Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Economia: Milleproroghe, il parere delle Regioni

giovedì 20 gennaio 2011


in allegato il documento in formato pdf

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME -11/05/CU2/C2

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2010, N. 225 RECANTE: “PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E DI INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA E DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALLE FAMIGLIE”. (A.S. N. 2518).

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

PRINCIPALI CONTENUTI DEL DECRETO LEGGE.

Il DL Milleproroghe è strutturalmente semplificato rispetto agli anni precedenti:

è costituito da 4 articoli e due tabelle.

L’articolo 1 presenta una formula particolare in quanto prevede lo slittamento al 31 marzo della “scadenza dei termini e dei regimi giuridici” indicati nell’allegata tabella 1, rimandando ad uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri l’eventuale ulteriore proroga fino al 31 dicembre.

Un “milleproroghe” che rimanda, insomma, ad uno o più “milleproproghe” ulteriori.

Le proroghe non sono onerose per il bilancio dello Stato. (vedi allegato)

L’articolo 2 prevede una serie di misure, onerose per il bilancio dello Stato, relative a:

5 per mille: rideterminazione delle risorse nella misura complessiva di 400 milioni. 100 milioni della dotazione sono destinati ad interventi mirati a favore della SLA.

Slittamento termini fiscali per eventi in Abruzzo e Veneto.

 Proroga del regime fiscale agevolativo:

‐ a favore del settore cinematografico fino al 30 giungo 2011;

‐ a favore dei benzinai per tutto il 2011;

 proroga di un anno per il personale assegnato agli sportelli unici per l’immigrazione.

 Al 30 giugno 2011 per l’approvazione dei bilanci delle Agenzie Fiscali e per la sottoscrizione delle relative Convenzioni.

 Proroga fino al 31 dicembre 2011 l’obbligo di presentare domanda al questore per l’apertura internet point che rendono disponibili postazioni telematiche per l’accesso a Internet.

 Previsto in particolare il dirottamento di una parte delle risorse (fino al 42,5% del totale) derivanti dalla vendita di immobili della Difesa verso il fondo di ammortamento dei titoli di Stato.

L’articolo 3 prevede la copertura finanziaria degli interventi aventi natura onerosa. Sono utilizzate le risorse disponibili per i rimborsi a compensazioni e crediti d’imposta; una parte dei fondi stanziati per l’editoria; le risorse del Fondo a favore dei comuni sottoposti a piani di rientro nei quali sia stato nominato il commissario straordinario; disponibilità della tesoreria sul Fondo per la finanza d’impresa.

L’articolo 4, come di rito, la data di entrata in vigore.

OSSERVAZIONI

Le Regioni chiedono al Governo di far fronte agli impegni sottoscritti con l’Accordo fra Governo e Regioni raggiunto il 16 dicembre scorso inserendo nella legge di conversione del DL le norme che recepiscono l’Accordo che riguardano:

1. il maggior finanziamento del Trasporto Pubblico Locale per l’anno 2011 per 75 ml in aggiunta ai 425 ml previsti dalla legge di stabilità;

2. reintegro dei fondi per 400 ml per il 2011 per esigenze di TPL a fronte del completo adempimento da parte delle regioni dell’Accordo del 12 febbraio 2009 in materia di fondo sociale europeo;

3. esclusione dal patto si stabilità delle spese per il finanziamento del TPL (425 ml legge di stabilità + 75 ml da stanziare + 400 ml reintegro dei fondi per TPL per adempimento Accordo 12 febbraio 2009) e delle spese finanziate con il Fondo nazionale politiche sociali (200 ml);

4. interpretazione autentica delle disposizioni vigenti limitative delle assunzioni che non si applicano agli enti del SSN delle regioni che non sono interessate da piani di rientro;

5. dare corso alle proposte di modifica del patto di stabilità interno così come definite nell’Accordo.

EMENDAMENTI SUL PATTO DI STABILITÀ 2011

Modifiche alla legge 13 dicembre 2010, n.220

1. All’articolo 1 è inserito il seguente comma 148 bis:

“148 bis. Le Regioni che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, si considerano adempienti al patto di stabilità interno a tutti gli effetti se, nell’anno successivo, procedono ad applicare le seguenti prescrizioni:

a) impegnare le spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura non superiore all’importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio. A tal fine riducono l’ammontare complessivo degli stanziamenti relativi alle spese correnti, al netto delle spese per la sanità, ad un importo non superiore a quello annuale minimo dei corrispondenti impegni dell’ultimo triennio;

b) non ricorrere all’indebitamento per gli investimenti;

c) non procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E’ fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione.

A tal fine, il rappresentante legale e il responsabile del servizio finanziario certificano trimestralmente il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a), b), e c). La certificazione è trasmessa entro il 10 giorni successivi a ciascun trimestre al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. In caso di mancata trasmissione della certificazione le Regioni si considerano inadempienti a tutti gli effetti. Lo stato di inadempienza e le sanzioni previste, ivi compresa quella di cui al comma 4, dell' art. 14 del DL 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scattano decorso il termine perentorio previsto per l'invio della certificazione."

