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Regioni.it

n. 3808 - venerdì 27 marzo 2020

Sommario
- Conferenza Regioni il 31 marzo
- Coronavirus: l'Europa ancora non decide
- Coronavirus: ancora emergenza, la situazione in Lombardia
- Coronavirus: aumentano i posti letto e le mascherine
- Coronavirus: bando per 500 infermieri volontari
- Prestazioni termali: avvio processo dematerializzazione di prescrizione ed erogazione

Documento della Conferenza delle Regioni del 12 marzo

+T -T
Prestazioni termali: avvio processo dematerializzazione di prescrizione ed erogazione

(Regioni.it 3808 - 27/03/2020) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 12 marzo in videoconferenza, ha approvato un documento per avviare il processo di dematerializzazione per la prescrizione e l’erogazione delle prestazioni termali, senza che si modifichino le indicazioni in materia di appropriatezza.
Si prevede quindi l'attuazione dell’Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019-2021, avviando il processo di dematerializzazione. 
Il documento è stato trasmessoai ministeri competenti per l’avvio del necessario confronto, chiedendo pertanto il rinvio del punto durante i lavori della Conferenza Stato-Regioni svoltasi sempre in modalità di videoconferenza nella giornata del 12 marzo.
Si riporta di seguito il testo della "proposta della Conferenza delle Regioni".

Proposta di implementazione ricetta dematerializzata per la prescrizione e l’erogazione delle prestazioni termali

La prescrizione di prestazioni termali erogate a carico e per conto del SSN, avviene mediante ricettario del SSN e fino ad ora si è utilizzata la ricetta cartacea, cd “ricetta rossa”.
Lo scopo di tale documento è prendere in esame gli interventi necessari al fine di avviare il processo di dematerializzazione per la prescrizione e l’erogazione delle prestazioni termali.
A questo scopo, occorre premettere che l’utilizzo della ricetta dematerializzata non andrà a modificare le indicazioni in materia di appropriatezza prescrittiva ed erogativa, già previste dalla normativa vigente, non ultimo il DPCM 12 gennaio 2017 (nuovi LEA), ma consentirà piuttosto di mettere a punto i processi di verifica dell’appropriatezza e di controllo della spesa che il flusso DEMA si prefigge anche per gli altri ambiti per cui viene applicato.
Normativa di riferimento:
Legge di riordino del settore termale 24.10.2000 n. 323
Intesa Stato Regioni del 9 Febbraio 2017: triennio 2016-2018
DPCM 12 Gennaio 2017
Intesa Stato Regioni del 17 ottobre 2019: triennio 2019-2021
Al fine di gestire il percorso prescrizione/erogazione delle prestazioni termali mediante il flusso della ricetta dematerializzata, occorre quindi valutare le due componenti principali che sono coinvolte:
Informatica/tecnologica Organizzativa/clinica
COMPONENTE INFORMATICA e TECNOLOGICA
Flusso ricetta DEMATERIALIZZATAà
Per quanto riguarda il flusso, l’attuale flusso della ricetta dematerializzata in uso per le prestazioni specialistiche è sufficiente a gestire la prescrizione termale, con gli opportuni adeguamenti ai campi, ed ai relativi controlli fra essi, come proposto di seguito.
Innanzitutto, per distinguere la tipologia di flusso le regioni concordano sull’adozione della presente soluzione:
Individuare un nuovo codice branca (si propone il codice 98 – prestazioni termali che non risulta coincidere con altra codifica ad oggi esistente anche nelle regioni), al quale associare le prestazioni del nomenclatore delle prestazioni termali, e non prevedere invece modifiche al campo Tipo prescrizione, per minimizzare gli impatti sugli applicativi:

tipoPrescrizione

Valori ammessi in maniera esclusiva:

