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Doc. Approvato - Accordo del 16.12.10 tra Governo e Regioni (Legge di stabilità e trasporto pubblico locale). [17.12.10]

giovedì 16 dicembre 2010


in allegato il documento in formato pdf

 

ACCORDO TRA IL GOVERNO E LE REGIONI

Roma, 16 dicembre 2010

Governo e Regioni, ritenendo strategica l'attuazione della Legge n. 42 del 2009 in tutti i suoi aspetti, fermi gli obbiettivi di finanza pubblica assunti in sede europea assumono i seguenti impegni:

1. Per le esigenze di finanziamento del trasporto pubblico locale il Governo si impegna ad assicurare, in aggiunta ai 425 milioni di euro previsti dalla Legge di stabilità, ulteriori 75 milioni di euro per l'anno 2011.

2. Per le medesime esigenze del trasporto pubblico loca1e il Governo si impegna. a fronte del completo adempimento da parte delle Regioni a quanto stabilito in materia di Fondo sociale europeo con l'accordo del 12 febbraio 2009 e con l'intesa sancita l’8 aprile 2009, a reintegrare i trasferimenti alle Regioni per un importo di 400 milioni di euro per l'anno 2011. Il reintegro è effettuato con le modalità previste dal comma 29, secondo periodo, dall'articolo 1 della Legge di stabilita per lo'anno 2011.

Il Governo e le Regioni si impegnano a prorogare la validità di tale intesa al 30/06/2011 allo scopo di promuovere entro tale data un ulteriore accordo normativo per il biennio successivo.

3. Il Governo si impegna ad escludere dal calcolo delle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2011:

le spese finanziate con le risorse di cui al paragrafo 1;

nel limite di 400 milioni di euro le spese finanziate con le risorse di cui al paragrafo 2 ai sensi del comma 29, secondo periodo;

nonché le spese finanziate con le risorse di cui all'articolo 1, comma 38, della legge di stabilita nel limite di 200 milioni di euro.

4. Le Regioni si impegnano:

a) a dare completo adempimento a quanto stabilito in materia di Fondo Sociale Europeo con l'accordo del 12 febbraio 2009 e con l'intesa sancita l'8 aprile 2009;

b) ad adottare, d'intesa Con il Governo, ogni iniziativa opportuna per contrastare il fenomeno dei cd. falsi invalidi  al fine di qualificare la spesa pubblica;

c) a partecipare attivamente alla lotta contro l'evasione fiscale, sulla base della fissazione, d'intesa con il Governo, di obiettivi di risultato predeterminati e verificabili.

5. Il Governo fermi gli obiettivi di finanza pubblica assunti in sede europea, si impegna. Nel confronti delle Regioni che rispettino il patto di stabilita interno;

a) a rivedere. dall'anno 2012, coerentemente con quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010. i tagli dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione;

b) a prevedere dall'anno 201 2 la fiscalizzazione dei trasferimenti relativi al T.P.L. su ferro.

6. Il Governo conferma che le vigenti disposizioni limitative delle assunzioni non si applicano agli enti del S.S.N. delle Regioni che non sono interessate da piani di rientro.

7. Il Governo si impegna. a definire le norme conseguenti al presente accordo inoltre, ad assicurare l'ulteriore corso unitamente delle proposte di modifica normativa di cui all'allegato.

 

Allegato

 

Proposte di modifica della legge di stabilità 2011

 

1. All'articolo 1 è inserito il seguente comma 148 bis:

"148 bis. Le Regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, si considerano adempienti al patto di stabilità interno se, nell'anno successivo, procedono ad applicare le seguenti prescrizioni:

a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. A tal fine riducono l'ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell' ultimo triennio;

b) non ricorrere nell'indebitamento per gli investimenti;

c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione.

A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c). La certificazione e

trasmessa entro i 10 giorni successivi a ciascun trimestre al Ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale delle Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le Regioni si considerano inadempienti a tutti gli effetti. Lo

stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui al comma 4, dell'art.14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, scattano decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione”.

 

2. All’articolo 1, comma 143, nel primo periodo, la parola: “doppio” è sostituita dalla parola “triplo”.

 

3. All'articolo 1, comma 135, dopo le parole: “alla spesa del personale”, sono aggiunte. “ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private”.

 

4. Dopo il comma 130 aggiungere il seguente comma:

“130-bis. Ai fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna Regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale” “Ordinamento degli uffici - Amministrazione generale ed organi istituzionali” ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitate ponderate con un coefficiente superiore a 1. La ponderazione di cui al presente comma è determinata con Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell'articolo

19-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell'anno successivo a quello di emanazione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al precedente periodo”

 

5. Dopo il comma 138 c aggiunto il seguente:

“138-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 136, 137 e 138, le Regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i rappresentanti regionali delle autonomie locali”.

 

Firmato:

Vasco Errani (Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome)

Raffaele Fitto (Ministro dei Rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale)

Roberto Calderoli (Ministro per la semplificazione normativa).

 

accordogovernoregioni161210.pdf