2. All'articolo 1, comma 143, nel primo periodo, la parola: “doppio” è sostituita dalla parola “triplo”.

3. All'articolo 1, comma 135, dopo le parole: “alla spesa del personale”, sono aggiunte, “ai trasferimenti correnti e continuativi a imprese pubbliche e private, a famiglie e a istituzioni sociali private,”.

4. Dopo il comma 130 aggiungere il seguente comma:

“130-bis. i fini della determinazione degli obiettivi di ciascuna Regione, le spese sono valutate considerando le spese correnti riclassificate secondo la qualifica funzionale” Ordinamento degli uffici – Amministrazione generale ed organi istituzionali" ponderate con un coefficiente inferiore a 1 e le spese in conto capitale ponderate con un coefficiente superiore a 1.

La ponderazione di cui al presente comma è determinata con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, assumendo a riferimento i dati comunicati in attuazione dell’articolo 19-bis del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 2009, n. 166, valutati su base omogenea. Le disposizioni del presente comma si applicano nell’anno successivo a quello di emanazione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al precedente periodo”.

5. Dopo il comma 138 è aggiunto il seguente:

"138-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 138, le Regioni definiscono criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e ove non istituito con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. ".

6. Sostituire il comma 140 con il seguente:

“140. Ai fini dell'applicazione dei commi 138 e 139, gli enti locali dichiarano all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome, entro il 15 settembre di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Entro il termine del 31 ottobre, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica”

7.Aggiungere il seguente comma:

139 bis. Il Governo si impegna a dare attuazione all’articolo 17, comma 1, lett. c), della legge 5 maggio 2009, n. 42, attraverso “il sistema regionale

integrato” tra la Regione e gli enti locali soggetti al patto. La Regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La Regione risponde nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi complessivamente determinato ed applica le sanzioni ed effettua il monitoraggio per tutti gli enti del sistema regionale integrato; monitoraggio che viene trasmesso dalla Regione alla Ragioneria generale dello Stato. I contenuti del presente punto si applicano a decorrere dall’approvazione del decreto legislativo sull’armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali.”.

8. All’articolo 1, comma 129, dopo la lettera g) è inserita la seguente lettera:

“h) delle spese finanziate con le risorse di cui all’articolo 1, comma 6, 7, e 38, della presente legge. L’esclusione delle spese di cui al comma 38 dell’articolo 1 della presente legge opera nel limite di 200 milioni di euro”.

EMENDAMENTO ENTE IRRIGUO UMBROOSCANO

All’articolo 2, comma 4, del decreto legge 194/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 25/2010, dopo le parole “effettivo trasferimento delle competenze”, aggiungere le seguenti parole “e, per quanto necessario al loro svolgimento, delle posizioni giuridiche, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e patrimoniali”.

Motivazione

L’emendamento rimette alla gestione liquidatoria del Commissario ad acta dell’ente irriguo Umbrooscano il trasferimento delle posizioni giuridiche, delle risorse finanziarie, umane, strumentali e patrimoniali necessarie alo svolgimento delle competenze da parte del futuro soggetto individuato dalle Regioni Umbria e Toscana. Ciò in quanto la formulazione del comma 4 del decreto legge 194/2009 prevede il solo passaggio delle competenze all’ente che sarà individuato dalle Regioni Umbria e Toscana a seguito della soppressione dell’Ente irriguo Umbrooscano, senza alcun riferimento alle risorse umane e strumentali, né all’eventuale successione nei rapporti giuridici pendenti. L’eventualità che, attraverso una rigorosa interpretazione del testo derivante dall’attuazione delle procedure liquidatorie di un soggetto pubblico possano interrompersi i diversi rapporti in corso quali ad esempio il provvedimento di concessione di grande derivazione dell’acqua ad uso irriguo dal fiume Tevere, impone di richiedere tale emendamento.

EMENDAMENTO PIANO DI STABILIZZAZIONE

Dopo l’articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2 bis

1. I piani di stabilizzazione finanziaria di cui all’articolo 14, comma 22, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2010, n. 122, sono inviati entro il 30 giugno 2011.

L’attuazione degli atti indicati nei piani deve avvenire entro il 31 dicembre 2012.

Conseguentemente alla Tabella 1 allegata sopprimere la terza riga.

EMENDAMENTI NELL’AMBITO DELLE POLITICHE SOCIALI:

Aggiungere all’articolo 2, dopo il comma 19, il seguente comma :

“Al fine di garantire la non interruzione dei servizi a favore delle persone non autosufficienti, con particolare rifermento al rafforzamento della rete territoriale extraospedaliera, al supporto alle famiglie con persone aventi disabilità estreme e patologie geriatrico-degenerative, il Fondo per le Non Autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già incrementato dal comma 102 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di euro 400 milioni per l'anno 2010, è ulteriormente incrementato di euro 400 milioni per l’anno 2011. Al maggior onere di 400 milioni di euro si provvede ai sensi dell’articolo 3

Aggiungere all’articolo 3 , dopo il comma 2, il seguente comma:

“Agli oneri derivanti dall’articolo 2 comma 19 bis si provvede con i risparmi derivati dall’innalzamento dell’età pensionabile delle donne di cui al comma 12- sexies dell’articolo 12 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” .