F: farmaceutica

P: specialistica*

Elemento obbligatorio

*Si chiede di modificare la descrizione del valore P in specialistica e cure termali
Attualmente le regioni inviano a SOGEI 3 tabelle per le prestazioni di specialistica ambulatoriale:
nomenclatore tariffario regionale transcodifica nazionale regionale catalogo regionale
Per le cure termali le regioni utilizzano il Nomenclatore nazionale senza alcuna modifica (tabella 1). Pertanto, non è necessaria alcuna tabella di transcodifica nazionale/regionale. Le regioni dovranno pertanto integrare l’attuale invio di cataloghi a Sogei con:
Catalogo delle prestazioni termali con codici e descrizione e la relativa correlazione ai codici del nomenclatore (vedi es tabella 2).
IMPLEMENTAZIONI TECNOLOGICHE
A fronte dell’introduzione del flusso sono previsti adeguamenti su applicativi di prescrizione. Ai fini dell’erogazione della ricetta dematerializzata occorre prevedere adeguamenti sugli applicativi delle strutture eroganti oppure l’alternativa dell’utilizzo del portale messo a disposizione da SOGEI.
COMPONENTE ORGANIZZATIVA
Il contenuto delle informazioni da rilevare, le regole di prescrizione ed erogazione, i controlli sull’appropriatezza prescrittiva che occorre prevedere sul nuovo flusso DEMA, afferiscono principalmente a questa sezione.
A tale scopo, alla luce della normativa che regola l’accesso alle prestazioni termali, è utile prendere in esame i campi della ricetta che sono funzionali alla gestione di questa fattispecie di prestazioni e valutarne le modifiche necessarie.
MEDICO PRESCRITTORE
Il paziente accede ai trattamenti termali con la prescrizione del proprio medico di medicina generale, del pediatra o dello specialista dipendente del SSN.
Cure termali per i lavoratori soggetti ad INPS (Inps paga i soggiorni presso alberghi convenzionati)
La domanda di cure termali va presentata alla Sede INPS di residenza del lavoratore entro il 31 dicembre di ogni anno. Sul modulo di domanda è già inserito un certificato sul quale il medico di fiducia del lavoratore deve indicare la malattia per la quale vengono chieste le cure termali.
Cure termali per gli infortunati INAIL
I lavoratori infortunati possono usufruire delle cure previste dalla normativa vigente a carico dell'Ente, previa sottoposizione a verifica da parte del medico dell'INAIL, la cui richiesta deve essere effettuata secondo le procedure previste da INAIL.
 
PRESTAZIONI AMMESSE
I campi del flusso attualmente esistenti andranno integrati come segue:

codProdPrest

Il campo può contenere:

- Codice prodotto farmaceutico (AIC) nel caso di prescrizione di farmaco con nome commerciale;

- Codice prestazione specialistica secondo il tariffario della regione del medico prescrittore. Si veda apposita nota di seguito per la spiegazione (***) Impostazione dei codici nomenclatore, catalogo e relative descrizioni per le prestazioni specialistiche)

Flusso terme: Cod prest termale prescritta

descrProdPrest

Descrizione testuale:

- della prescrizione farmaceutica come da Prontuario terapeutico,

- della prestazione specialistica. Si veda apposita nota di seguito per la spiegazione (***) Impostazione dei codici nomenclatore, catalogo e relative descrizioni per le prestazioni specialistiche)

Il contenuto di tale campo è ciò che verrà visualizzato dall’erogatore.

Flusso terme: descrizione prest termale prescritta

codCatalogoPrescr

Il campo, da utilizzarsi unicamente per prescrizioni specialistiche, deve contenere il codice del catalogo regionale della prestazione prescritta.

Si veda apposita nota di seguito per la spiegazione (***) Impostazione dei codici nomenclatore, catalogo e relative

descrizioni per le prestazioni specialistiche)

Flusso terme: cod prestazione termale di catalogo regionale

(***) Impostazione dei codici nomenclatore, catalogo e relative descrizioni per le prestazioni specialistiche:
Ai fini dell’impostazione dei codici e delle descrizioni delle prestazioni specialistiche prescritte dal medico, viene illustrato come valorizzare i relativi campi:
codProdPrest: deve obbligatoriamente contenere il codice della prestazione secondo il nomenclatore regionale delle prestazioni; codCatalogoPrescr: deve contenere il codice della prestazione secondo il catalogo regionale unico delle prestazioni. Tale codice del catalogo deve avere corrispondenza con quello del nomenclatore regionale inserito in codProdPrest. I codici nomenclatore e catalogo possono coincidere o meno tra di loro. Il codice del catalogo regionale deve rappresentare il massimo livello di dettaglio con cui può essere identificata una prestazione; descrProdPrest: deve obbligatoriamente contenere la descrizione testuale più particolareggiata possibile della prestazione, in modo che sia inequivocabile per la struttura cosa erogare: per tale motivo la descrizione con cui valorizzare tale campo è quella del catalogo regionale delle prestazioni, che per scelta regionale può anche coincidere con quella del nomenclatore regionale
I campi del flusso DEMA-erogato andranno integrati come segue:

codProdPrestErog

Codice AIC del farmaco effettivamente erogato

Oppure

Codice della prestazione specialistica effettivamente erogata, come da nomenclatore regionale

Flusso terme: Cod prest termale erogata

descrProdPrestErog

Descrizione AIC del farmaco effettivamente erogato

Oppure

Descrizione della prestazione specialistica effettivamente erogata, come da nomenclatore regionale / catalogo regionale

