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Regioni.it

n. 4032 - mercoledì 24 marzo 2021

Sommario
- Conferenza delle Regioni il 25 marzo alle 11.00:prime valutazioni del DL Sostegni
- Draghi: vaccinare più persone possibile, nel più breve tempo
- Pandemia: serve rispetto forniture vaccini
- Il Decreto Legge Sostegni in G.U.: la scheda di lettura elaborata dalla Segreteria della Conferenza delle Regioni
- Ue revisiona l'autorizzazione all'esportazione dei vaccini
- Web talk il 26 marzo: "Mobilità sostenibile e intelligente. La Strategia della Commissione europea"

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Il Decreto Legge Sostegni in G.U.: la scheda di lettura elaborata dalla Segreteria della Conferenza delle Regioni

Publicato anche un dossier dell'Agenzia delle entrate

(Regioni.it 4032 - 24/03/2021) Il Decreto Legge 2 marzo 2021, n. 41 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19" è stato pubblicato il 22 marzo sulla Gazzetta Ufficiale del 22 marzo (Serie generale n.70). La Segreteria della Conferenza delle Regioni, anche in vista della riunione di domani 25 marzo, ha elaborato una scheda di lettura di sintesi (che si riporta di seguito) delle disposizioni contenute nel DL sostegni.
"Una platea più ampia di beneficiari, nuovi criteri di calcolo con percentuali di contributo più elevate, possibilità di scegliere la modalità di erogazione, un modello snello e semplice da compilare: sono queste le principali novità del nuovo contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici previsto dal decreto “Sostegni”, la misura varata dal Governo che contiene una serie di interventi di sostegno alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai professionisti a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19", lo scrive Ernesto Maria Ruffini, Direttore dell’Agenzia delle entrate, nella introduzione della guida intitolata "Contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni". Un dossier elaborato "Per rendere più agevole la presentazione delle domande" che "contiene un kit con le regole e i suggerimenti per un accesso semplice e sicuro al nuovo beneficio".

Principali disposizioni contenute nel Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”

Scheda di sintesi

Elaborazione: Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

 

Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”

Il Decreto Legge in oggetto cd. Decreto “Sostegni”, approvato nella seduta n. 8 del 19 marzo 2021 del Consiglio dei Ministri e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22/03/2021, interviene con uno stanziamento di 32 miliardi di euro ed introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali connesse all'emergenza Covid-19, al fine di potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e di contenere l’impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate. L’obiettivo è quello di assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni, calibrato secondo la tempestività e l’intensità di protezione che ciascun soggetto richiede.

 

Si riportano, di seguito, le principali disposizioni contenute:

 

Art. 1 (Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA)

Si prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti titolari di partita IVA che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Rientrano, quali possibili beneficiari anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali ad eccezione dei soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della disposizione medesima, di coloro che hanno attivato la partita IVA dopo tale data, degli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR e degli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.

Il contributo spetta ai soggetti con ricavi e compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 se l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019. Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del predetto requisito.

L’importo del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 e quello del 2019, pari al: a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro; b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro; c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro; d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

In ogni caso, l’importo del contributo non può essere superiore a 150 mila euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. A scelta del contribuente, il contributo può essere erogato come contributo diretto, oppure riconosciuto sotto forma di credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24 e lo stesso non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

Il comma 10 interviene sul comma 1 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 127 del 2015, al fine di disporre che l’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA da parte dell’Agenzia delle entrate è rinviato alle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021 (cd. Fatturazione elettronica).

Il comma 11 prevede l’abrogazione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi 14-bis e 14-ter, del DL n. 137/2020, in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. Inoltre si interviene a circoscrivere il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ai Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei Comuni stessi.

 

Art. 2 (Misure di sostegno ai Comuni montani)

Si prevede l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l’anno 2021 destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni montani che, nell’anno 2019, abbiano registrato presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. E' previsto l'emanazione di un decreto del Ministro per il Coordinamento di iniziative nel settore del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per il riparto delle risorse.

 

Art. 3 (Fondo autonomi e professionisti)

Si dispone un incremento, pari a 1.500 milioni di euro, della dotazione finanziaria iniziale del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019 (articolo 1, comma 20, della legge n. 178/2020). La platea dei beneficiari del presente esonero è costituita dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, nonché dagli iscritti alle gestioni speciali dell’Ago.

 

Art. 4 (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e annullamento dei carichi) 

Si dispone l’ulteriore proroga del termine della sospensione di cui all’art. 68 del DL n. 18/2020, avente ad oggetto i termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, differendola dal 28 febbraio al 30 aprile 2021. Si prevede che il versamento delle:

rate scadenti il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio e 30 novembre 2020 possa essere effettuato integralmente entro il 31 luglio 2021; rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 possa essere effettuato integralmente entro il 30 novembre 2021.

