periodico telematico quotidiano a carattere informativo
registrato il 17/03/2003 presso il Tribunale Civile di Roma Sezione Stampa n.106/2003
 
n. 456 - Roma, 8 febbraio 2005

Sommario

Handicap grave e le funzioni delle Commissioni mediche di verifica

Regioni su noleggio autobus con conducente

Regioni e anagrafe tributaria: il rapporto con la Sogei

Regioni: voglia di web Tv

Compensazioni per minori entrate: la proposta delle Regioni

Corte dei conti: apertura anno giudiziario in Umbria e in Trentino

Regioni: voglia di web Tv

Anche se le web tv regionali sono state adottate solo in  sette Regioni, lo studio si conclude con l'auspicio di una  maggiore diffusione: in una prospettiva in cui queste trasmissioni potranno non limitarsi più solo al web ma potranno essere viste anche da un pubblico più largo grazie all'avvio della banda larga e del digitale terrestre, la web tv potrebbe diventare uno degli strumenti comunicativi per eccellenza, almeno a livello regionale. Le Regioni italiane che attualmente dispongono di una web tv, ovvero di programmi televisivi in diretta sul web: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche ed Umbria. Si tratta di strumenti che forniscono informazioni sull'attività politica e amministrativa delle amministrazioni regionali.
Il Servizio di monitoraggio delle attività istituzionali delle Regioni della Regione Campania ha realizzato uno studio sull'estensione di questo strumento nelle diverse Regioni italiane anche perchè l'utilizzo dei fondi europei di Agenda Duemila consente, per le Regioni Meridionali, di farlo decollare.
Delle sette Regioni che hanno realizzato la web tv, solo la Liguria opera in service mentre la Regione Calabria lavora ancora in una fase sperimentale. Le web vengono gestite con fondi europei regionali destinati alle attività di comunicazione, con specifico capitolo di spesa, ma per nessuna vengono utilizzati fondi per l'innovazione tecnologica. Per quanto riguarda le infrastrutture tecnologiche, la Basilicata e l'Umbria si avvalgono anche di un service, la Liguria opera in  convenzione con una tv già esistente, le rimanenti dispongono di infrastrutture tecnologiche in proprio. Le risorse umane che gestiscono le web sono essenzialmente interne, ovvero si tratta di dipendenti regionali; la Basilicata e il Friuli utilizzano risorse umane sia interne che esterne, mentre la Liguria si affida solo a risorse esterne.
La struttura che gestisce le web tv e' solitamente l'ufficio stampa ad eccezione della Liguria che si e' affidata a strutture esterne e l'Abruzzo che possiede una struttura speciale di supporto all'ufficio stampa.  Il numero delle persone addette alla gestione della web varia dalle 14 unita' dell'Abruzzo alle 6 delle Marche. Tutte le  Regioni si avvalgono dalla collaborazione di giornalisti professionisti, che sono 5 in Umbria e Marche, 3 in Friuli e Basilicata, oltre a collaboratori esterni per le riprese e cineoperatori.
La periodicità e' quotidiana in Abruzzo e in Friuli; nelle Marche vengono inseriti quotidianamente i telegiornali delle maggiori emittenti e servizi giornalistici senza periodicità fissa. In Basilicata la cadenza è bisettimanale; anche la Calabria, quando sarà operativa la web, ha previsto un notiziario bisettimanale. La Regione Umbria non ha stabilito una periodicita' fissa ma realizza filmati su temi specifici.
(red)

Regioni su noleggio autobus con conducente

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni ha proposto al Governo di stipulare l’intesa relativa alla disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori, effettuato mediante noleggio di autobus col conducente. "Lo Stato e le Regioni -si legge nel testo proposto - ribadiscono i principi individuati nella Legge 11.08.2003, n. 218 ed in particolare, la disciplina del comma 3° dell’art. 1 che esplicita il divieto di distorsione della concorrenza nell’ambito dell’attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.
Le Regioni, nell’ambito delle loro competenze legislative e regolamentari, danno attuazione ai suddetti principi esplicitando il divieto all’utilizzo, per servizio di noleggio con conducente, degli autobus sovvenzionati con fondi pubblici, con la sola eccezione per i servizi ai disabili che non rivestono natura strettamente commerciale.
Qualora si verificassero casi di mancato rispetto di tale principio saranno previste idonee misure volte alla:
-         restituzione del finanziamento ricevuto in quota proporzionale al periodo di utilizzazione ed alla quota di finanziamento ottenuto;
-
         assicurazione della separazione contabile tra servizi sussidiati e servizi a carattere commerciale, così come previsto dal Regolamento CEE 26 giugno 1969, n. 1191, successivamente modificato dal regolamento CEE 20 giugno 1991, n. 1893 e sancito dal Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422.”

