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Regioni.it

n. 3960 - venerdì 27 novembre 2020

Sommario
- Pandemia: migliorano i dati in vista del nuovo Dpcm
- Bonaccini su riapertura scuole in presenza e nuova Ordinanza
- Ue: sì al riutilizzo di 737 milioni di euro di fondi per Calabria, Liguria ed Emilia-Romagna
- Consiglio di Stato su misure anti-coronavirus a scuola
- Kompatscher: semplificare i Fondi strutturali europei
- politiche formative e del lavoro - posizione unitaria della conferenza delle regioni
- Agricoltura: posizione sul fondo per la competitività delle filiere

Documento della Conferenza delle Regioni del 23 novembre

+T -T
politiche formative e del lavoro - posizione unitaria della conferenza delle regioni

(Regioni.it 3960 - 27/11/2020) DAL BOZZONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI
La Conferenza ha ratificato il documento

Applicazione del dpcm 3 novembre 2020 in materia di politiche formative e del lavoro - posizione unitaria della conferenza delle regioni e delle province autonome
 
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 ha disposto una serie di misure finalizzate al contenimento del contagio sul territorio nazionale. Alcuni passaggi del testo e l’assenza di alcune indicazioni puntuali in materia di politiche formative e del lavoro di competenza regionale, rendono difficoltosa e potenzialmente disomogenea sul territorio nazionale la corretta applicazione delle misure.
Al fine di garantire un’uniformità interpretativa e comunque assicurando il rispetto dello spirito del testo, la Conferenza delle Regioni ritiene opportuno definire una posizione unitaria in relazione ai punti seguenti, le cui motivazioni di dettaglio sono riportate in Allegato 1:
 
azioni per l’inclusione lavorativa e azioni per la transizione verso il lavoro delle persone con disabilità: va garantita la continuità di erogare anche in presenza i servizi a favore delle persone con disabilità, finalizzate all’inclusione sociale e lavorativa, che si realizzano in forma individuale (orientamento, tutoraggio), in gruppo (formazione, laboratori) o in impresa (stage e tirocini); offerta regionale di IEFP-IFTS e ITS: fermo restando il ricorso alla DID ovvero con una erogazione del 100% delle attività a distanza, è fatta salva la possibilità di realizzare in presenza le attività laboratoriali e gli stage in impresa, nel rispetto dei protocolli di sicurezza; offerta regionale per il conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale o di un certificato di competenze o di una abilitazione: fermo restando il ricorso alla DID ovvero con una erogazione del 100% delle attività a distanza, è fatta salva la possibilità di realizzare in presenza le attività laboratoriali e gli stage in impresa, nel rispetto dei protocolli di sicurezza; percorsi formativi per Operatore socio sanitario: ferma restando il ricorso alla DID ovvero con una erogazione del 100% delle attività a distanza, è fatta salva la possibilità di realizzare in presenza le attività laboratoriali e i tirocini nelle strutture e nei servizi socio sanitari e socio assistenziali, nel rispetto dei protocolli di sicurezza; esami per il rilascio di certificazioni qualifiche e diplomi professionali, certificati di competenza, certificati di specializzazione, diplomi di istruzione superiore e di tecnico superiore, abilitazioni: ferma restando la realizzazione a distanza in tutti i casi nei quali sia possibile senza pregiudizio delle garanzie di imparzialità della valutazione e pari opportunità di conseguimento delle certificazioni previste, è ammessa la realizzazione di specifiche prove in presenza (prove di laboratorio o tecnico pratiche) in analogia a quanto stabilito dall’Accordo 20/90/CR5/C9 del 21.5.2020 stipulato tra le Regioni e le Province Autonome consentendo la realizzazione delle prove in modalità “blended” tirocini non curricolari: ferma restando la realizzazione a distanza in tutti i casi nei quali le specificità dei contesti e le specifiche degli obiettivi lo consentano, va ammessa la possibilità di realizzazione in presenza nel rispetto dei protocolli di sicurezza; attività individuali dei servizi per il lavoro erogati dalle agenzie pubbliche e private: ferma restando l’ordinaria erogazione a distanza, va ammessa la possibilità di realizzazione in presenza a favore delle persone che non dispongono dei dispositivi/connettività/capacità per fruirne da per la formazione continua e permanente nel caso in cui i percorsi formativi, incluse le ore di esercitazione pratica, non richiedano il ricorso a risorse strumentali specifiche del contesto lavorativo potranno essere svolti a distanza. Invece nel caso in cui le ore di esercitazione/pratica richiedano specifiche risorse tecniche strumentali non sostituibili da ambienti digitali di simulazione fruibili a distanza, i percorsi formativi potranno essere realizzate in presenza, in analogia con quanto previsto per i percorsi IeFP, ITS, IFTS. Eventualmente solo i percorsi formativi che non prevedono in esito il conseguimento di una certificazione con valore pubblico potrebbero essere realizzati unicamente e per il 100% a
Roma, 23 novembre 2020
 