Motivazione

La conferma del finanziamento per il 2011 del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze diventa in questo momento di transizione verso l’assetto Federalistico, indispensabile per garantire l’assistenza ad oltre 300.000 persone non autosufficienti. Certamente questa misura non è risolutiva dei problemi della non autosufficienza che richiedono una disciplina più organica all’interno della fissazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) di cui alla lettera m), dell’articolo 117 del testo Costituzionale rinnovellato, disciplina individuata anche nello stesso decreto sul Federalismo Fiscale concernente le entrate comunali e regionali in corso di esame presso gli Organi Parlamentari.

L’individuazione dei LEP di cui alle legge 42/09, andrà a correlarsi anche con  i LEA previsti dal Patto per la Salute 2010/2012, portando alla complessiva fissazione dei diritti civili e sociali dove i non autosufficienti hanno larga parte.

Ma in oggi, anche per dar forza alle regioni che hanno previsto in maniera diffusa misure a favore dei non autosufficienti e delle loro famiglie, interrompere questo supporto nazionale significherebbe colpire ulteriormente i cittadini più deboli, senza un’alternativa praticabile attraverso l’utilizzo di finanze regionali e locali già fortemente provate dalle manovre finanziarie del 2010.

Infine, la proposta emendativa, in termini di reperimento delle risorse finanziarie per ripristinare il Fondo, non fa altro che rendere attivo quanto già previsto dal’ultimo comma dell’articolo 22 ter della legge 3 agosto 2009 n. 102 (articolo il cui primo comma è stato modificato alla legge 122/10), che testualmente recita” Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 confluiscono nel Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera bbis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari con particolare attenzione alla non autosufficienza

EMENDAMENTI IN AMBITO SANITARIO:

1) Proroga termini accreditamento delle strutture socio sanitarie private e degli stabilimenti termali

All’art. 2 inserire il seguente comma:

All’articolo 1, comma 796, lettera t) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole “strutture private” aggiungere le parole “ospedaliere e ambulatoriali”, dopo le parole “decreto legislativo n. 502 del 1992;”aggiungere le seguenti “le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2013 cessino gli accreditamenti provvisori di tutte le altre strutture sanitarie e sociosanitarie private, nonché degli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000 n. 323, non confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all’articolo 8-quater, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni.

Motivazione

Con la legge finanziaria per l’anno 2007 (legge n. 296/2006) sono stati definiti i termini per far cessare i provvisori accreditamenti delle strutture private per le quali non sia confermato l’accreditamento definitivo.

Le Regioni, quindi, erano tenute a confermare entro il 31.12.2009 l’accreditamento delle strutture private provvisoriamente accreditate che, in coerenza con la programmazione nazionale e regionale, esercitano attività sanitarie e socio-sanitarie per conto e con oneri a carico del servizio sanitario nazionale e contribuiscono ad assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza previsti dal decreto legislativo 502/92.

Era stato, infatti, previsto che le strutture private provvisoriamente accreditate, non accreditate definitivamente entro le scadenze prescritte, sarebbero decadute ex lege dalla qualifica di provvisoriamente accreditati e quindi dal possesso di uno dei presupposti necessari per erogare prestazioni per conto e con oneri a carico del servizio sanitario nazionale.

Il mancato rispetto di tali scadenze oltre a compromettere eventualmente la garanzia della continuità assistenziale, avrebbero impedito, in riferimento a quanto previsto dall’articolo 1 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e dal punto 1.4 del Patto per la salute del 28 settembre 2006, l’accesso delle Regioni all’incremento delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato.

Nella legge finanziaria per l’anno 2010 (legge n. 191/2009) su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome era stata inserita la proroga dei termini per l’accreditamento provvisorio di tutte le strutture al 31.12.2010.

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 09.12.2010 ha deciso di confermare il termine del 31.12.2010 per le strutture ospedaliere e gli ambulatori privati e di proporre la proroga di due anni al 31.12.2012 dei termini per l’accreditamento delle strutture socio sanitarie private e degli stabilimenti termali, come individuati dalla legge 24 ottobre 2000 n. 323, al fine di permettere di terminare i percorsi autorizzativi in essere non ancora conclusi.

2) Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

- Primo emendamento

All’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al secondo periodo le parole “fermo restando quanto previsto all’articolo 48, comma 32, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326” sono sostituite dalle seguenti: “rispetto a quanto già previsto dalla vigente normativa”.

- Secondo emendamento

All’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente periodo:”Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.”

