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Regioni.it

n. 3958 - mercoledì 25 novembre 2020

Sommario
- Pandemia: Bonaccini, valutare la condizione di equilibrio migliore
- Pandemia: Speranza, il 2 dicembre presento piano vaccini
- Consiglio dei ministri su statuto Sicilia e leggi regionali
- Smart working, l'esperienza delle Regioni durante l'emergenza Covid 19: seminario il 1° dicembre
- Emergenza Covid 19: la situazione del trasporto pubblico locale
- Trattamento accessorio del personale di aziende ed enti SSN: indicazioni applicative per incremento fondi

Documento della Conferenza delle Regioni del 22 ottobre

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Trattamento accessorio del personale di aziende ed enti SSN: indicazioni applicative per incremento fondi

(Regioni.it 3958 - 25/11/2020) La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 22 ottobre ha approvato un documento recante “Indicazioni applicative per l'incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale in relazione al disposto dell'art. 11, comma 1, del Decreto Legge n. 35/2019, convertito con la Legge n. 60/2019”.
Il testo è stato elaborato sulla base del parere n. 179877 del 1° Settembre 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e fornisce ulteriori indicazioni applicative circa l’incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in relazione al disposto dell’articolo 11, comma 1, del Decreto Legge n. 35/2019 secondo il quale il “limite, definito dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.
Il documento è stato poi trasmesso a tutti i Presidenti ed Assessori alla salute delle Regioni e delle Province autonome al fine di consentire una omogenea applicazione della normativa nelle singole istuituzioni regionali.
Si riporta di seguito il testo i integrale del documento.
Indicazioni applicative per l’incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale in relazione al disposto dell’articolo 11, comma 1, del decreto legge n. 35/2019, convertito con la legge n. 60/2019
Con il presente documento, sulla base del parere n. 179877 del 1° Settembre 2020 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, vengono fornite ulteriori indicazioni applicative circa l’incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale delle Aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale in relazione al disposto dell’articolo 11, comma 1, del Decreto Legge n. 35/2019 secondo il quale il “limite, definito dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.
La previsione è basata sulla sostenibilità finanziaria della spesa per il personale, al fine di evitare che le nuove assunzioni si traducano in una penalizzazione della retribuzione accessoria del personale già in servizio garantendo l’invarianza del valore medio pro-capite della retribuzione accessoria del 2018.
L’avvio del meccanismo, come precisato alla lett. c) del parere citato, è in capo alla regione che, con riferimento agli Enti e Aziende del Servizio sanitario regionale, con proprio atto “in base ai disposti della norma, ripartisce tra le diverse aziende sanitarie, non necessariamente in modo proporzionale, le disponibilità finanziarie autorizzate dalle stessa”. Tale ruolo appare peraltro coerente con quanto previsto dalle “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche” dell’8 maggio 2018, ove al punto 7 viene previsto che “i PTFP delle Aziende e degli Enti del SSN sono approvati dalle rispettive regioni di appartenenza”.
Al fine di quantificare l’incremento del limite per ciascuna assunzione aggiuntiva, le norme in oggetto prevedono “l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, […], prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.
E’ necessario quindi rapportare le due seguenti grandezze:
I. fondo per la contrattazione integrativa 2018: nell’ammontare certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001, trasmesso ai fini della compilazione della Tabella 15 “Fondi per la contrattazione integrativa” del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto. Per l’individuazione delle voci da escludere può costituire un utile riferimento il parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n.257831 del 18 dicembre 2018 (tra le voci contemplate non dovranno peraltro essere prese in considerazione, oltre a quelle riferite allo specifico ambito degli enti locali, l’ultima tra quelle elencate, ossia “le risorse dei rinnovi CCNL destinati ai Fondi per il trattamento accessorio del personale”);
II. personale in servizio al 31 dicembre 2018: calcolato con riferimento al personale destinatario del fondo di cui al punto precedente, tenuto conto dell’effettivo apporto lavorativo nell’anno e dei periodi di assenza che non danno diritto di accesso alla retribuzione accessoria. Pertanto, per garantire la necessaria omogeneità rispetto al calcolo del personale in servizio nell’anno di riferimento, per la determinazione del personale suddetto:
a. non si terrà conto del personale in comando in uscita;
b. si terrà conto del personale in comando in entrata;
c. non si terrà conto del personale assente per aspettativa;
d. il personale in part time sarà considerato in ragione della percentuale dell’orario di lavoro effettivo.
Il calcolo così effettuato garantisce, come previsto dal parere n.179877 del 1° settembre 2020 stesso:
a. la misura dell’adeguamento del limite in aumento (in caso di personale in servizio maggiore rispetto a quello dell’anno 2018)
b. la salvaguardia del valore dei fondi 2016 originario, in caso di personale in servizio inferiore rispetto a quello 2018.
Il parere n. 179877 del 1° Settembre 2020 definisce peraltro anche la modalità con cui i fondi possono essere aumentati in corso d’anno a fronte di un’adeguata programmazione dei fabbisogni di personale.
La quantificazione del valore unitario va effettuata un’unica volta (in quanto la norma non prevede modifiche di tale misura) e distintamente per ciascuna categoria di personale interessata attese le differenze della retribuzione accessoria previste nei diversi fondi per il trattamento accessorio individuati per il personale dirigente dell’Area sanità dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 dicembre 2019 per il personale del comparto Sanità, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 maggio 2018 per il personale della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa che risponde, in attesa del rinnovo 2016-2018, al Contratto collettivo nazionale di lavoro del 6 maggio 2010.
La quantificazione del valore unitario va effettuata in relazione ai singoli fondi per area contrattuale, così da disporre di risorse sufficienti a garantire tutte le componenti del trattamento accessorio stesso.
Il valore unitario medio pro capite cui fare riferimento sarà sempre quello relativo all’esercizio 2018. Il personale a valere sui fondi 2018 costituirà la base di riferimento su cui operare i possibili aumenti dei fondi nel 2019. Allo stesso modo, il personale in servizio nel 2020 dovrà essere confrontato con il personale in servizio nel 2018.  L’anno di riferimento rispetto al quale calcolare possibili incrementi rimane sempre il medesimo a tutela di un meccanismo che non mira al consolidamento delle risorse all’interno dei fondi stessi ma che ha come obiettivo la garanzia del valore medio pro capite della retribuzione accessoria in caso di effettivo incremento del personale.
Gli eventuali incrementi relativi all’anno 2019, qualora non già effettuati, possono essere applicati con decorrenza 2020.
Ai fini della individuazione delle unità presenti nell’anno di riferimento (2019, 2020), si considera l’effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa: 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio. Pertanto, il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell’anno di riferimento.
Ciò premesso, la quantificazione dell’incremento di unità di personale in servizio nell’anno di riferimento è determinata, a seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza delle grandezze nei due anni oggetto di confronto.
Ove le unità in servizio nell’anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio nel 2018, il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 è adeguato in aumento, distintamente per ciascun fondo di ogni area contrattuale nella misura del numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio nel 2018 moltiplicato per il valore pro-capite dell’accessorio rilevato nel 2018 e calcolato secondo i criteri esposti.
Roma, 22 ottobre 2020



( red / 25.11.20 )
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