Allegato 1
 
AZIONI PER L’INCLUSIONE LAVORATIVA E AZIONI PER LA TRANSIZIONE VERSO IL LAVORO DELLE PERSONE DISABILI
Si ritiene che le misure per l’inclusione socio lavorativa rientrino in tali previsioni, che i citati “piani territoriali” siano costituiti dagli atti di programmazione e approvazione delle opportunità e che il protocollo applicabile sia quanto previsto dalle linee guida della formazione approvate dalla Conferenza delle Regioni.
 
Motivazioni: tale previsione deriva da quanto previsto dall’art. 1, comma 9, lett. s), ovvero "le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica. (Omissis) Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza (omissis) in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità  e con bisogni educativi speciali. E tutto ciò anche in considerazione di quanto disposto dall’art. 12 Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità che al comma 1 dispone che “Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio- assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
 
IEFP REALIZZATA DAGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
 
Gli Enti di formazione professionali accreditati del sistema regionale di IeFP adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività, dei percorsi finalizzati al rilascio di una qualifica professionale o di un diploma professionale, sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità, di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni regionali in materia.
Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dagli Enti di formazione professionali accreditati, fatte salve le attività di stage/tirocinio curriculare da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.
Le attività convittuali proseguono nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9, lettera oo) del DPCM per le attività ricettive, cioè “a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive”. I convittori e le convittrici potranno frequentare le attività didattiche in presenza nel caso in cui la scuola e il convitto siano posti nel medesimo edificio o in edifici contigui. Infatti, in questa circostanza l’eventuale passaggio alla didattica a distanza non recherebbe alcun beneficio alla salute pubblica, giacché gli studenti risiedono a pochi metri di distanza dalle aule. I semi-convittori e le semi-convittrici, frequenteranno a distanza le attività teoriche e potranno frequentare in presenza le attività di laboratorio.

Motivazione: il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, ai sensi dell'articolo 1 del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni, è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale (IeFP) e costituisce il secondo grado in cui si realizza, in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. Al fine di garantire le stesse opportunità e le medesime condizioni di fruizione a tutti gli studenti che frequentano i percorsi per l’assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 1, comma 9, lettera s e lettera t del Decreto del Presidente del Consiglio del 3 novembre 2020,
 
PERCORSI IFTS REALIZZATI DAGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE ACCREDITATI E APPROVATI CON ATTI REGIONALI E DEI PERCORSI REALIZZATI DALLE FONDAZIONI ITS
 
Si ritiene che al fine di garantire le stesse opportunità e le medesime condizioni di fruizione a tutti gli studenti, le stesse disposizioni si applichino ai percorsi IFTS realizzati dagli Enti di Formazione Professionale accreditati e ai percorsi delle Fondazioni ITS approvati con atti regionali che pertanto potranno essere realizzati con il ricorso alla DID prevendendo una erogazione al 100% a distanza fatte salve le attività e gli insegnamenti relativamente al primo anno di studi, le attività di laboratorio e gli stage.
 