A tali versamenti si applicano le disposizioni -dettate per la “rottamazione-ter” dall’art. 3, comma 14-bis, del DL n. 119/2018 e richiamate, in materia di “saldo e stralcio”, dal comma 198 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 - ai sensi delle quali l’effetto di inefficacia delle predette definizioni per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata non si produce nei casi di tardività non superiore a cinque giorni.

In considerazione dell’ampliamento del periodo di sospensione, si introducono i conseguenti adeguamenti della disciplina della proroga dei termini di decadenza e prescrizione, relativa ai carichi affidati all’agente della riscossione durante tale periodo, contenuta nel comma 4-bis dell’art. 68 del DL n. 18/2020.

Infine, nel comma 3 si dispone che siano automaticamente annullati tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000,00 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi nelle definizioni di cui all’art. 3 DL n. 119/2018, all’art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018. L’annullamento è effettuato alla data del 30.04.2021 per consentire gli adeguamenti tecnico-informatici e contabili necessari ad effettuare le relative operazioni.

 

Art. 5 (Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19)

Le disposizioni sono volte a sostenere gli operatori economici che hanno subito consistenti riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020 in conseguenza degli effetti economici derivanti dal perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, è prevista la possibilità di definire in via agevolata le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. In particolare, la misura interessa i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che hanno subito una riduzione maggiore del 30 per cento del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente, e consiste nell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del d.P.R. n. 633/1972.

 

Art. 6 (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

Si dispone un’autorizzazione di spesa pari a 600 milioni di euro per l’anno 2021, destinata consentire che, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disponga, con propri provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche per le imprese.

 

Art. 7 (Disposizioni finanziarie relative a misure di integrazione salariale)

Si dispone la rideterminazione degli stanziamenti relativi ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e alla legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

Art. 8 (Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

Si dispone per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 la possibilità di richiedere fino a 13 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) con causale "emergenza COVID-19" (art. 19 e 20 del D.L. 18/2020), da utilizzare tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021, senza il pagamento di alcun contributo addizionale. Si prevede, inoltre, la possibilità di richiedere fino a 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (art. 19, 21, 22 e 22-quater del D.L. 18/2020) da utilizzare tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021. La presentazione delle domande deve avvenire, pena decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e, in fase di prima applicazione, entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.

Si prevede il rifinanziamento dei fondi di solidarietà alternativi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (artigianato e lavoro in somministrazione) per un limite massimo di 1.100 milioni di euro.

Con riferimento ai trattamenti CISOA, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all’art. 8 della legge 457/1972, si dispone che possano avere una durata massima di 120 giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.

In linea generale, viene previsto il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali e collettivi fino al 30 giugno 2021 per i lavoratori delle aziende che dispongono di CIG ordinaria e CIG straordinaria (soprattutto industria e agricoltura). Per i soli datori di lavoro che fruiscono dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid 19 è previsto un ulteriore blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021.

E' previsto un limite massimo di spesa pari a 7.284,3 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 4.336,0 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario, 2.290,4 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga e a 657,9 milioni di euro per i trattamenti di CISOA. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

 

Art. 9 (Rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione, integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti ex ILVA nonché misure a sostegno del settore aeroportuale)

Si prevede il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di 400 milioni di euro per l’anno 2021 e di 80 milioni per l'anno 2022.

Viene prorogata per l'anno 2021 l'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, nel limite di spesa di 19 milioni di euro in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva.

Si prevede, infine, che ai lavoratori dipendenti dalle imprese del settore aeroportuale sia riconosciuta una prestazione integrativa dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con causale COVID-19, a condizione che abbiano integralmente fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015. A tal fine è previsto uno specifico finanziamento pari a 186,7 milioni di euro per l'anno 2021.

 

Art. 10 (Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport )

Viene riconosciuta un'indennità una tantum pari a 2.400 euro ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui all'articoli 15 e 15-bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020, oltre ad altre categorie particolarmente colpite dalla crisi:

-ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI;

-ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI;

-ai lavoratori dipendenti stagionali e ai lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

-ai lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

-ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

-incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito nell'anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il comma 4 prevede l’esclusione dal beneficio per titolari di contratto di lavoro subordinato, fatta eccezione per i lavoratori con contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità, e per titolari di pensione;

-ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente di: titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate; assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente;

-ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, senza corresponsione dell'indennità di disponibilità di cui all'articolo 16;

-ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.

