Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Bilanci: coordinamento politiche economiche Stati UE, Regioni su modifica L.196/09

giovedì 20 gennaio 2011


in allegato il documento in formato pdf

 

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME -11/02/CR5B/C2

 Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri 

Le Regioni ritengono di dover richiamare le osservazioni che già sottoposero all’attenzione del Parlamento in occasione del parere al disegno di legge in materia di contabilità e finanza pubblica – poi legge 196/2009- che riguardano in particolare la sovrapposizione delle norme con la legge 42/2009 riguardante l’attuazione dell’art.119 della Costituzione  -“Federalismo fiscale” . Gli argomenti allora trattati sono ancora rilevanti in quanto la legge 196/2009 fu approvata senza significative modifiche rispetto al ddl e riguardano:

1.      coordinamento della finanza pubblica e fissazione degli obiettivi;

2.      armonizzazione dei bilanci (e bilanci consolidati).

 

1.      Coordinamento della finanza pubblica e fissazione degli obiettivi.

 

L’argomento è inerente il coordinamento della programmazione finanziaria con il semestre europeo e le modalità di coinvolgimento degli organismi rappresentativi degli enti territoriali nella definizione e non solo nell’esame dei documenti di programmazione.

 

Con la legge 196/2009 di fatto le decisioni di finanza pubblica sono prese dal Governo (MEF) e le linee guida per la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica tra livelli di governo sono inviate per il parere alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica: non c’è nessuna condivisione degli obiettivi di finanza pubblica con le Autonomie (un passo indietro rispetto anche la situazione precedente l’applicazione della 196/2009 - art.10. Le Autonomie sono informate a "conti fatti" e ratificano ciò che è deciso centralmente (norme sul Patto di stabilità, sul Patto di convergenza).

 

Il lavoro di confronto e coinvolgimento fra Governo e Autonomie locali nato durante la redazione della legge 42/2009, aveva il suo fondamento nel fatto che la condivisione dei dati (costruzione e gestione) era alla base dell'accordo per avviare il federalismo fiscale dalla base in quanto ogni soggetto sarebbe stato consapevole e coinvolto nel processo da subito, in questo modo l'impianto faticosamente costruito della governance multilivello sembra non più un obiettivo condiviso.

 

Il ddl di modifica della legge 196/2009 peggiora ulteriormente questo quadro in quanto i tempi per la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica per esprimere il proprio parere al Documento di economia e finanza contenente (programma di stabilità; obiettivi di politica economica e di finanza pubblica; l’articolazione della manovra finanziaria; le linee guida per il programma nazionale di riforma, ecc.), sono ridotti a meno di 19 gg di calendario (presentazione il 10 aprile – parere in tempo utile per la presentazione al Consiglio e alla Commissione dell’Unione Europea entro il 30 aprile). Mentre non sono definiti i tempi per il parere, anch’esso da rilasciare in tempo utile, sulla Nota di aggiornamento al DEF da presentarsi entro il 25 settembre, si ricorda che il ddl legge di stabilità deve essere presentato entro il 15 ottobre. Tali tempistiche impediscono qualsiasi analisi e proposta da parte delle Autonomie.

Inoltre, la legge 196/2009 prevedeva nell’ambito della procedura del parere preventivo della Decisione di finanza pubblica l’invio delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici articolati per comparti anche ai fini di garantire l’attuazione del Patto di stabilità interno e per la realizzazione del Patto di convergenza (legge 42/2009 art.18). Tale procedura è cancellata nella proposta di modifica alla legge.

Anche se alla norma non è stata data attuazione nella redazione della manovra finanziaria 2011 (legge 122/2010) a causa della necessità di approvare in tempi rapidi i provvedimenti per far fronte alla congiuntura economica, si ritiene che tale metodo di concertazione sia essenziale

 

Il DEF contiene già i saldi di finanza pubblica per ogni livello di governo conseguentemente se si vuole riconoscere alle Autonomie e in particolare alle Regioni il ruolo di governance sul proprio territorio e coinvolgerle responsabilmente nel Programma di stabilità è necessaria una fase di  concertazione con gli enti territoriali  precedente alla presentazione al Parlamento del Documento così come prevede la legge 42/2009 all’art.5, che secondo la previsione della legge 196/2009 sarebbe abrogata.

 

D’altro canto anche nella Relazione alla proposta di legge si afferma che “nel corso dell’esame parlamentare, dovranno essere meglio specificate ed articolate le modalità attraverso le quali realizzare il coinvolgimento delle autonomie territoriali nelle procedure di bilancio, con particolare riferimento agli impegni da assumere nell’ambito dell’Unione europea, con l’obiettivo di confermare una partecipazione al processo  decisionale di pari livello rispetto a quella attualmente prevista dalla legge n. 196 del 2009”. Basterebbe salvaguardare il contenuto della legge “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art.119 della Costituzione”.

 

Le Regioni rilevano che i tempi per la definizione dei quadri previsivi rispetto alla disponibilità dei dati di consuntivo dell’esercizio precedente sono alquanto stretti, se si considera che il rilascio di tali informazioni da parte dell'ISTAT interviene entro il mese di febbraio.

 

Le Regioni, quindi, al fine di costruire una governance degli strumenti di bilancio che si configuri come di tutta la Repubblica e non di un solo livello istituzionale centrale, propongono l’applicazione dell’art.5 della legge 42/2009 e un lavoro in progress sul DEF che potrebbe anche iniziare sulla base dei dati di preconsuntivo intorno al 15 marzo per concludersi a metà aprile così che ci siano i tempi tecnici per  condividere i dati macroeconomici di riferimento nonché quelli obiettivo entro la formale scadenza dell'espressione del parere.