(red)

Compensazioni per minori entrate: la proposta delle Regioni

Nell'ultima riunione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni è stato approvato un ordine del giorno che è poi stato consegnato al  Governo. L'Odg riguarda l'art. 1 (comma 62) della legge 311 del 2004, e in particolare la compensazione degli importi a credito e a debito di ciascuna Regione connessi alle perdite di entrata realizzate a causa dell'art. 17 (comma 22) della legge 449/1997. La Conferenza dei Presidenti del 27 maggio 2004 ha approvato un documento nel quale si individuano gli importi a credito e debito di ciascuna regione connessi alle perdite di entrata a seguito delle disposizioni dell’articolo 17, comma 22, della legge 449/99 e sono approvate le  relative compensazioni a credito e a debito tra regioni.  Al comma 62 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311 si autorizzano le compensazioni degli importi a credito e debito di ciascuna regione connessi alle perdite di entrata a seguito delle disposizioni dell’articolo 17, comma 22, della  legge 449/199 a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario. Il documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti del 27 maggio 2004 costituisce già la proposta da presentare alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni  e le province autonome di Trento e Bolzano per l’attuazione della compensazione interregionale prevista dal comma 62, legge 311/04. La tabella di riparto delle compensazioni sarà successivamente approvata con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze sulla base della predetta proposta presentata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, e il Ministero dell’Economia effettuerà la compensazione in quattro rate annuali di eguale importo a partire dal 2005. A questo scopo la Conferenza ha riportato la tabella delle compensazioni ripartite per uguale importo a carico dei singoli quattro esercizi. Ed è questa la proposta delle regioni da prendere a base ai sensi e per gli effetti del citato comma 62 dell’articolo 1 della legge 311/2004 per l’adozione del relativo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze che approvi la tabella di riparto di dette compensazioni tra regioni.
(red)