Motivazioni: il DPCM non dispone nel merito. La nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione   e  di  formazione  del  Ministero  dell’Istruzione     del  5/11/2020                     premette  quanto  disposto dall’articolo 1, comma 9, lettera s) ovvero che “le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata” e prevede che “In via ordinaria, dunque, a far data dal giorno 6 novembre 2020 e sino al 3 dicembre, salvo ulteriori proroghe, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado e, in analogia, i percorsi di IeFP presso le istituzioni scolastiche, di ITS, di IFTS, i corsi di istruzione serale per gli adulti, adottano le misure previste in materia di autonomia didattica e organizzativa in modo che il 100 per cento delle attività sia svolto tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.” Prevede poi (dopo la disamina di altri elementi) che “Per quanto attiene i percorsi i cui piani degli studi e quadri orari prevedono esercitazioni pratiche e di laboratorio, entro cui annoverare tutte le attività di laboratorio caratterizzanti e non altrimenti esperibili, quali a mero titolo esemplificativo i laboratori coreutici e coreografici, resta salva la possibilità di svolgere in presenza tali attività didattiche, purché formalmente contemplate dai vigenti ordinamenti e nel rigoroso rispetto dei protocolli di sicurezza. Le istituzioni scolastiche sono chiamate responsabilmente a considerare che le predette attività, in special modo per le materie di indirizzo, costituiscono parte integrante e sostanziale dei curricoli e, non da ultimo, elemento dirimente sulla base del quale moltissimi studenti hanno scelto di frequentare gli specifici percorsi.”
In modo ulteriore la circolare del M.I. prot. 0020367 del 10 novembre 2020 fornisce le seguenti indicazioni in merito alle tematiche evidenziate:
Svolgimento delle attività formative e delle prove di verifica finale. “Le Fondazioni ITS provvedono allo svolgimento delle attività formative e delle prove di verifica finale dei corsi con modalità telematiche a distanza che garantiscano l’interazione video e vocale tra la commissione e l’allievo, con certificazione da parte del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 13 dell'Allegato B del DPCM 25 gennaio 2008, recante "Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori", secondo modalità da esso a sua volta specificamente ” Struttura delle prove di verifica finale e composizione delle Commissioni d’esame . “Sotto il profilo strutturale, per quanto concerne le prove di verifica delle competenze acquisite dagli allievi a conclusione dei percorsi formativi degli ITS, si ribadisce quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del
D.I. n. 713 del 16.09.2016, il quale prevede lo svolgimento di una prova scritta, di una prova teorico- pratica, e di una prova orale. Pertanto, ferma restando la struttura delle prove, si attribuisce alle

Fondazioni ITS, per il tramite del Comitato Tecnico-Scientifico, esclusivamente il compito di determinare le modalità di svolgimento ritenute più opportune in base alla evoluzione dello stato di emergenza sanitaria.”
Tirocini/stage aziendali ITS. “Le attività di tirocinio/stage aziendali previste all’interno dei percorsi ITS continuano a essere consentite a condizione che il soggetto ospitante sia in grado di garantire una organizzazione degli spazi tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore produttivo di riferimento, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, previste dal già citato Documento tecnico pubblicato dall’INAIL e dalla normativa sanitaria nazionale.”
FORMAZIONE PROFESSIONALE OVVERO PERCORSI AUTORIZZATI/APPROVATI CON ATTI REGIONALI PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA QUALIFICA PROFESSIONALE O DI COMPETENZE VALIDATE O CERTIFICATE, O DI UN CERTIFICATO DI COMPETENZE O DI UNA ABILITAZIONE CHE SI REALIZZANO RICORRENDO A TRE COMPONENTI: FORMAZIONI DI GRUPPO IN AULA, ATTIVITÀ PRATICHE DI LABORATORIO, STAGE IN IMPRESA.
 
Si ritiene che i percorsi finalizzati al rilascio di certificazioni e abilitazioni, siano assimilabili ai percorsi di istruzione per il rilascio di titoli di studio, e che pertanto possano essere realizzati con il ricorso alle medesime modalità, ovvero prevedendo una erogazione al 100% a distanza fatte salve le attività di laboratorio e di stage.
 