Motivazione

Le modifiche all’articolo 11, introdotte in sede di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, determinano nei confronti del servizio sanitario nazionale maggiori oneri, ovvero riduzione delle economie, previste al comma 5 dello stesso articolo 11. Gli emendamenti proposti consentono di ripristinare gli effetti correttivi previsti:

 il primo emendamento, consente l’applicazione dello sconto dell’1,82% a favore del servizio sanitario regionale su tutti i medicinali erogati dalle farmacie in regime convenzionale;

 il secondo emendamento, consente di mantenere inalterati gli effetti prodotti dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nel periodo di vigenza del medesimo.

3) Interventi in materia di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie

Al testo del decreto in argomento è aggiunto il seguente articolo:

Art.

(Interventi in materia di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie)

1. Fatti salvi gli adempimenti stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza, per le strutture sanitarie esistenti al 31.12.2002, classificate nel DPR 14.01.1997, il termine di adeguamento, di cui all’art. 6 del decreto del Ministero degli Interni del 18.09.2002, è stabilito sulla base del programma allegato al progetto per l’acquisizione del parere di conformità, previsto dall’articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. La rimodulazione della scadenza, di cui al richiamato articolo 6 del decreto Ministero degli Interni del 18.09.2002, ha effetto immediato per i soggetti esercenti l’attività che confermeranno l’avvio del procedimento entro 90 giorni, dall’entrata in vigore della presente legge, e, contestualmente, si impegneranno a presentare la documentazione necessaria, entro 90 giorni dalla pubblicazione della norma tecnica di cui al successivo comma 3) per la prosecuzione del procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

2. Il procedimento si attua attraverso fasi successive alla fine delle quali il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco emetterà un provvedimento da comunicarsi, oltre che al soggetto esercente, anche alla Regione ed al Sindaco nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione all’attività.

3. La documentazione tecnica ed i contenuti essenziali della medesima saranno oggetto di successiva norma tecnica di attuazione da emettersi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente.

4. Alla gestione del programma per la messa in sicurezza antincendio delle strutture sanitarie si provvede attraverso una programmazione decennale degli interventi di adeguamento delle strutture e degli impianti esistenti di cui al comma 1) e delle iniziative di formazione continua del personale, da attuarsi in ambito nazionale sulla base dei contenuti di un’intesa negoziata in sede di Conferenza Unificata tra le regioni ed il ministero della salute di concerto con i ministeri dell’interno e dell’economia e finanze.

Motivazione

In merito alle problematiche concernenti l’adeguamento alle norme di sicurezza antincendio delle strutture sanitarie, le regioni hanno chiesto di verificare la possibilità di individuare un percorso per realizzare un “piano straordinario di adeguamento” alle norme di prevenzione incendi per le strutture sanitarie e socio-sanitarie soggette al D.M. 18 settembre 2002.

Si premette che è stata esclusa la possibilità di una mera proroga del termine per l’adeguamento, peraltro già scaduto nel dicembre 2007, come previsto dal citato D.M.

In ragione della necessità di assicurare l’effettivo rispetto delle regole di sicurezza antincendio (la scadenza del termine per l’adeguamento alle norme di sicurezza non ne determina l’automatico rispetto) nelle strutture sanitarie e sociosanitarie ed al contempo mantenere la funzione sociale di assistenza sanitaria alla collettività, si è ritenuto opportuno attivare il percorso che potrebbe sostanziarsi nei seguenti elementi.

In via preliminare, in ordine alla necessità di individuare le strutture che potrebbero accedere al piano straordinario, viene proposto di consentirne l’accesso solo alle strutture che, esistenti alla data di entrata in vigore del DM in parola (28 dicembre 2002), avevano ottenuto l’approvazione del progetto antincendio da parte del competente Comando provinciale dei vigili del fuoco entro la data di scadenza del termine previsto dal medesimo decreto (28 dicembre 2007).

Elementi centrali del nuovo percorso sono costituiti da la scelta di condizionare l’attivazione del percorso alla effettiva realizzazione degli interventi, attraverso la disponibilità di apposite risorse finanziarie e con un programma di interventi da definire in un arco temporale realistico.

Per l’aspetto finanziario un utile strumento di verifica potrebbe essere individuato nel piano finanziario triennale adottato dai responsabili delle strutture sanitarie, nel quale andrebbero previste specifiche risorse per realizzare il programma di adeguamento, che la Regione competente andrebbe a validare.

4) Normativa antisismica

Per le strutture sanitarie e socio-sanitarie esistenti, nel caso in cui l’accelerazione massima al suolo ag sia inferiore a 0,125g (zona 4), è ammissibile un livello di sicurezza soddisfatto dalla verifica rispetto i carichi permanenti e alle azioni di servizio; laddove vi siano lavori in corso o programmati per l’adeguamento a altre normative di sicurezza o funzionali (antincendio, requisiti minimi igienico sanitari …) si dovrà verificare l’opportunità di eseguire interventi di miglioramento che, con contenuti incrementi di costo rispetto l’intervento originario (max 10%) portano a significativi miglioramenti del comportamento strutturale rispetto anche l’azione sismica.