 

 

EMENDAMENTI

 

  1. Alla lett.a), comma 2, dell’art.10 della legge 196/2009 così come modificato dall’art.2, comma 2 del ddl Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri”, le parole “alle amministrazioni locali” sono sostituite da “alle amministrazioni regionali e locali”
  2. Alla lett.b), comma 3, dell’art.10 della legge 196/2009 così come modificato dall’art.2, comma 2 del ddl Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri”, sono aggiunte le seguenti parole “nonché le risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali”.

(Il comma 7 del nuovo art.10 riprende solo la relazione di sintesi degli interventi  nelle aree sottoutilizzate, non le previsioni di risorse).

  1. All’art.2 è aggiunto il seguente comma 2 bis:

“2 bis. Al fine di dare piena attuazione alla lett.a), comma 1, della legge 5 maggio 2009, n.42, sono inviati alla Commissione permanente per il coordinamento della finanza pubblica entro:

a)      il 15 marzo i dati preconsunti a disposizione, le prime proiezioni dei saldi di finanza pubblica e degli aggregati macroeconomici previsti nel DEF, le ipotesi delle linee guida per la ripartizione degli obiettivi programmatici articolati per comparti anche ai fini di garantire l’attuazione del Patto di stabilità interno e per la realizzazione del Patto di convergenza (legge 42/2009 art.18), gli argomenti riguardanti le Autonomie locali che saranno contenuti nel DEF. I dati sono aggiornati settimanalmente fino al 15 aprile;

b)      il 1 settembre la prima bozza della Nota di aggiornamento del DEF. I dati sono aggiornati settimanalmente fino al 25 settembre.

  1. Al comma 3 dell’art.2 le parole “il relativo parere” con le parole “l’Intesa”.

 

2.      Armonizzazione dei bilanci (e bilanci consolidati);

 

Fra le proposte presentate dalla Commissione europea per la modifica dei due regolamenti vigenti relativi all’attuazione del Patto di stabilità e crescita e a procedure di coordinamento e meccanismi sanzionatori completamente nuovi, vi è anche quella di una direttiva concerne i requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri: la proposta fissa, in particolare, i requisiti minimi che dovrebbero essere rispettati dagli Stati membri nella raccolta, redazione e trasmissione dei dati di bilancio.

Si prevede anche l’obbligo, per il quadro di bilancio nazionale, di comprendere l’intero sistema di finanza pubblica, in particolare nei Paesi con assetti decentrati: l’assegnazione delle responsabilità di bilancio tra i diversi livelli di governo dovrebbe essere chiaramente definita e soggetta ad adeguate procedure di controllo.

 

La legge 196/2009 prevede la definizione degli istituti contabili e delle procedure finanziarie per ciascun comparto, schemi di bilancio articolati per missioni e programmi, adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende e società, schemi di contabilità economico-patrimoniale, definizione di un sistema di indicatori di risultato e innumerevoli altri raccordi finanziari. Il Comitato dei principi contabili agisce in raccordo con la COPAFF. L’attuale schema di decreto legislativo sull’armonizzazione dei sistemi contabili dovrà necessariamente tener conto delle nuove “tendenze europee” e snellire le procedure.

 

L’esigenza di “standardizzazione” dei sistemi contabili deve confrontarsi anche con il principio della semplificazione degli strumenti e dei principi contabili, senza creare dei sistemi ridondanti di informazioni o troppo onerosi in confronto del tipo di informazioni che se ne ricaveranno. È necessario tener presente, infatti che più che alla “standardizzazione” si mira all’armonizzazione, esigenza più che condivisa dalle Regioni.

 

Utile, quindi, può essere l’affinamento del sistema di rilevazione contabile attraverso la  sperimentazione dei sistemi di armonizzazione.

 

EMENDAMENTO

Alla lett.h), comma 6 dell’art.2 le parole “di un sistema e di schemi di contabilità economico – patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione” sono sostituite dalle seguenti: “di un sistema di rilevazioni idoneo a fornire informazioni di carattere economico – patrimoniale, garantendo la rilevazione dei fatti gestionali con comuni criteri di contabilizzazione”.

 

 

 

Roma, 20 gennaio 2011

 


Allegato A

 

 

 

Il “Semestre Europeo”

¨    gennaio: la Commissione europea presenta al Parlamento europeo l’indagine annuale sulla crescita;

¨    febbraio: il Consiglio europeo elabora le linee guida trasversali di politica economica e di bilancio a livello dell’Unione che gli Stati membri devono prendere in considerazione nella predisposizione dei PSC e dei PNR;

¨    aprile: gli Stati membri sottopongono contestualmente i PNR e i PSC;

¨    giugno: sulla base dei PNR e dei PSC, la Commissione europea elabora le raccomandazioni di politica e di bilancio rivolte ai singoli Stati membri;

¨    luglio: il Consiglio Ecofin e, per la parte che gli compete, il Consiglio occupazione e affari sociali approvano le raccomandazioni della Commissione europea;

¨    nella seconda metà dell’anno, gli Stati membri approvano le rispettive leggi di bilancio, tenendo conto delle raccomandazioni espresse dal Consiglio europeo. Nell’indagine annuale sulla crescita dell’anno successivo, la Commissione europea dà conto dei progressi conseguiti dai Paesi membri nell’attuazione delle raccomandazioni.

 

 

200111modifiche-legge196-2009.pdf