Motivazioni: La lettera s, comma 9, art. 1 del DPCM, con riferimento ai percorsi scolastici, prevede la possibilità di proseguire in presenza le attività pratiche e la possibilità di proseguire i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (formazione in impresa). La nota del Ministero ampia e prevede le stesse previsioni anche per IFTS e ITS.
 
ESAMI PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI (QUALIFICHE e DIPLOMI PROFESSIONALI, CERTIFICATI DI COMPETENZA, CERTIFICATI DI SPECIALIZZAZIONE, DIPLOMI DI ISTRUZIONE SUPERIORE e di TECNICO SUPERIORE, ABILITAZIONI)
 
Si ritiene che gli esami finalizzati al conseguimento di certificazioni o abilitazioni, così come i percorsi per l’acquisizione di una qualifica professionale del sistema di IeFP, possano essere realizzati anche in presenza al fine di garantire alle persone la conclusione dei percorsi e la spendibilità dei  titoli  per l’accesso al mercato del lavoro. Resta inteso che si prevederà la realizzazione a distanza per tutti gli esami per i quali sia previsto unicamente un colloquio o laddove le prove siano erogabili a distanza ovvero producano un risultato che possa essere chiaramente identificabile e osservabile anche a distanza. Dovrà inoltre essere verificata la disponibilità dell'attrezzatura tecnologica necessaria da parte di tutti gli studenti e garantita la possibilità per tutti gli allievi di svolgere l'esame in tale modalità.
Per gli esami finali previsti nei percorsi di formazione regolamentata si applica quanto previsto dall’Accordo tra le Regioni e le Province Autonome recante “Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria” del 21.05.2020 rep.20/90/CR5/C9.
 
Il DPCM cita gli esami unicamente al comma 9 lettera s “Sono altresì consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP”.
 
TIROCINI EXTRACURRICOLARI

Si ritiene che i tirocini non curricolari possano essere realizzati in presenza, fermo restando che potranno essere realizzati ricorrendo anche a modalità a distanza in tutti i casi nei quali le specificità dei contesti e le specifiche degli obiettivi lo consentano.
 
SERVIZI PER IL LAVORO EROGATI DALLE AGENZIE PUBBLICHE E PRIVATE
Si ritiene che le attività individuali possano essere realizzate anche in presenza, al fine di garantire pari opportunità di fruizione a tutte le persone, e che pertanto le stesse siano erogate a distanza fatta salva la possibilità di erogazione in presenza a favore delle persone che non dispongono dei dispositivi/connettività/capacità per fruirne da remoto fermo restando che saranno prioritariamente erogati a distanza.
 
PERCORSI FORMATIVI PER OPERATORI SOCIO SANITARI
Si ritiene che i tirocini curricolari per Operatore socio sanitario, possano proseguire nella modalità in presenza analogamente a quanto disposto dal DPCM 3/11/2020 per i tirocini delle professioni sanitarie e mediche, assicurando la possibilità di completare il percorso formativo e consentire l’immissione di operatori qualificati nei servizi in gravissima sofferenza.
 
PERCORSI DI FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE
 
Tenuto conto di quanto disposto dal DPCM, tutti i percorsi formativi, incluse le ore di esercitazione/pratica che non richiedano il ricorso a risorse strumentali specifiche del contesto lavorativo di cui al piano formativo aziendale approvato, potranno essere realizzati unicamente e per il 100% a distanza.
 
Inoltre, nel rispetto delle misure previste in ottica di contrasto al COVID-19 e dei protocolli aziendali esistenti, le ore di esercitazione/pratica che richiedano specifiche risorse tecniche strumentali non sostituibili da ambienti digitali di simulazione fruibili a distanza,  potranno  essere  realizzate  in  presenza, in analogia con quanto previsto per i percorsi IeFP, ITS, IFTS.


Link al documento approvato della Conferenza delle Regioni del 23 novembre: Applicazione del dpcm 3 novembre 2020 in materia di politiche formative e del lavoro - posizione unitaria della conferenza delle regioni e delle province autonome



( red / 27.11.20 )
Regioni.it

Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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