Si precisa che tali indennità non sono cumulabili tra loro e sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità e che non concorrono alla formazione del reddito. E' previsto uno stanziamento di risorse pari a 897,6 milioni di euro per l'anno 2021.

Si prevede, infine, l’erogazione di un’indennità per i lavoratori sportivi, ivi comprese le collaborazioni coordinate e continuative, con contratti stipulati e sottoscritti con committenti riconducibili a associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dal CONI, con uno stanziamento di 350 milioni di euro per l’anno 2021. Per ragioni di equità, al fine di distinguere i soggetti che fanno del lavoro sportivo la propria fonte di reddito unica o primaria da coloro che esercitano il lavoro sportivo a latere di altra attività, l’importo dell’indennità è determinato sulla base dei compensi percepiti nell’anno 2019. Nello specifico, l'indennità sarà pari a: 3.600,00 euro per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui; 2.400,00 euro per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui; 1.200,00 euro per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui.

Viene inoltre introdotta la presunzione di cessazione dell’attività a causa dell'emergenza epidemiologica per tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

 

Art. 11 (Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza)

Si dispone un rifinanziamento pari a 1.000 milioni di euro del «Fondo per il reddito di cittadinanza. Inoltre, si prevede che per l'anno 2021 i componenti del nucleo beneficiario del reddito di cittadinanza possano stipulare uno o più contratti a termine senza che il reddito di cittadinanza venga perso o ridotto se il valore del reddito familiare risulta comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui. In tali ipotesi il beneficio economico resta sospeso per una durata corrispondente a quella dei contratti a tempo determinato stipulati dal percettore, fino a un massimo di 6 mesi, riprendendo poi a decorrere al termine di ciascun contratto.

 

Art. 12 (Ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza)

Si dispone l’estensione del Reddito di emergenza, con 3 nuove mensilità da marzo a maggio 2021 ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con specifici requisiti. Per tale disposizione è previsto lo stanziamento di 1.520,1 milioni di euro per il 2021. La domanda per le quote di Rem deve essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 aprile 2021.

 

Art. 13 (Incremento del Fondo per il reddito di ultima istanza per i professionisti)

Si dispone il rifinanziamento, pari a 10 milioni di euro, del “Fondo per il reddito di ultima istanza” di cui all’art. 44 del decreto-legge n. 18/2020, al fine di garantire il riconoscimento per il mese maggio 2020 dell'indennità in favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996.

 

Art. 14 (Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)

Si dispone un incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore di 100 mln di euro. Inoltre, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si prevede la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.

 

Art. 15 (Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità)

Con riferimento ai lavoratori fragili ovvero quei lavoratori particolarmente a rischio in caso di contagio dal virus Sars-Covid 19 e che necessitano di particolari forme di tutela, si dispone che, sino al 30 giugno, l’assenza da lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati fosse equiparata al ricovero ospedaliero, prevedendo espressamente la non computabilità del periodo di assenza nel periodo di comporto.

Infine, viene previsto che i periodi di assenza dal servizio per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità in condizione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, non comportino una diminuzione delle somme erogate dall’INPS a titolo di indennità di accompagnamento per minorazione civile.

Infine, al comma 3, è contemplata espressamente l’applicabilità della disciplina richiamata, anche per il periodo che va dal 1° marzo e la data di entrata in vigore della disposizione al fine di non creare un vuoto normativo.

Per tale intervento è previsto lo stanziamento di risorse pari a 103,1 milioni di euro nel 2021.

 

Art. 16 (Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego - NASpI)

In considerazione del fatto che negli ultimi 12 mesi l’emergenza sanitaria ha reso particolarmente gravosa la ricerca di occupazione, si prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, l’indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ovvero il possesso delle 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono lo stato di disoccupazione. Per tale intervento è previsto lo stanziamento di risorse pari a 121 milioni di euro nel 2021 e 12 milioni di euro nel 2022.

 

Art. 17 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

Si dispone, modifica l’articolo 93 del decreto-legge n. 34 del 2020, la possibilità di ulteriori proroghe o rinnovi dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi e precisando che sono fatti salvi i rinnovi e le proroghe già intervenuti.

 

Art. 18 (Proroga incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi s.p.a)

Si dispone la proroga 31 dicembre 2021 degli incarichi di collaborazione dei cosiddetti “Navigator” conferiti da ANPAL Servizi S.p.A. per l’implementazione delle misure di politica attiva del lavoro destinate ai percettori del reddito di cittadinanza, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi S.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome. Si prevede, inoltre, che il servizio prestato dai cd Navigator costituisce titolo di preferenza nei concorsi pubblici banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime. Per tale disposizione è previsto lo stanziamento di risorse pari a 61,231 milioni di euro per il 2021.