In zone con ag superiore a 0,125g (zona 2 e 3) si dovrà verificare che l’edificio sia in grado di resistere ad una accelerazione di picco al suolo pari ad almeno il 60% della accelerazione di calcolo corrispondente all’adeguamento sismico (considerando nei calcoli quale Vita nominale la vita programmata per la struttura, esistente non superiore ai 50 anni).

Per gli interventi relativi ad ospedali realizzati e collaudati con le norme sismiche previgenti al D.M. 14/01/2008, si applicano esclusivamente le norme previste dall’art. 8 del citato D.M. 14/01/2008.

Motivazione

Per quanto riguarda la questione sismica, l’art. 30 dello schema di proposta del DL Milleproroghe prevede la traslazione al 31/12/20011 solo per le dighe, confermando l’obbligo delle verifiche sismiche alla data del 31/12/2010.

Il problema è cosa succede da oggi; infatti, con successive circolari ministeriali (l’ultima prot. DPC/SISM/31471 del 21.04.10), è stato specificato che la responsabilità di effettuare le verifiche nonché di decidere i successivi interventi di adeguamento o miglioramento eventualmente necessari è in capo al proprietario dell’edificio puntualizzando l’obiettivo di rilevamento statistico dell’esecuzione delle sopradette verifiche e precisando che mentre la verifica è obbligatoria non lo è l’intervento.

D’altro canto con DM 14.01.08 sono state approvate le nuove norme tecniche per le costruzioni che, al cap. 8, definiscono i criteri per la valutazione della sicurezza e la redazione dei progetti di intervento su edifici esistenti.

Le sopracitate norme prevedono l’obbligo di eseguire le valutazione della sicurezza e di procedere al successivo adeguamento solo in determinate circostanze progettuali (sopraelevazione, ampliamento strutturalmente collegato all’esistente,…) e non in caso di interventi di manutenzione e di adeguamento che non interferiscono con l’aspetto strutturale.

In questa situazione di parziale contraddizione delle norme si inserisce il processo di adeguamento funzionale in corso presso molte strutture ospedaliere e sociosanitarie con l’investimento di notevoli risorse economiche da parte degli enti coinvolti (si stima, per il Veneto, un investimento di circa 1 miliardo di euro nei prossimi 10 anni solo per adeguamento e rinnovo degli impianti nelle strutture ospedaliere).

Ma mentre da un lato ai sensi dell’OPCM 2003 si è tenuti a procedere alle verifiche degli edifici senza successivo obbligo di adeguarle qualora non rispondano alle nuove norme tecniche (cosa che tra l’altro si verifica in almeno l’80% dei casi), dall’altro ci si trova a dover affrontare progettazioni o lavori in corso di adeguamento funzionale che ai sensi delle norme tecniche non devono essere preceduti da una valutazione della sicurezza (ad esempio adeguamenti antincendio e igienico sanitari).

Per assurdo nel caso di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria (che tra l’altro ammontano a circa l’80% degli investimenti annuali) dove non è necessario, ai sensi del DM 08, procedere ad “nuovo” collaudo statico e quindi ad una nuova agibilità e l’edificio, dopo l’intervento, potrebbe risultare non a norma rispetto le verifiche previste dall’OPCM 3274/03.

Poiché una tale incongruenza risulta inammissibile, in quanto determina potenziali sprechi di denaro pubblico con l’esecuzione di lavori in strutture che poi si dovrebbero dichiarare non a “norma sismica”, si ritiene necessario che la verifica della consistenza strutturale dell’edificio entri a far parte dello studio di fattibilità e del progetto preliminare di ogni intervento di adeguamento o trasformazione funzionale di un edificio ospedaliero, indipendentemente dalla tipologia dei lavori previsti (manutenzione, ristrutturazione, etc…).

In particolare si ritiene che l’allineamento dei progetti per adeguamenti sismici con quelli derivanti da altre norme di sicurezza o funzionamento (antincendio, requisiti minimi,…) dovrebbe rappresentare un metodo di pianificazione degli interventi nel settore ospedaliero al fine di rendere congruente il sistema di interventi previsto rispetto le possibilità economiche.

Si ritiene inoltre necessario stabilire dei livelli minimi di sicurezza di riferimento per gli edifici ospedalieri e le strutture sociosanitarie esistenti nella regione indipendentemente dal titolo di proprietà, in quanto la sicurezza deve essere garantita in egual modo su tutto il territorio.

Infatti si evidenzia che la responsabilità della scelta del coefficiente di sicurezza non può essere lasciata in capo al singolo proprietario (come invece è stato ribadito dalle circolari applicative del DM 08) sia perché la scelta degli interventi risulta così influenzata, oltre che dalla personale interpretazione della norma, anche da aspetti economici sia perché sotto il profilo giuridico l’impostazione non sembra in linea con i principi costituzionali relativi al valore della salute;

La verifica dovrebbe servire a determinare l’entità massima delle azioni, considerate nelle combinazioni di progetto previste, che la struttura è capace di sostenere con i margini di sicurezza richiesti dalle NTC, definiti dai coefficienti parziali di sicurezza sulle azioni e sui materiali.

