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Regioni.it

n. 3886 - martedì 21 luglio 2020

Sommario
- Accordo Governo-Regioni su minori entrate
- Soddisfazione Governo su accordo minori entrate Regioni
- Fondi Ue per rilancio Europa
- Minori entrate: documento Regioni di proposta di accordo
- Anticipo saldi estivi
- Irap: accordo su recupero minori entrate

Documento della Conferenza Regioni del 25 giugno

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Minori entrate: documento Regioni di proposta di accordo

Documento approvato nella Conferenza Regioni del 25 giugno propedeutico all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio

(Regioni.it 3886 - 21/07/2020) Sulle minori entrate la Conferenza delle Regioni del 25 giugno, che si è svolta in modalità videoconferenza, ha rapprovato un documento propedeutico all'Accordo che è avvenuto in sede diConferenza Stato-Regioni il 20 luglio. E' la proposta di accordo che è stata sottoposta all'attenzione del Governo.
Di seguito il documento approvato.

Proposta di accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra governo e regioni a statuto ordinario per assicurare le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni regionali per l’anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connesse all’emergenza pandemica da covid-19
VISTI:
− l’articolo 119 della Costituzione che prevede che i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio e che pertanto gli enti territoriali non possono finanziare spesa corrente con debito;
− la legge 24 dicembre 2012, n. 243, in particolare gli articoli 9 e 10 riguardanti rispettivamente l’obbligo del rispetto dell’equilibrio dei bilanci e i limiti del ricorso all'indebitamento da parte da parte degli enti territoriali consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dalla legge dello Stato, non potendo fare deficit;
CONSIDERATO il concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario per il settore non sanitario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e di cui all'articolo l, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tenuto conto degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 103 del 2018 e della legge 145/2018 per cui le Regioni a statuto ordinario contribuiscono agli obiettivi di finanza pubblica per circa 13,8 mld e sono tenute a addirittura a conseguire un avanzo (oltre al pareggio) pari a 837,8 milioni per l’anno 2020;
PRESO ATTO degli effetti dell’emergenza COVID-19 che hanno determinato una perdita di gettito relativa alle entrate regionali, che in assenza di adeguate misure di compensazione determineranno alternativamente o congiuntamente la scelta di: a) ridurre la spesa corrente, compresi i livelli essenziali delle prestazioni anziché potenziare le proprie risposte contro la situazione emergenziale; b) attivare la leva fiscale, avviando misure restrittive di politica fiscale al contrario dello Stato (che così come ha indicato nel DEF 2020 intende utilizzare le risorse derivanti dal maggior indebitamento per realizzare interventi di potenziamento anche per le amministrazioni pubbliche “che sono chiamate a dare una efficace risposta alla situazione emergenziale” e che durante il graduale rientro del rapporto debito /PIL “misure restrittive di politica fiscale sarebbero controproducenti”); c) violare le norme per sugli equilibri dei bilanci e /o non rispettare gli obiettivi di finanza pubblica definiti;
CONSIDERATO che le Regioni devono approvare la legge di assestamento come previsto dal D.lgs 118/2011 entro il 31 luglio e che pertanto le stesse dovranno procedere alla riduzione della spesa iscritta a bilancio ben prima della conversione in legge del decreto legge 34/2020;
CONSIDERATA la stima delle minori entrate quantificata dalle Regioni a statuto ordinario in 2,010 miliardi di euro e la richiesta preventiva all’emanazione del decreto legge 34/2020 della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di costituire due fondi separati per le RSO e per RSS, stante la loro peculiarità giuridica e che l’eventuale stanziamento per tale finalità fosse suddiviso in maniera tale da rispettare la proporzione rispettivamente di 1/3 e 2/3;
VISTO l’articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che prevede, al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e alle Province autonome le risorse necessarie per l’espletamento delle sole funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione per l’anno 2020, in conseguenza della possibile perdita di entrate connesse all’emergenza COVID-19, un unico fondo per le Regioni a statuto ordinario e per le Autonomie speciali con una dotazione unica di 1,5 miliardi di euro per il 2020 e l’istituzione di un tavolo tecnico per esaminare le conseguenze connesse all’emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a finanziare le spese essenziali connesse alle sole funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione;
PRESO ATTO che il fondo previsto all’articolo 111 del decreto-legge 34/2020 ha uno stanziamento insufficiente rispetto alla stima della perdita di entrate delle Regioni a statuto ordinario oltreché essere unico per le stesse e per le Autonomie speciali;
CONSIDERATA la necessità di prevedere una copertura delle entrate regionali al fine di garantirne gli equilibri di bilancio oltreché della generalità delle spese regionali (ad esempio: il TPL; disavanzi in sanità);
CONSIDERATO che il Tavolo tecnico istituito ai sensi dell’art.111 “al fine di monitorare gli effetti dell’emergenza COVID-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa,” ha sulla base delle prime stime, preso atto che le minori entrate delle Regioni e Province autonome sono stimate intorno ai 3,250 miliardi a fronte di uno stanziamento del decreto-legge 34/2020 di 1,5 miliardi di euro e che sono stati presi in considerazione gli effetti delle mancate entrate su altri ambiti di fabbisogni di spesa indispensabili e legate all’emergenza oltre a quelli strettamente elencati nella norma, in coerenza con le decisioni prese sull’analogo tavolo MEF – Enti locali;
RITENUTO che il Tavolo tecnico istituito ai sensi dell’art.111 del decreto-legge 34/2020 debba proseguire i lavori nel corso dell’esercizio 2020 per monitorare gli eventuali ulteriori scostamenti fra le stime delle minori entrate e i gettiti effettivi di entrata e per aggiornare le stime anche sulla base della nota di aggiornamento al DEF 2020 al fine di assicurare gli equilibri dei bilanci delle Regioni;
GOVERNO E REGIONI A STATUTO ORDINARIO CONCORDANO:
1) di procedere al riparto del fondo di cui all’articolo 111 del decreto-legge 34/2020 nella proporzione 1/3 per le Regioni a statuto ordinario e 2/3 per le Autonomie speciali;
2) di ripartire la quota assegnata alle Regioni a statuto ordinario già disponibile in base all’art.111 del decreto-legge 34/2020 a legislazione secondo la seguente tabella entro il 30 giugno



