppo

giovedì 8 luglio 2010


in allegato il documento in formato pdf

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/062/CU38/C5

PARERE SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE, PROPOSTO DAL MINISTERO PER L’AMBIENTE E LA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, RECANTE: "MISURE PER LO SVILUPPO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA"

Punto 38) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza osserva, in via preliminare, che l'interesse che il d.d.l. mira a tutelare risulta essere l'ambiente, ambito al quale la giurisprudenza costituzionale ha riconosciuto rilevanza cd. "trasversale", con conseguente idoneità ad incidere in ambiti diversi - come i trasporti, materia ascrivibile alla competenza regionale - che, nel caso di specie, si pongono in rapporto con l'interesse protetto in una relazione strumentale.

In questo quadro, nell’esprimersi favorevolmente, la Conferenza osserva, in primo luogo, che – essendo l’interesse che si mira a tutelare (l’ambiente) ascrivibile alla competenza statale – per le misure rientranti nell’ambito oggettivo strumentale, vale a dire la materia "trasporti", devono essere previste congrue risorse finanziarie.

Osserva inoltre che le misure proposte, nella misura in cui incidano sui mezzi di trasporto pubblico, così come sugli edifici e sulle infrastrutture ad essi dedicati, possono essere previste solo con espresso riferimento al rispetto della autonomia organizzativa e programamtoria degli enti territoriali.

La Conferenza propone pertanto di esprimere parere favorevole condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte di emendamento:

"Gli articoli 2, 3 e 4 sono sostituiti dal seguente articolo:

ART. 2.

(Attività degli enti territoriali e dello Stato)

1. Gli enti territoriali e lo Stato, nell’esercizio della loro autonomia organizzativa e programmatoria, possono adottare, secondo le rispettive competenze, le misure intese a promuovere ed incentivare la mobilità ciclistica. Essi possono, in particolare:

a) prevedere che, sul materiale rotabile stradale e ferroviario, sui sistemi di trasporto ad impianti fissi e sui mezzi nautici adibiti al trasporto pubblico, anche di interesse regionale e locale, possano essere trasportate, senza supplemento di tariffa, biciclette in numero e con dimensioni massime non superiori ai limiti definiti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’ambiente, sentita la Conferenza unificata;

b) prevedere che, per agevolare l’accesso agli immobili presso cui sono svolte pubbliche funzioni o gestiti pubblici servizi, alle stazioni ferroviarie e metropolitane,

 

alle autostazioni ed ai centri intermodali di trasporto pubblico, siano realizzate aree attrezzate per il parcheggio, anche custodito, di biciclette e per il rifornimento di energia per le biciclette elettriche.".

Roma, 8 luglio 2010

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