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Regioni.it

n. 3785 - martedì 25 febbraio 2020

Sommario
- Coronavirus: l'impegno di Governo e Regioni
- Coronavirus: Lombardia, chiarimenti sull'ordinanza
- Coronavirus: Veneto, chiarimenti applicativi ordinanza
- Coronavirus: ordinanze, ultime circolari regionali e note esplicative
- Sanità: assunzione medici specializzandi, contenuti per gli accordi Regioni-Università
- Il programma di lavoro della Commissione europea per il 2020 in un seminario del Cinsedo

Documento della Conferenza delle Regioni del 20 febbraio

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Sanità: assunzione medici specializzandi, contenuti per gli accordi Regioni-Università

(Regioni.it 3785 - 25/02/2020) Per poter dare seguito all’assunzione dei medici specializzandi utilmente inseriti nelle graduatorie di concorso pubblico è necessario completare il quadro giuridico di riferimento (delineato dalla L. 145/2018) con l’adozione degli appositi accordi tra Regioni e Province autonome e le Università degli Studi. Per questo motivo la Conferenza delle Regioni, nella riunione del 20 febbraio ha approvato un documento che delinea  taluni contenuti minimi ed omogenei, atti a garantire uniformità e coerenza in tutto il territorio nazionale. Sono stati pertanto predisposti cinque passaggi che si ritengono fondamentali e rispetto ai quali ogni Regione/Provincia autonoma potrà anche effettuare le opzioni proposte in base alle proprie esigenze nonché in relazione alle necessità degli Atenei di riferimento.
Il documento ( che si seguito si riporta integralmente) è stato inviato dal Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, a tutti i Presidenti e agli Assessori alla salute delle Regioni e delle Province autonome.
Contenuti minimi atti a dare uniformita’ al testo di accordo regione/provincia autonoma e universita’ per l'assunzione di specializzandi medici ex l. 145/2018
Il comma 547 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, di conversione con modificazioni del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 stabilisce che:
- i medici iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso al Servizio sanitario regionale e collocati in graduatoria separata;
- le aziende e gli enti del SSR possono procedere fino al 31 dicembre 2021 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di coloro che sono collocati nella graduatoria;
- i medici specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico si applicano le disposizioni del CCNL del personale della dirigenza medica e veterinaria del SSN;
- gli specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e al conseguimento del diploma di specializzazione il rapporto di lavoro si trasforma da tempo determinato a tempo indeterminato;
- con accordi tra le Regioni/Province autonome e le Università sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria.
 Al fine di poter dar seguito all’assunzione dei medici specializzandi utilmente inseriti nelle graduatorie di concorso pubblico è necessario completare il quadro giuridico di riferimento delineato dalla L. 145/2018 con l’adozione degli appositi accordi tra Regioni e Province autonome e le Università degli Studi.
 Stante il contenuto delle disposizioni normative che lasciano ampi spazi di intervento, si ritiene opportuno che gli accordi contengano taluni contenuti minimi ed omogenei, atti a garantire uniformità e coerenza in tutto il territorio nazionale.
 Sono stati pertanto predisposti cinque passaggi che si ritengono fondamentali e rispetto ai quali ogni Regione/Provincia autonoma potrà anche effettuare le opzioni proposte in base alle proprie esigenze nonché in relazione alle necessità degli Atenei di riferimento.
 

1.      L’Università riconosce le attività formative pratiche svolte dal medico specializzando nell’azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell’intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione.

2.      L’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale è effettuata dalle aziende sanitarie le cui strutture operative sono accreditate ed inserite nella rete formativa delle scuole di specializzazione, ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 368/1999.

ULTERIORI POSSIBILI SPECIFICAZIONI

a.       nelle more dell’ampliamento della rete formativa delle scuole di specializzazione, l’assunzione può essere disposta anche dalle aziende sanitarie le cui strutture operative non sono accreditate ma che tuttavia posseggono i requisiti previsti dall’allegato 1 del D.I. 13 giugno 2017, n. 402, attestati dal direttore sanitario e previo parere positivo del Consiglio della scuola di pertinenza, sulla base di un progetto di stage coerente con il percorso di formazione del medico specializzando assunto.

b.      in tutti i casi in cui la struttura operativa non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto il medico in formazione, si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1 al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso dovrà essere redatto, a cura del consiglio della scuola stessa, entro 15 giorni dalla richiesta dell’azienda interessata, un progetto formativo individuale, da allegare al contratto di lavoro a tempo determinato, quale parte integrante del contratto stesso, attestante anche il grado di autonomia raggiunto dallo specializzando ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa.

3.   I medici specializzandi assunti dalle aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato.

ULTERIORI POSSIBILI SPECIFICAZIONI

a. in particolare, l’attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire periodicamente ed in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica ad opera del Consiglio della scuola, e non è necessariamente legata ai passaggi di anno. Essi andranno comunicati alle direzioni sanitarie delle aziende stesse e formalizzati in appositi documenti/procedure entro 15 giorni dalla richiesta formulata dalle stesse direzioni sanitarie.
b. le aziende sanitarie presso le quali i medici in formazione sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici della struttura nominati dalla scuola, nelle forme indicate dall’Università d’intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse. Il tutor nel corso dell’incarico stabilisce, sulla base delle competenze acquisite dallo specializzando e certificate secondo le modalità stabilite dalla scuola, le attività assistenziali che il medico può via via svolgere in autonomia secondo quanto in questo senso attestato dalla scuola stessa, ferma restando la necessità per il tutor stesso di intervenire tempestivamente in caso di necessità.

4. Lo specializzando medico svolge, nell’azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 30-32 ore settimanali dedicate all’attività lavorativa e all’attività formativa pratica. L’attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo,

ULTERIORI POSSIBILI SPECIFICAZIONI

a. è svolta periodicamente, secondo la programmazione del Consiglio della Scuola, al fine di garantire continuità nell’erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.
b. le relative ore sono concentrate dall’Università in un unico periodo da svolgersi mensilmente o comunque periodicamente al fine di garantire continuità nell’erogazione delle prestazioni assistenziali da parte del medico specializzando assunto, nonché una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto.

5. Il trattamento economico del medico specializzando è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese,   assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN:

- stipendio tabellare;

- indennità di specificità medica;

- indennità di esclusività;

- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;

- retribuzione di risultato, ove spettante;

- retribuzione di posizione in relazione all’eventuale incarico conferito.

 



( red / 25.02.20 )
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Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Proprietario ed Editore: Cinsedo - Centro Interregionale Studi e Documentazione
Direttore responsabile: Stefano Mirabelli
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Redazione: tel. 064888291 - fax 064881762 - email redazione@regioni.it
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Progetto grafico: Stefano Mirabelli, Giuseppe Schifini
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