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Regioni.it

n. 3797 - giovedì 12 marzo 2020

Sommario
- Conte: nuove misure per combattere coronavirus
- Dpcm coronavirus: prime analisi del provvedimento
- Dpcm 11 marzo: "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"
- Istat: export regioni nel 2019
- Istat: dati su disoccupazione 2019
- Arcuri commissario anticoronavirus

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Dpcm 11 marzo: "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"

(Regioni.it 3797 - 12/03/2020) "Nessuno perderà il posto di lavoro per il coronavirus", assicura il ministro dell'Economa Roberto Gualtieri, spiegando che sarà potenziata "la cassa integrazione in deroga e il fondo di integrazione salariale per l'intero territorio nazionale e per tutti i settori produttivi, incluse le attività con meno di 5 dipendenti".
"Il bilancio dello Stato - garantisce Gualtieri- è pienamente in grado di sostenere lo sforzo", ma nel complesso Gualtieri si attende un "significativo rallentamento" dell'economia.
Di seguito il testo del provvedimento:
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull'intero territorio nazionale, le seguenti misure:
1) Sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita' individuate nell'allegato 1, sia   nell'ambito   degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri   commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attivita'. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
2) Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base   contrattuale,   che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto. Restano, altresi', aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
3) Sono sospese le attivita' inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2.
4)   Restano   garantiti,   nel   rispetto   delle     norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari,   assicurativi nonche'   l'attivita'   del  settore   agricolo,   zootecnico   di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, puo' disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attivita' strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attivita' indifferibili da rendere in presenza.
7) In ordine alle attivita' produttive e   alle   attivita' professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano sospese le attivita' dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
8) per le sole attivita' produttive si raccomanda altresi' che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attivita' produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
10) Per tutte le attivita' non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalita' di lavoro agile.
Allegato 1                       
COMMERCIO AL DETTAGLIO    
Ipermercati    
Supermercati    
Discount di alimentari    
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari    
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati    
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici    
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)   
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati    
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)    
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico    
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari   
Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione    
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici   
Farmacie    
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati   di medicinali non soggetti a prescrizione medica    
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati    
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale    
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici    
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia   
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento    
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini    
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet    
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione    
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono    
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Allegato 2                      
SERVIZI PER LA PERSONA    
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attivita' delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attivita' connesse 



 
Covid-19: D.P.C.M. 11 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020

 
Coronavirus, Conte firma il Dpcm 11 marzo 2020


[Ministero della Salute] #IORESTOACASA: dillo ai tuoi vicini!



( red / 12.03.20 )
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