Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Trasporti: parere su ddl conversione DL 125/2010

giovedì 23 settembre 2010


in allegato il documento in formato pdf

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

10/088/SR13/C4

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 5 AGOSTO 2010, N. 125, RECANTE MISURE URGENTI PER IL SETTORE DEI TRASPORTI E DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA

Punto 13) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole sul provvedimento condizionato all’accoglimento dell’emendamento irrinunciabile per le Regioni, di seguito riportato:

- All'articolo 1, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. I crediti di Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.A., di Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.A. e di Toremaroscana Regionale Marittima S.p.A. nei confronti di Tirrenia di Navigazione S.p.A. sono garantiti dallo Stato che provvede comunque, a prima richiesta, al pagamento entro il 30 giugno 2011.".

Relazione illustrativa

Anteriormente al loro trasferimento rispettivamente alla Regione Campania, alla Regione Sardegna ed alla Regione Toscana, le Società in argomento erano già creditrici nei confronti di Tirrenia di Navigazione S.p.A. di crediti per complessivi oltre trenta milioni di euro.

La presenza di tali crediti (pari attualmente a circa trenta milioni di euro), che rappresentano una posta determinante ed irrinunciabile nei rispettivi bilanci, è stata tenuta nella dovuta considerazione allorquando, come previsto per legge, si è proceduto al trasferimento delle predette Società dallo Stato alle Regioni interessate.

Nelle convenzioni a tal fine stipulate tra il Governo e ciascuna delle Regioni interessate è stato previsto infatti l'impegno del Ministero dell'economia e delle finanze a far sì che, in sede di procedura di privatizzazione di Tirrenia (debitore), fossero previsti impegni da parte dell'acquirente di Tirrenia medesima e di Siremar volti alla soddisfazione dei crediti di cui si tratta entro sessanta giorni dal trasferimento.

Senza siffatto impegno, le convenzioni di cui si tratta non sarebbero state concluse, atteso che, nel trasferimento delle Società in parola, era ed è assolutamente estraneo alla sintesi degli interessi che

le convenzioni medesime sono volte a realizzare l'assunzione, da parte delle Regioni, del rischio dell'insolvenza del debitore Tirrenia. Quanto innanzi anche in ragione del fatto che, lungi dall'essere una operazione imprenditoriale, quella in questione costituisce un trasferimento societario dallo Stato alle Regioni interessate in una cornice pubblicistica che vede tale trasferimento come parte del più ampio contesto dell'esercizio da parte delle Regioni delle proprie prerogative in materia di servizi di trasporto pubblico marittimo.

La dichiarazione dello stato di insolvenza di Tirrenia (Trib. Roma, sez. fall., sent. 332 del 12 agosto 2010) ha reso irrealizzabile il risultato che il legislatore, l'Amministrazione dello Stato e le Regioni hanno inteso perseguire ed ha sottratto all'azionista di Tirrenia medesima (lo Stato) la signoria sul suo patrimonio.

Il vulnus di così grandi dimensioni conseguentemente creatosi all'interno dei patrimoni delle Società trasferite alle Regioni (che perdono la possibilità di vedere soddisfatti i loro crediti nei confronti di Tirrenia) rende di fatto impossibile l'attivazione di qualsiasi procedura di evidenza pubblica per la loro privatizzazione ed impone, ove alcuna di tali procedure fosse in corso, la loro immediata interruzione, anche in ragione del fatto che, ragionevolmente, non vi sarebbe alcun soggetto privato interessato a partecipare.

La situazione sussistente a valle della predetta dichiarazione dello stato di insolvenza di Tirrenia (i cui presupposti verosimilmente preesistevano alla conclusione delle convenzioni di cui sopra) finisce quindi paradossalmente - grazie ad un procedimento concepito dal legislatore per assicurare il pieno esercizio, da parte delle Regioni, delle prerogative riconosciute loro dalla Costituzione – con il contrastare con ineludibili principi fondamentali, avendo, nella sostanza, la stessa efficacia vulnerativa che avrebbe una inammissibile norma nazionale che disponesse l'espropriazione dei bilanci regionali per un valore corrispondente a quello dei crediti di cui si tratta.

Si tratta in sostanza del trasferimento forzoso di una passività dal bilancio dello Stato (proprietario di Tirrenia) ai bilanci delle Regioni interessate (che non possono assolutamente sopportarla), passività che sarebbe rimasta in capo al bilancio dello Stato se questa operazione (che è pubblicistica e quindi estranea a regole di mercato, quali quella del rischio di impresa) non fosse stata concepita.

Risulta pertanto assolutamente necessario, irrinunciabile e doveroso ristabilire - attraverso l'adozione della norma sopra riportata ovvero l'adozione di una misura equivalente – la situazione di fatto originaria.

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La Conferenza delle Regioni premesso che il processo di privatizzazione di Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.A., di Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.A. e di Toremaroscana Regionale Marittima S.p.A. non è stato portato a compimento a causa di numerose criticità,

fra cui quella relativa alla mancata realizzazione dei crediti delle Società medesime nei confronti di Tirrenia di Navigazione S.p.A., chiede al Governo che, nelle more di una soluzione favorevole di quest’ultima questione, siano estese alle convenzioni in vigore per i servizi di trasporto di Caremar-Campania Regionale Marittima S.p.A., di Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.A. e di Toremaroscana Regionale Marittima S.p.A. le misure di proroga che saranno adottate per i servizi di trasporto di Tirrenia di Navigazione S.p.A. o siano comunque assicurate misure di proroga di durata congrua.

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La Conferenza delle Regioni raccomanda che la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articolo 1, comma 5) non deve riguardare risorse comunque destinate agli enti territoriali.

La Conferenza delle Regioni infine, sottolineando come in attuazione dell’art. 2 comma 2 del d.l. 5 agosto 2010, n.125, la Regione Puglia abbia già trasmesso, nei termini di legge, la documentazione integrativa ai fini della stipula dell’accordo ivi previsto, considerata l’imminenza del termine per la conversione del d.l. (4 ottobre u.s.), chiede al Governo l’immediata sottoscrizione dell’accordo con la Regione Puglia.

Roma, 23 settembre 2010

230910trasporti.pdf