Regioni e anagrafe tributaria: il rapporto con la Sogei

La Conferenza dei Presidenti delle Regioni ha ratificato un Documento, illustrato già in Audizione presso la Commissione Parlamentare di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria, relativo all'Indagine conoscitiva sui rapporti tra l’anagrafe tributaria e le amministrazioni locali.
"L’attuale situazione relativa ai rapporti tra gli enti impositori substatali e l’amministrazione finanziaria statale vede SOGEI quale significativo intermediario nella gestione dei tributi. Circa la consistenza del ruolo di SOGEI quale interlocutore delle Regioni - si legge nel Documento - si vuole evidenziare che l’attuale gestione dell’IRAP è attribuita alla stessa, in via esclusiva, dallo stesso d.Lgs. n. 446/97, istitutivo dell’imposta, in assenza di apposite leggi regionali in materia. Alcune regioni, dotatesi di propria regolamentazione dell’IRAP attraverso idonei strumenti legislativi, hanno individuato nello strumento Convenzionale la modalità più avanzata per garantire la “governabilità” del tributo e affidare la gestione ad un soggetto a rilevanza pubblica quale l’Agenzia delle Entrate. Lo strumento Convenzionale, la cui operatività è assicurata dalla SOGEI, rappresenta una modalità avanzata e flessibile, per la gestione dei tributi delle Regioni. In tal senso, nello strumento Convenzionale, che nasce dal pieno riconoscimento della titolarità del tributo in capo all’ente impositore, vengono evidenziate le risultanze operative dell’attività gestionale dell’Agenzia necessarie a favorire il governo del tributo nell’ambito di una politica fiscale regionale. Se volessimo fare una banale affermazione di principio potremmo dire che lo Stato gestisce e le Regioni governano la fiscalità del territorio in coerenza con il Titolo V della Costituzione.Lo strumento Convenzionale, per quanto valido, non offre le garanzie che una piena attuazione della Costituzione assicurerebbe alla fiscalità regionale e locale. In tale direzione opererebbe la previsione di attribuire una incisiva quota di partecipazione al capitale di SOGEI di tutte le amministrazioni regionali. Infatti, determinata la compatibilità della quota complessiva alle stesse conferibile, l’onere del finanziamento dell’operazione potrebbe essere ripartito, per esempio, in relazione alla localizzazione della base imponibile dei tributi affidati in gestione alla SOGEI per il tramite dell’Agenzia delle Entrate. Con tale processo partecipativo le regioni verrebbero coinvolte nel “piano industriale” di SOGEI e nella definizione del compito istituzionale della società. Diventerebbe istituzionale assicurare al sistema tributario regionale la presenza di Centri di Servizio finalizzati alla gestione, alla diffusione delle conoscenze, all’integrazione dei sistemi gestionali di comuni e province nell’ambito della stessa regione, al coordinamento della finanza locale. Per realizzare questo processo appare opportuno che la responsabilità nella conduzione dei Centri di Servizio venga individuata dal Presidente della Regione d’intesa con il Ministro dell’Economia e Finanze, quali enti impositori e/o percettori di tributi, nonché azionisti di riferimento di SOGEI. Le stesse regioni, per la quota di partecipazione loro attribuita, potrebbero coinvolgere gli enti locali, minori e intermedi. In proposito non è possibile non ripetere quanto già acquisito da questa Commissione nell’audizione del 1998. Ora, come allora, si evidenzia che per il raggiungimento di tali finalità sarà indispensabile una stretta collaborazione e un continuo raccordo tra il Centro e le Regioni per la concordanza delle informazioni e per il trasferimento, da parte del Ministero, non soltanto dei dati ma anche delle modalità applicative sugli stessi, anche con l’obiettivo di poterne verificare la validità tenendo conto sia delle differenze connaturate alle singole realtà regionali sia alle novità legislative in materia tributaria introdotte dalle stesse Regioni. Questo rapporto collaborativo non potrà non essere intessuto a livello istituzionale affidando agli eventuali tecnici coinvolti (informatici e/o amministrativi) le valutazioni meramente di tipo esecutivo.In questo contesto le Regioni avranno la necessità di tutelare una propria visibilità su entrambi i versanti (statale e locale) ma anche di intervenire a scopo di certificazione, integrazione e compatibilità degli archivi; tale ruolo si traduce, a livello di tecnologia telematica, nella costituzione di singole Reti Regionali che, oltre a fungere da raccordo fra le reti locali più piccole e da interfaccia di accesso verso lo Stato, sia luogo logico di costituzione e aggiornamento delle proprie banche-dati che, implementate dal basso e dall’alto, potranno diventare, dopo la predisposizione e la sperimentazione di opportuni processi, strumenti di tipo decisionale atti ad esercitare , per esempio, le nuove funzioni di governo che la “devolution” assegna alle Regioni.Qualsiasi forma di collaborazione dovrà partire dalla consapevolezza della pariteticità tra lo Stato e le Regioni sgombrando il campo da quel vizio d’origine, inerente la sottovalutazione delle capacità gestionali di ciascuna Amministrazione regionale, che ha sempre caratterizzato il comportamento del Ministero come dei soggetti suoi Concessionari.Partendo da tale consapevolezza è importante sottolineare, a questo proposito, l’eterogeneità dell’informatizzazione della Pubblica Amministrazione: vi sono Regioni che dovranno appoggiarsi parzialmente o completamente al sistema statale per un’oggettiva situazione carente dal punto di vista organizzativo e tecnologico, ed altre che sono in grado non soltanto di gestire una base-dati in modo completamente autonomo ma anche di arricchire e integrare il patrimonio informativo, condiviso con l’amministrazione centrale, con apporti provenienti da altre componenti del Sistema Informativo Regionale. Le Regioni che hanno già investito e realizzato un proprio Sistema Informativo, non possono accontentarsi di accedere semplicemente al Sistema Tributario Centrale, ma rivendicano la potestà di utilizzare la porzione informativa che gli compete in modo autonomo e dinamico.Tale sforzo organizzativo e tecnologico posto in essere dalle regioni rappresenta un’opportunità di confronto per il sistema fiscale statale. 
(red)