Si sottolinea che la verifica rispetto i soli carichi permanenti e azioni di servizio deve essere sempre e comunque verificata.

5) Risorse accantonate per visite fiscali

L’importo di 70 milioni di euro accantonato, in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, in sede di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2010 in applicazione dell’art. 11, comma 5 del decreto legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122, corrispondente all’ammontare delle risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia, viene attribuito alle regioni dal Ministero della Salute sulla base dei criteri individuati, in sede di comitato ex articolo 9 dell’intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005, previa valutazione congiunta degli effetti della predetta sentenza sugli oneri per la copertura dei medesimi accertamenti medico legali.

Motivazione

In sede di Conferenza Stato - Regioni del 18 novembre 2010 è stata raggiunta l’intesa relativa alla proposta del Ministero della Salute di deliberazione del CIPE concernente: “Nuovo riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2010 in applicazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122”, con la richiesta da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’impegno politico di attivare, presso il Ministero della Salute, un tavolo misto Stato – Regioni.

Ciò al fine di approfondire gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010 e di definire i criteri per l’utilizzazione della somma accantonata pari a 70 milioni di euro corrispondente all’ammontare delle risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia.

EMENDAMENTO APA – Politiche agricole

Per l’anno 2011, il finanziamento delle attività di controllo delle attitudini produttive per ogni specie e tipo zootecnico, previste dalla Legge 15 gennaio 1991, nr. 30 sulla riproduzione animale ed attuate tramite le Associazioni Provinciale Allevatori, è ripristinato per l’importo di 56,5 milioni di euro.

Motivazione

L’azzeramento delle risorse previste per lo svolgimento delle funzioni pubbliche relative ai controlli funzionali sulle attitudini produttive delle razze di interesse zootecnico mette a rischio la sopravvivenza della selezione genetica nazionale, vanificando di fatto decenni di investimenti pubblici fin qui sostenuti, e consegnando tutto lo sviluppo genetico del patrimonio zootecnico nazionale nelle mani di know how e gruppi provenienti dall’estero.

A ciò si somma l’importanza produttiva strategica delle filiere nazionali per la produzione di carne e latte delle diverse specie, anche ai fini dell’obiettivo generale della sicurezza alimentare, e la rilevanza anche in termini occupazionali del complesso sistema fin qui costituito dall’Associazione nazionale Allevatori per la gestione delle operazioni di rilevamento, registrazione e divulgazione di questi dati, che riguardano oltre 1 milione di capi di bestiame.

L’importo per il quale si propone il rifinanziamento anche per il 2011 è pari al 90% della dotazione assegnata nel 2010, allo scopo di indurre una doverosa e forzata riduzione dei costi delle operazioni di cui trattasi.

EMENDAMENTO EVENTI ALLUVIONALI LIGURIA:

Differimento dei termini in relazione agli eventi alluvionali in Liguria

All’articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

"I termini del 15 dicembre 2010 previsti al comma 1 dell'articolo 9 e al comma 1 dell'articolo 10 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3903, “Contributi per l'alluvione che ha colpito la Liguria il 4 ottobre 2010”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 8 novembre 2010, relativi alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonche' degli adempimenti e versamenti delle imposte IRPEG, IRES, IRPEF, IVA e IRAP, sono differiti alla data del 30 giugno 2011".

DIFFERIMENTO DEI TERMINI IN RELAZIONE ALL’EVENTO ALLUVIONALE DI GIOIA TAURO

Si chiede che la proroga dei termini, prevista dall’articolo 2, comma 2, del D.L. 225/2010 (relativa alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché degli adempimenti e versamenti delle imposte IRPEG, IRES, IRPEF, IVA, IRAP, siano differite alla data del 30 giugno 2011) sia estesa alla Calabria limitatamente all’area di Gioia Tauro.

Motivazione

In data 2/11/2010, nella zona di Gioia Tauro, a seguito dell’esondazione del fiume Budello causata da un violento nubifragio, vi sono stati ingenti danni che hanno colpito 300 nuclei familiari che hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni e oltre 250 imprese che hanno subito danni tali da dover interrompere la propria attività lavorativa.

EMENDAMENTI RELATIVI A PROROGHE ASSOCIAZIONISMO INTERCOMUNALE

All’articolo 2, è aggiunto il seguente comma:

“Per l'anno 2011 trasferimenti erariali in favore di ogni singolo ente sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n.42 ed alle modifiche delle dotazioni dei fondi successivamente intervenute.”

Motivazione

Si richiede la riconferma, anche per il 2011, dei trasferimenti in particolare già previsti per i piccoli Comuni e per le Unioni di Comuni, così come stabiliti dalla della legge del 26 marzo 2010 n. 42, al fine di garantire una dotazione finanziaria già consistentemente ridotta nel corso degli anni precedenti e che attualmente rappresenta la dotazione minima necessaria per consentire ai Comuni di minore dimensione demografica l’erogazione dei servizi essenziali ai cittadini.