Flusso terme: descrizione prest termale erogata

A questo proposito quindi si definisce che:
I codici nazionali delle prestazioni termali incluse nei LEA (nomenclatore nazionale cure termali) sono quelli previsti in tabella 1, che quindi saranno utilizzati per la compilazione dei campi “codProdPrest”,
I codici e le descrizioni del catalogo regionale saranno inviati a SOGEI da ciascuna regione come già accade per le prestazioni specialistiche (come esemplificato in tabella 2), e saranno utilizzati per valorizzare i campi “codCatalogoPrescr” e “descrProdPrest” per il flusso DEMA prescritto ed i campi “codProdPrestErog”descrProdPrestErog” per il flusso DEMA erogato.
Nota bene: Per quanto riguarda la prestazione, è utile un approfondimento riguardo alla possibilità di sostituire la prestazione prescritta, con una diversa in sede di erogazione e di chiusura del flusso DEMA. I Campi codice e descrizione prestazione nei due flussi DEMA prescritto ed erogato sono distinti e possono essere diversi. Questa possibilità è prevista ed utilizzata per le prestazioni specialistiche, e si ritiene opportuno renderla possibile anche per le prestazioni termali, ponendo limiti a tale sostituzione, definiti da necessità di tipo clinico. A questo scopo si evidenzia che a brave sarà predisposta una tabella di correlazione con le sostituzioni ammesse, e sarà inviata in un secondo momento al MEF.
Si specifica che per l’effettuazione di cure termali che richiedano specifici esami clinico-diagnostici, le Aziende termali possono tenere validi gli esami effettuati dagli assistiti, per indicazioni diverse da quelle connesse alle terapie termali, purché non antecedenti i 90 giorni dalla data di accettazione presso lo stabilimento termale
QUANTITÁ
La validità della ricetta di prescrizione di cure termali è l’anno solare (365 giorni) ferma restando l’erogabilità di un solo ciclo di cure termali nell’anno legale (1° gennaio-31 dicembre)
Fanno eccezione i cittadini in possesso di certificazione di invalidità che possono usufruire di due cicli all’anno (vedi tabella 4).
Si ricorda infatti che l’erogazione è garantita nel limite di un ciclo annuo di prestazioni, fatta eccezione per gli invalidi di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordi e degli invalidi civili che possono usufruire di un secondo ciclo annuo per il trattamento della patologia invalidante (Art 20, c.2, DPCM 2017 Nuovi LEA).
La tabella 4 elenca categorie di pazienti che hanno diritto ad usufruire di un secondo ciclo di cure all’anno, declinate per i singoli codici di esenzione, ed agli eventuali ticket richiesti sui quali si chiede un parere risolutorio da parte del Ministero della Salute.
NB: Ai fini del riconoscimento del diritto ad usufruire del secondo ciclo, si propone di utilizzare il codice esenzione per tracciare i pazienti, a partire dalle informazioni anagrafiche. A tale proposito si evidenzia la criticità legata ad una categoria di pazienti che non hanno un codice di esenzione utile a tale scopo, ovvero:
- gli invalidi con riduzione della capacità lavorativa compresa tra 1/3 e 2/3
- gli invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5° (senza pensione diretta vitalizia)
In questo caso si propone l’introduzione di un codice di condizione ad hoc (ad esempio C99 e C98) che non dà diritto al riconoscimento dell’esenzione ma consente di tracciare i pazienti al pari di quelli già in possesso di un codice esenzione.
Occorre evidenziare che ad un ciclo di cure previsto come massimale annuo corrisponde esattamente uno dei codici prestazione elencati in tabella 1, quindi ad un ciclo non possono afferire più codici prestazione.
Ogni prescrizione può contenere al massimo un ciclo, infatti anche qualora il cittadino abbia diritto a due cicli annuali le prescrizioni devono avvenire in maniera separata.
Ne deriva che per le prestazioni termali la quantità non può mai essere superiore a 1 ciclo.
Allo scopo di non consentire la prescrizione di un ciclo di cure per cittadini che abbiano già usufruito dei cicli consentiti nell’anno, si ritiene utile implementare meccanismi sugli applicativi di prescrizione che verifichino la precedente erogazione di un ciclo nel medesimo anno solare. Occorre comunque tenere presente che il solo controllo all’interno del flusso DEMA non è sufficiente a garantire l’effettiva rispondenza alla norma (ad esempio nel caso in cui una delle due prescrizioni avvenga con ricetta rossa per diversi motivi), pertanto occorre stabilire la modalità più opportuna per perseguire l’obiettivo (esempio autocertificazione in sede di erogazione)
NUMERO DI SEDUTE
Le prestazioni termali sono prestazioni prescrivibili a ciclo, dove ogni ciclo prevede un numero massimo di sedute erogabili. Il numero delle sedute deve essere previsto in un campo della ricetta, distinto rispetto al campo della quantità, per consentire in fase di erogazione di chiudere l’erogato con l’esatto numero di sedute effettivamente eseguite, che non necessariamente corrisponde a quelle prescritte, ma potrebbe essere inferiore.
Il flusso DEMA-erogato prevede il campo:

quantitàErogata

Quantità effettivamente erogata

Il valore indica per l’erogazione specialistica l’effettivo numero di prestazioni erogate (attenzione: per le prestazioni cicliche, inserite dal medico come numero di cicli da n sedute, è indicato l’effettivo numero di sedute erogate)