Handicap grave e le funzioni delle Commissioni mediche di verifica

 

Durante l'ultima riunione della Conferenza delle Regioni è stato approvato un Documento di "Osservazioni sulle funzioni delle Commissioni Mediche di Verifica in materia di accertamento dell’handicap grave". Il documento è preceduto da una disamina dei fatti:
a)
La Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro, sostiene nei confronti delle Regioni, che le Commissioni mediche di verifica sull’invalidità civile (organi del Ministero dell’Economia) sono legittimate ad effettuare controlli preventivi sui  verbali relativi alla valutazione di handicap grave, con potestà di formulare rilievi, sospendere effetti e procedere a visita diretta, sulla scorta di una interpretazione estensiva del comma 6 dell’articolo 42 della Legge 24 novembre 2003, n. 326  "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici".
b)
Nei confronti di alcune Regioni (in particolare Liguria e Veneto) tale Direzione ha aperto anche un contraddittorio epistolare, ad oggi non concluso, per affermare quanto evidenziato al punto a), peraltro poco conforme ad uno dei principi ispiratori della riforma del Titolo V della Costituzione e cioè il principio di “leale collaborazione” tra Stato ed enti territoriali sancito dall’art. 120 della Costituzione ed ulteriormente ribadito dalla Legge 5 giugno 2003, n. 131 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3”.  
c)
Le Regioni per le motivazioni di seguito esposte sostengono l’illegittimità del controllo preventivo da parte delle Commissioni mediche di verifica sull’invalidità civile, in quanto la valutazione di “handicap grave” ha effetti solo per la materia assistenziale (ivi compresi i congedi parentali) e non per emolumenti economici a carico dello Stato. Del resto, la pretesa estensione interpretativa sostenuta dalla Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro della norma del comma 6 dell’art. 42 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 confligge con i fondamentali criteri di interpretazione normativa  previsti dalle “Disposizioni sulla legge in generale”. In particolare l’art. 12 delle preleggi al Codice Civile stabilisce che “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. In applicazione dei suddetti canoni  ermeneutici appare evidente che l’art. 42 secondo l’inequivocabile sua rubrica detta disposizioni in materia di invalidità civile e di conseguenti effetti patrimoniali che conseguono dal riconoscimento di detta invalidità. Considerato il limitato ambito di applicazione dell’art. 42 fatto palese dalla rubrica del testo - “Disposizioni in materia di invalidità civile” - risulta arbitraria l’interpretazione fornita dalla Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro che ritiene possibile l’estensione in toto dei procedimenti in materia di controllo della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’invalidità civile alla valutazione di “handicap grave”, quando, quest’ultima condizione, in realtà, ha soltanto effetti di natura assistenziale e non già effetti patrimoniali a carico dello Stato. Le disposizioni dell’art. 42, conformemente all’ambito di applicazione individuato dalla rubrica, fanno riferimento agli effetti patrimoniali che derivano dal riconoscimento dell’invalidità, quindi, in applicazione del criterio ermeneutico secondo cui le clausole devono interpretarsi le une per mezzo delle altre secondo il senso complessivo che risulta dall’atto, la conclusione della Direzione Centrale degli Uffici Locali e dei Servizi del Tesoro “stravolgerebbe” l’ambito di applicazione di ogni disposizione dell’art. 42 citato e lo renderebbe disorganico.           La pretesa di un controllo preventivo, che nella sostanza introdurrebbe una fase integrativa dell’efficacia del procedimento di valutazione delle commissione mediche ASL ed aggraverebbe, tra l’altro, il procedimento a danno del cittadino portatore di handicap, osta altresì con l’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 “Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti.”  Le Regioni, pur non essendovi tenute,  in base all’applicazione del precetto costituzionale di “leale collaborazione” tra enti pubblici, manifestano la propria disponibilità all’esperimento di eventuali controlli ex post dei verbali al solo fine di monitorare la situazione.