3) di stimare la perdita di entrate per le Regioni a Statuto ordinario considerando tutte le entrate regionali secondo la seguente tabella:
4) di prevedere l’integrazione del fondo per le Regioni a statuto ordinario di 1,510 miliardi di euro per la copertura delle entrate regionali al fine di garantire gli equilibri di bilancio così da non prevedere misure restrittive della spesa in senso prociclico, nel primo provvedimento legislativo utile, con il seguente riparto:



5) di garantire gli importi relativi a Fondi perequativi e a compensazioni di minori entrate relative a legislazioni pregresse secondo i riparti già definiti, in particolare:
− ex Fondo perequativo legge 549/1995 – d.lgs 56/2000 (art. 56 del decreto-legge 124/2019) per € 2.508.947.616;
− contributo di cui all'articolo 8, comma 13, duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, a compensazione degli effetti sulle manovre regionali derivanti dalle agevolazioni IRAP di cui alla legge 190/2014, a decorrere dall'anno 2018 per € 384.683.000;
− compensazione trasferimenti soppressi d.lgs 56/2000 (compartecipazione IVA non sanità) € 423.591.286,00.
6) di abrogare il comma 3 dell’articolo 111 del decreto-legge 34/2020 in attuazione del principio della leale collaborazione dei rapporti fra le amministrazioni e stante tutti gli strumenti tecnici già a disposizione del MEF, dei controlli previsti dagli organi costituzionali oltre che a quelli previsti dal dlgs.118/2011.

Link all'atto della Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio: Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra Governo e Regioni a Statuto ordinario per assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni regionali per l'anno 2020 in conseguenza della perdita di entrate connessa all'emergenza pandemica da Covid-19

( red / 21.07.20 )
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Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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