ALL’ARTICOLO 2, È AGGIUNTO IL SEGUENTE COMMA:

“Al fine di promuovere e di sostenere lo sviluppo della gestione associata dei servizi e delle funzioni comunali attraverso le Unioni di Comuni costituite ai sensi dell’art.32 del DLgs 18 agosto 2000, n.267, i trasferimenti erariali in favore di tali Enti, come determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 2– quater, comma 2, della legge del 4 dicembre 2008, n. 189, sono incrementati di 20 milioni di euro per l’anno 2010”.

Motivazione

Occorre una norma che dia coerenza all’impianto del Federalismo istituzionale - Carta delle Autonomie - e di quello fiscale; in entrambi i provvedimenti si individuano, infatti, le Unioni di Comuni come Ente centrale nella riorganizzazione dell’architettura amministrativa degli Enti locali, in particolare dei piccoli Comuni.

I contributi (20 milioni di euro) messi a disposizione di anno in anno risalgono a quelli stanziati nel 2003, (già dimezzati rispetto al 2001), a fronte di una crescita del 50% circa di queste realtà e dei servizi associati negli ultimi anni, passando da circa 150 alle oltre 300 attuali Unioni.

Indispensabile, quindi, proporre di incrementare almeno di 20 milioni di euro il fondo destinato alle Unioni di Comuni, al fine di superare l’attuale esiguità delle risorse disponibili per un settore strategico per l’innovazione locale.

EMENDAMENTO FONDO MONTAGNA

E’ AGGIUNTO IL SEGUENTE ARTICOLO:

Nelle more dell’attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con decreto del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’Interno e il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, il Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è ripartito alle Regioni e alle Province autonome, sulla base delle percentuali delle risorse attribuite alle Regioni nell’anno 2007, prevedendo la modifica delle percentuali delle Regioni Emilia Romagna e Marche a seguito delle variazioni territoriali di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 117 in proporzione al loro effetto sulla popolazione e sulla superficie riferite ai dati utilizzati per il riparto del medesimo anno. Le risorse del citato Fondo, non ancora erogate, possono essere utilizzate nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 1 della legge citata, anche per far fronte alle spese correnti e di funzionamento delle Comunità montane e degli enti subentranti in grave situazione economico- finanziaria, ivi comprese le spese per il personale dipendente delle predette Comunità montane.

Motivazione

L’emendamento, già condiviso a livello politico nella riunione con il Ministro Fitto e i rappresentanti di Regioni ed enti locali nella riunione del 24 novembre scorso e che il Governo si era impegnato a presentare, è volto a confermare la ripartizione del Fondo nazionale per la montagna e a consentire l’utilizzo di tali risorse anche per far fronte alla grave situazione economico-finanziaria delle Comunità montane e degli enti subentranti anche in relazione al personale dipendente delle stesse.

PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

E’ AGGIUNTO IL SEGUENTE ARTICOLO:

ART. …

(Proroga di termini in materia di trasporto pubblico locale)

1. Limitatamente al settore del trasporto pubblico locale, il termine di cui alla lettera “e” del comma 8 dell’articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, è prorogato fino al termine corrispondente al compimento del nono mese decorrente dalla data di entrata in vigore della norma con cui sarà previsto che le risorse per i servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 sono sostituite adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma 296 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Motivazione

In occasione dell'emanazione di quello che sarebbe divenuto il decreto-legge n. 225 del 2010, recante proroga di termini, la proroga di termini in parola fu richiesta in quanto la situazione di incertezza determinata dalle pesanti riduzioni finanziarie recate dal decreto-legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 dello stesso anno, con la conseguente impossibilità di individuare precise e certe risorse finanziarie per il TPL, non ha di fatto consentito la pianificazione e l’inizio di procedimenti di gara.

Con l'adozione del predetto decreto-legge, il Governo ha uniformato proroghe di termini riguardanti materie eterogenee, assoggettandole alla medesima disciplina che prevede una proroga per via legislativa fino al 31 marzo 2011 ed una eventuale proroga per via amministrativa fino al 31 dicembre 2011.

Siffatta disciplina non risulta idonea a risolvere le criticità determinate dai fattori che hanno indotto a presentare la iniziale richiesta di proroga.

Questa è la ragione per la quale si propone la attuale richiesta di proroga di termini in sede di conversione del decreto-legge n. 225 del 2010.

La attuale richiesta di proroga di termini si rende infatti necessaria in quanto la situazione di incertezza in ordine alle risorse finanziarie disponibili per ciascuna regione costituisce di fatto un impedimento insormontabile al rispetto del termine del 31 marzo 2011, fissato in via generale dal decreto-legge n. 225 del 2010 in relazione a materie ed a fattispecie fra loro diverse.

Va al riguardo osservato che la situazione ordinamentale determinata dall'adozione della legge di stabilità 2011 e dall'Accordo siglato tra Governo e Regioni in materia di risorse per il TPL non consente ancora, a ciascuna regione, di formulare una previsione sufficientemente certa delle risorse su cui potrà fare affidamento, dato questo essenziale per poter programmare ed effettuare gare.