Nell’ipotesi in cui detto monitoraggio evidenzi illegalità le Regioni saranno disponibili ad azionare un meccanismo che consenta la revoca della certificazione e del beneficio assistenziale illegittimamente concesso.
Il Documento prosegue poi con l'individuazione di alcuni elementi per sostenere l'illeggittimità dei controlli di cui al punto 1). Ed esattamente:

1)L’articolo 3 della legge 104/92, recita “ qualora la minorazione singola o plurima abbia ridotto l’autonomia personale,  correlata all’età, in  modo da rendere  necessario un intervento assistenziale permanente continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”. L’articolo 4 della stessa legge 104/92, affida l’accertamento dell’handicap grave  alle Commissioni mediche ex lege 295/90 (commissioni per l’invalidità civile),  che allo scopo di valutare la gravità della minorazione ai fini dell’impegno assistenziale, sono integrate da un operatore sociale e da un esperto (psicologo),“in servizio” presso le Unità  Sanitarie Locali.  Questa precisazione sull’integrazione delle Commissioni con operatori dei servizi sanitari territoriali, evidenzia con chiarezza che l’accertamento di handicap grave non è solo conoscenza dello stato di minorazione, ma delle condizioni ambientali, sociali e familiari in cui è inserita la persona disabile. (Come potrebbe questo ruolo essere affidato a  Commissioni di verifica che non hanno alcuna conoscenza del contesto di vita del disabile).
2) Da quanto sopra deriva che il concetto di persona handicappata grave ” è del tutto differente da quello di “persona invalida”, come peraltro evidenziato anche dal Consiglio di Stato nei pareri 1397/97 del 26.08.1998 e del 24.02.99;
3) In sintesi, accertare la condizione di handicap grave ha lo scopo di attivare una serie di misure di carattere assistenziale, sanitario e sociosanitario ad opera di Comuni e ASL  o consentire congedi parentali senza accedere ad alcun beneficio economico statale. In tali termini, si tratta di operare in sintonia con le modifiche del Titolo V della Costituzione  che assegnano ad esclusiva competenza regionale l’assistenza sociale e a competenza concorrente l’assistenza sanitaria, facendo comunque salve le potestà regionali in materia di organizzazione delle misure assistenziali.
4)
Le competenze delle Commissioni mediche di verifica sono delineate nella legge 295/90 e attengono esclusivamente i controlli dei verbali sull’accertamento delle invalidità civili; successivamente il comma 6 dell’articolo 42 della legge 24 novembre 2003, n. 326  al fine del controllo dei verbali relativi alla valutazione dell’handicap e della disabilità, integra le Commissioni mediche “con un operatore sociale e un esperto per i casi da esaminare ai sensi della l. 104/92”.
5) Richiamando l’integrale lettura dell’articolo 42,  che fa espresso riferimento ai “casi previsti dalla legge 104/1992”, si evidenzia che detta legge, all’articolo 4, nel disciplinare il procedimento di accertamento dello stato di handicap, non effettua alcun rinvio alla disciplina sull’invalidità civile, ma si limita solo ad affidare l’accertamento alle Commissioni mediche delle ASL, senza richiamare alcun controllo da parte delle Commissioni mediche di verifica. Ne consegue che l’estensione arbitraria del controllo al caso di specie urta contro il principio interpretativo secondo cui la legge deve essere interpretata conformemente alla volontà del legislatore riassumibile nel brocardo “ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit”.
6)
Pertanto, se il legislatore avesse voluto modificare il procedimento di cui sopra, avrebbe inserito nello stesso articolo 42, l’esplicita modifica delle procedure disposte dal citato articolo 4 Legge 104/1992 per il riconoscimento dell’handicap grave, e, affidandone il controllo alle Commissioni mediche di verifica, ne avrebbe disciplinato con evidenza gli effetti. Ciò sembra plausibile anche dalla natura del controllo che -a differenza di quello pienamente giustificato per il riconoscimento dell’invalidità civile, cui consegue un onere economico per lo Stato-  come già precisato, l’handicap grave  riguarda situazioni che non comportano oneri diretti per lo Stato.

