Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Sviluppo e semplificazione: Protocollo d'intesa con Unioncamere

giovedì 18 novembre 2010


Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Unioncamere

in allegato il documento sottoscritto e diffuso successivamente:  l11 dicembre 2010

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA

 

 

TRA

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di seguito Conferenza, con sede in Roma, via Parigi n. 11, nella persona del Presidente  della Regione Emilia Romagna, Vasco Errani

E

L’Unione Italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito UNIONCAMERE, con sede in Roma, Piazza Sallustio n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante Ferruccio Dardanello

 

PREMESSO CHE

 

La Conferenza,  sede di coordinamento e di confronto dei Presidenti delle Regioni

·         definisce e promuove posizioni comuni su temi di interesse delle Regioni, elabora documenti e proposte al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni comunitarie;

·         predispone pareri e basi di intesa in osservanza della legislazione vigente;

·         favorisce il raccordo con le autonomie locali a livello nazionale.

 


L’UNIONCAMERE, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell’ art.7 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, come modificata dal d.lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, e del proprio statuto:

·         cura e rappresenta il sistema delle Camere di Commercio, alle quali sono attribuite funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e per la promozione dello sviluppo locale;

·         promuove, realizza e gestisce, direttamente o per il tramite delle proprie aziende speciali, nonché mediante la partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società anche a prevalente capitale privato, servizi e attività di interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche;

·         esercita, altresì, le funzioni eventualmente delegate dal Ministero dello sviluppo economico;

·         al fine del coordinamento delle iniziative, stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, anche autonome, o con enti pubblici nazionali o con le Regioni, accordi di programma, intese, convenzioni, in rappresentanza dei soggetti del sistema camerale, che sono chiamati ad attuarli;

·         formula direttive e indirizzi agli organismi del sistema camerale per l’esercizio delle loro funzioni, fatte salve le funzioni di indirizzo delle competenti autorità statali e regionali.

Il SISTEMA CAMERALE è definito dall’art.1 comma 2 della L.580/1993, come modificata dal d.lgs. n. 23/2010, ove si stabilisce che «Le camere di commercio italiane, le unioni regionali delle camere di commercio, l’UNIONCAMERE, nonché i loro organismi strumentali costituiscono il SISTEMA CAMERALE italiano. Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le camere di commercio italiane all’estero e estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato Italiano».

 

CONSIDERATO CHE

 

·         con la legge costituzionale n. 3/2001 le Regioni hanno rafforzato le loro prerogative in materia di sviluppo locale e di sostegno al sistema delle imprese, diventando titolari di una competenza legislativa residuale in materia di agricoltura, artigianato, commercio, industria e di una competenza legislativa concorrente in materia di commercio con l’estero e sostegno all’innovazione nei settori produttivi;

·         la riforma dell’ordinamento delle  Camere di commercio, di cui al dlgs 23/2010, ha riconosciuto le Camere di commercio quali «enti pubblici dotati di autonomia funzionale» che svolgono funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese ispirandosi al principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 Cost.;

·         la riforma ha rafforzato il ruolo e incrementato le competenze delle Camere di commercio, sia valorizzando il sistema camerale nel panorama istituzionale del Paese, sia  potenziando forme di raccordo tra le Camere e i vari livelli di governo, riconoscendole così quali parti attive in un dialogo collaborativo con le altre istituzioni statali, regionali e provinciali;

·         con la riforma è stato potenziato il collegamento tra l’attività delle camere di commercio e le politiche di sviluppo delle altre amministrazioni, tra cui le Regioni, prevedendo espressamente, all’articolo 2, comma 7, della L. 580/1993 e successive modificazioni, che la programmazione degli interventi delle camere di commercio in favore del sistema delle imprese e dell’economia è formulata in coerenza anche con la programmazione delle Regioni;

·         il raccordo tra i livelli di governo e il sistema camerale è garantito, a livello istituzionale, dalla presenza nell’organo di amministrazione dell’Unioncamere di tre rappresentanti  designati dalla Conferenza Unificata;

·         la riforma ha, inoltre, rafforzato le Unioni Regionali avvalorandone  il ruolo di veri e propri interlocutori istituzionali nei rapporti con le Regioni territorialmente competenti, con le quali sono stati già sottoscritti alcuni specifici protocolli di intesa che declinano le attività di supporto e promozione dell’attività di impresa.

 

TUTTO CIO’ PREMESSO

 

La Conferenza e l’Unioncamere convengono quanto segue:

 

Art. 1

(obiettivi generali)

La Conferenza e l’Unioncamere, richiamate le premesse della presente intesa, avviano un percorso di collaborazione e confronto permanente tra il sistema camerale e le regioni al fine di perseguire gli obiettivi della semplificazione del contesto normativo di riferimento per l’attività di impresa e di una maggiore integrazione degli interventi a sostegno delle imprese e delle economie locali, in coerenza con la programmazione regionale.

Le tematiche oggetto del confronto sono definite dall’articolo 2 del presente protocollo.

 


Art 2

(aree di intesa)

La Conferenza e l’Unioncamere si impegnano ad individuare congiuntamente proposte che consentano un più efficace rapporto tra le imprese e la pubblica amministrazione, al fine di garantire la crescita e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale.

In particolare, le Parti perseguono obiettivi di:

·         semplificazione degli adempimenti e delle procedure amministrative per l’avvio dell’attività di impresa ed attuazione della riforma dello sportello unico per le attività produttive;

·         collaborazione per lo sviluppo del settore distributivo-commerciale e dei servizi, anche attraverso l’Indis, Istituto Nazionale Distribuzione e Servizi, organismo tecnico di Unioncamere;

·         individuazione e incentivazione dello sviluppo locale, in particolare con interventi volti a facilitare l’accesso al credito e la promozione dell’internazionalizzazione delle imprese.

 

Art. 3

(procedure di attuazione)

Allo scopo di definire congiuntamente le azioni da porre in essere e di verificare lo stato di attuazione delle finalità predette, le Parti istituiscono un Tavolo tecnico di coordinamento, composto da tre membri indicati da Unioncamere e tre membri individuati dalla Commissione Attività produttive della Conferenza.

Il Tavolo opera secondo una agenda dei lavori e priorità individuate in sede politica e può richiedere la costituzione di specifici gruppi di lavoro composti dai rappresentanti tecnici delle rispettive amministrazioni.

Possono essere invitati a partecipare ai lavori tecnici altri soggetti istituzionali e/o rappresentanti delle forze economiche e sociali.

Il Tavolo riferisce in sede politica alla Commissione Attività produttive della Conferenza delle Regioni e al Comitato esecutivo di Unioncamere, con cadenza almeno semestrale, delle risultanze dei lavori e formula eventuali proposte di aggiornamento o modifica del presente protocollo.

 


Art. 4

(attuazione riforma delle Camere di Commercio)

Ferma restando la competenza del Ministero dello Sviluppo Economico, le Parti ritengono opportuno avviare anche un confronto permanente sull’attuazione della riforma del sistema camerale.

 

 

Art. 5

(durata)

Il presente protocollo di intesa ha validità triennale decorrente dalla sua sottoscrizione e si intende rinnovato per lo stesso periodo qualora non venga disposto diversamente dalle Parti.

La sua validità è in ogni caso prorogata per il tempo necessario a consentire il completamento delle attività, che alla scadenza del triennio risultassero ancora in corso.

 

Roma, lì ___________________

 

 

 

 

Per la Conferenza

Il Presidente

_____________

Vasco Errani

Per UNIONCAMERE

Il Presidente

_____________

Ferruccio Dardanello

 

 

 

prot_regioni_unioncamere.pdf