Infatti, le misure adottate con la legge di stabilità per il 2011 (legge 220 del 2010), con particolare riferimento all’articolo 1, commi 6, 7 e 29, non sono self executing e i loro reali effetti nei confronti delle singole regioni non sono determinabili prima dell’adozione dei previsti provvedimenti di attuazione di iniziativa governativa.

Da ciò deriva che il quadro finanziario relativo a ciascuna regione resta indeterminato e suscettibile di diversa configurazione a seconda del contenuto dei predetti provvedimenti di attuazione, con la conseguenza che comunque entro il termine del 31 marzo del 2011 non sarà possibile pianificare ed effettuare le gare per i servizi di trasporto.

Quanto innanzi, in ragione del fatto che, anche se le risorse alle quali si è fatto cenno dovessero essere destinate al trasporto ferroviario regionale di Trenitalia, la criticità si manifesta comunque in tutta la ampiezza in quanto, solo conoscendo l'entità di tali risorse, le singole regioni saranno in grado di stabilire, in funzione del servizio da assicurare alla collettività, se ed in quale misura altre risorse possono essere destinate ai servizi su gomma (dedotta l'eventuale quota da utilizzare per il predetto servizio di trasporto ferroviario regionale) e, quindi, possono costituire presupposto per i procedimenti di gara.

Ciò premesso, non può che concludersi nel senso che, solo ristabilendo il meccanismo di fiscalizzazione delle risorse per i servizi di trasporto ferroviario di Trenitalia dal 2012 (meccanismo già stabilito dalla legge finanziaria per il 2008 e poi soppresso dal decreto-legge n. 78 del 2010), sarà possibile per ciascuna regione disporre di un quadro di risorse certo e continuativo – risorse la cui entità deve essere certa e determinata per l’intera durata dell’affidamento che costituirà oggetto di gara - e, conseguentemente, pianificare gli affidamenti dei servizi di trasporto con gara.

Questa è la ragione per cui è chiesta la disponibilità del tempo tecnico di nove mesi per concludere i procedimenti di evidenza pubblica, a decorrere dalla data in cui, ristabilita la fiscalizzazione delle predette risorse, il quadro finanziario si presenterà chiaro e definito.

PROROGA TERMINI IMPIANTI A FUNE

E’ AGGIUNTO IL SEGUENTE ARTICOLO:

ART. …

(Proroga di termini in materia di impianti a fune)

1. La trentunesima riga della tabella 1 prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 è soppressa.

2. All’articolo 31, comma 1, della legge 1° agosto 2002 n. 166 le parole “due anni” sono sostituite dalle parole “quattro anni”.

Motivazione

Per quanto concerne il comma 1, va osservato che la regola di cui si chiede la soppressione va ad incidere su un termine che non rientra fra quelli a scadenza fissa (31 dicembre 2010), bensì su un termine che riguarda l'idoneità di ciascun impianto, singolarmente considerato, la cui scadenza tecnica è fissata al compimento del secondo anno dalla scadenza tecnica precedente. La soppressione richiesta risulta pertanto necessaria per evitare che allo spirare della scadenza del 31 marzo 2011 si trovino per legge fuori regola impianti che, in assenza del decreto-legge n. 225 del 2010, si sarebbero trovati in regola anche per molti mesi a venire.

Su questo tema si innesta la proposta di cui al comma 2 che è intesa ad allungare a quattro anni il predetto intervallo di tempo di due anni. In considerazione della complessa e delicata fase che il settore funiviario attualmente attraversa in ragione della congiuntura economica negativa e della carenza dei finanziamenti pubblici specifici da destinarvi, si ritiene infatti opportuno consentire più ampi tempi di proroga, segnatamente estendendoli da due a quattro anni.

Tale più ampia proroga, da riconoscersi previa verifica da parte degli organi di controllo dell’idoneità degli impianti al funzionamento e relativa sicurezza, risponde altresì all’esigenza di tenere in debita considerazione i cambiamenti climatici che ormai da anni comportano scarso o inesistente innevamento degli impianti, specialmente di quelli siti a bassa quota.

EMENDAMENTI BENI E ATTIVITA’ CULTURALI

All’articolo 2, comma 4, prevedere che la proroga delle agevolazioni fiscali per il settore cinematografico sia triennale.

Prevedere, inoltre, il ripristino del FUS ai livelli del 2008.

Motivazione

La prevista proroga semestrale delle agevolazioni fiscali a favore del settore cinematografico non corrisponde alla crescita sostenibile del settore. In più sedi è stata chiesta una programmazione almeno triennale delle agevolazioni. Ad aggravare tale precaria disposizione si aggiunge che per il Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) 2011 non è ancora stata prevista una riprogrammazione affinché sia riportato almeno al livello del 2008, ossia 471 milioni di euro, come annunciato dal Ministro dei Beni e Attività Culturali nel dicembre 2010.

Roma, 20 gennaio 2011

200111_su_1000proroghe.pdf