NB: Al fine di tracciare correttamente il numero di prestazioni prescritte ed erogate ed il numero di sedute effettivamente erogate, si ritiene opportuna l’integrazione dei tracciati (prescritto ed erogato) con il campo “NumeroSedute”, così come previsto per le prestazioni cicliche di specialistica ambulatoriale.
A tal proposito si ritiene necessario considerare la possibilità di chiudere l’erogazione anche parziale di una ricetta, passato un tempo di 60 giorni dall’inizio del ciclo, laddove il cittadino non si presenti agli appuntamenti previsti e non completi il ciclo.
QUESITO DIAGNOSTICO (CONDIZIONI DI EROGABILITÁ)

codDiagnosi

Codice diagnosi o del sospetto diagnostico secondo la codifica ICD9-CM.

Regole di compilazione dei campi codDiagnosi e descrizioneDiagnosi per ricette specialistiche:

ciascuno dei due campi può essere compilato in alternativa all’altro, oppure possono essere compilati entrambi.

Quindi si può avere:

- solo codDiagnosi compilato,

- solo descrDiagnosi compilato,

- codDiagnosi e descrDiagnosi compilati entrambi.

Per tutte le prescrizioni specialistiche la compilazione di almeno uno dei due campi è obbligatoria.

Obbligatorio x specialistica

Obbligatorio x cure termali

descrizioneDiagnosi

Obbligatorio x cure termali

La prescrizione e l’erogazione dei cicli di cure termali sono sottoposte alla presenza di alcune condizioni cliniche, in assenza delle quali la prestazione non è erogabile in regime SSN, e quindi non prescrivibile su ricetta rossa o dema.
Al fine di garantire la corretta prescrizione ed erogazione di queste prestazioni in ambito SSN, occorre prevedere che il medico prescrittore indichi nel campo del Quesito diagnostico della ricetta tale condizione.
A tal fine si definisce che l’elenco delle condizioni previste sia quello dell’allegato 1 dell’accordo nazionale per l’erogazione di prestazioni termali, triennio 2019-2021, e a tale elenco si applica una codifica univoca riportata in tabella 3.
COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA
Per il ciclo di cure termali è prevista la partecipazione alla spesa di euro 55,00, salvo ticket integrativi regionali.
Per i cittadini parzialmente esenti è previsto il pagamento di una quota fissa di 3,10 euro, salvo ticket integrativi regionali. Per i cittadini totalmente esenti non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa, salvo ticket regionali (Le condizioni che danno diritto all’esenzione sono evidenziate in tabella 4)
I campi del flusso che si propone di utilizzare sono quindi

quotaFissa

Ammontare della quota fissa che l’assistito deve pagare per le prestazioni specialistiche secondo normativa nazionale e

Impostato dall’erogatore solo per ricette di specialistica.

Per l’indicazione della quota fissa di 3,10 euro

Franchigia

Ammontare della franchigia che l’assistito deve pagare per le prestazioni specialistiche

Impostato dall’erogatore solo per ricette di specialistica.

Per l’indicazione del ticket di 55 euro
Che in caso di esenzione totale potranno assumere entrambi valore 0 (Zero)
Su questi campi dovranno essere previsti i controlli relativi alla congruenza con il codice esenzione o codice fascia/condizione, presenti nei seguenti campi:

CodEsenzione

Codice esenzione riportato in ricetta

nonEsente

Campo che indica se l’assistito è esente oppure no.

Valori ammessi:

null”= ricetta per assistito esente, 1= ricetta per assistito non esente.

reddito

Campo che indica se l’assistito è esente per reddito oppure no.

Valori ammessi:

“null”= ricetta per assistito non esente per reddito; 1= ricetta per assistito esente per reddito


Roma, 12 marzo 2020

Link al documento della Conferenza delle Regioni del 12 marzo 2020: Proposta di implementazione ricetta dematerializzata per la prescrizione e l’erogazione delle prestazioni termali




( red / 27.03.20 )
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Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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Direttore responsabile: Stefano Mirabelli
Capo redattore: Giuseppe Schifini
Redazione: tel. 064888291 - fax 064881762 - email redazione@regioni.it
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Progetto grafico: Stefano Mirabelli, Giuseppe Schifini
Registrazione r.s. Tribunale Roma n. 106, 17/03/03

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