7)  In sintesi, il controllo dell’articolo 42 si può quindi ritenere necessario solo per i  casi previsti dalla legge 104/92 dove alla valutazione di handicap grave, si aggiunge la richiesta dei benefici economici connessi al riconoscimento dell’invalidità civile. Se così non fosse, non si comprenderebbe il controllo di una funzione certificatoria di esclusiva competenza regionale, che dà origine solo a benefici di carattere assistenziale. Viceversa si possono comprendere, a fini di monitoraggio della situazione, controlli campione ex post, che laddove rilevassero irregolarità comporterebbero revoche delle certificazioni e dei benefici.
8)Per quanto esposto,  le Regioni non  ritengono  legittimo il controllo preventivo a fini ostativi, dei verbali di riconoscimento di “handicap grave”, anche in ordine  al mancato rispetto dei diritti dei disabili che verrebbero sottoposti a più giudizi clinici, con il protrarsi dei tempi di attesa per i benefici assistenziali, a cui va  aggiunto un inutile dispendio di risorse economiche pubbliche con la duplicazione di tutte le Commissioni mediche, senza peraltro risolvere correttamente, come più volte richiesto dalle Regioni il problema degli accertamenti della disabilità.                    

(red)

Corte dei conti: apertura anno giudiziario in Umbria e in Trentino-Alto Adige

Si è Aperto l’anno giudiziario in Umbria. Secondo quanto riportato dalla newsletter della Corte dei conti il P.R. per l’Umbria, Agostino Chiappiniello, ha illustrato l’attività della Sezione giurisdizionale impegnata sui tre fronti della giurisdizione pensionistica, dei giudizi di conto, nonché dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile. Il contenzioso pensionistico si è ridotto, nell’anno, passando da 1.133 a 689 ricorsi, anche grazie allo snellimento del giudizio apportato dall’istituzione del giudice unico (cfr. art. 5,  l. 205/2000). Quanto ai giudizi di responsabilità, le sentenze di condanna sono state 15, pari al 60% del totale complessivo degli atti decisori della Sezione. Attività illecita da parte di sanitari conseguente alla prescrizione di farmaci a pazienti ricoverati o deceduti, superando il 200% degli indici medi previsti dagli elaborati ASL, illecito esercizio di pubbliche funzioni, percezione di somme non dovute, truffe, atti contrari ai doveri d’ufficio, assenteismo e danno all’immagine sono solo alcune delle fattispecie patologiche perseguite. Per finire, il P.R. ha sollecitato le Amministrazioni ad una maggiore collaborazione con la Procura al fine di garantire una migliore tutela delle risorse pubbliche nell’interesse della comunità locale. (cfr. Relazione del Procuratore regionale Agostino Chiappiniello)

Pochi giorni prima si era aperto l’anno giudiziario in Trentino - Alto Adige,alla presenza del Presidente della Sezione giurisdizionale per il Trentino Alto Adige, sede di Trento, Ignazio de Marco, e delle più alte cariche istituzionali, il Procuratore regionale Salvatore Pilato ha pronunciato la propria relazione inaugurale dell’anno giudiziario 2005. La prolusione ha toccato, fra l’altro, i temi del federalismo amministrativo, della tutela della legalità finanziaria, del sistema delle responsabilità pubbliche e delle azioni a tutela degli interessi finanziari della p.a. e dei principali orientamenti della giurisdizione contabile nelle fattispecie di responsabilità amministrativa per passare, poi, a presentare l’attività svolta dalla Procura regionale e dalla Sezione giurisdizionale nel corso del 2004. Questi i dati salienti del lavoro della Procura: alle 315 vertenze pendenti per i casi di illecito segnalati alla data del 1° gennaio 2004, si sono aggiunte, nel corso dell’anno, ulteriori 158 denunce; al 31 dicembre 2004 risultano ancora pendenti 352 vertenze; 113 i fascicoli istruttori conclusi con archiviazione per mancanza di colpa grave od insussistenza del danno e 490. 626, 06 Euro il risarcimento complessivo richiesto dalla Corte per danni all’Erario (cfr. Relazione del Procuratore regionale Salvatore Pilato).
(red)

 

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