 

Art. 19 (Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura)

Si dispone, modificando il primo comma dell’articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, l'estensione dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro anche per il periodo retributivo relativo al mese di gennaio 2021.Per tale disposizione è previsto lo stanziamento di risorse pari a 301 milioni di euro per il 2021.

 

Art. 20 (Vaccini e farmaci)

Al comma 1 si prevede l’incremento del fondo ad hoc istituito in legge di Bilancio di 2,8 mld per l'anno 2021, di cui euro 2.100.000.000 da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2, ed euro 700.000.000 per l'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19.

Nei commi successivi, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e la copertura vaccinale su tutto il territorio nazionale, si interviene apportando alcune modifiche alla legge di bilancio 2021:

per rendere concretamente attuabile quanto previsto dal Protocollo d’intesa sottoscritto da Governo, Regioni e Associazioni dei medici in formazione specialistica si prevede che gli specializzandi possano essere arruolati fin dal primo anno di corso per effettuare le vaccinazioni con contratti a tempo parziale al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e in deroga alle incompatibilità previste dai contratti di formazione specialistica; ai fini della più celere attuazione del piano vaccinale, si stanziano 345 mln di euro per il coinvolgimento nella campagna vaccinale di medici di medicina generale, nonché dei medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni, dei pediatri di libera scelta, degli odontoiatri, nonché dei medici di continuità assistenziale, dell'emergenza sanitaria territoriale e della medicina dei servizi, qualora sia necessario integrare le disponibilità dei medici di medicina generale per soddisfare le esigenze di somministrazione; al fine di accelerare la campagna nazionale di vaccinazione e di assicurare un servizio rapido e capillare nell’attività di profilassi vaccinale della popolazione, si sospende, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività vaccinale, la clausola di incompatibilità con altri rapporti di lavoro ed il divieto di cumulo di impieghi e incarichi per il personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale che aderisce all’attività di somministrazione dei vaccini contro il SARS-CoV-2 al di fuori dell’orario di servizio; si consente un ricorso alle prestazioni aggiuntive, di cui al comma 464 della legge di bilancio, più immediato per una rapida risposta alle esigenze derivanti dall’accelerazione della campagna vaccinale. Le aziende sanitarie possano ora ricorrere allo svolgimento di prestazioni aggiuntive da parte di medici, infermieri e assistenti sanitari dipendenti, anche in deroga ai limiti vigenti in materia di spesa per il personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro; si modifica l’attuale previsione recata dal comma 471 della Legge di bilancio 2021 stabilendo che i farmacisti, opportunamente formati e previa acquisizione del consenso, potranno effettuare le vaccinazioni nelle farmacie, escludendo la supervisione dei medici. Tale possibilità è ammessa previa stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentita il competente ordine professionale. Ai predetti accordi è affidata, altresì, la disciplina inerente modalità di presentazione del consenso informata. Nell'ambito dei predetti accordi dovranno essere disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti; si ottimizza il servizio reso dalle farmacie, valorizzando il loro ruolo di presidi di prossimità prevedendo una remunerazione aggiuntiva per le farmacie. In ragione del calo della spesa "convenzionata", molte farmacie (soprattutto nelle aree dove più servirebbero) potrebbero essere esposte al rischio di chiusura. Per questo al fine di rafforzare strutturalmente la resilienza, la prossimità e la tempestività di risposta del Servizio sanitario nazionale alle patologie infettive emergenti e ad altre emergenze sanitarie, nonché per l'attività di somministrazione di vaccini da SARS-CoV-2, si prevede l'introduzione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, una remunerazione aggiuntiva in favore delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale, nei limiti dell'importo pari 50 milioni di euro per l'anno 2021, tenuto conta che la sperimentazione presumibilmente inizierà a partire dal settembre 2021, e a 150 milioni di euro per l'anno 2022, da adottarsi con decreto del Ministro della salute; di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. si introducono misure di sostegno alla riconversione del settore biofarmaceutico al fine di favorire il potenziamento della ricerca e la riconversione industriale del settore biofarmaceutico verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale, le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, concede agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati effettuati nel citato settare e per la realizzazione di interventi ad essi complementari funzionali, autorizzando una spesa di 200 mln di euro; si consente l'utilizzo del sistema Tessera Sanitaria (TS) per garantire la circolarità sul territorio nazionale delle prenotazioni e somministrazioni dei vaccini e dei relativi controlli di univocità. Prevede altresì l'inclusione dell'informazione relativa alla pregressa infezione da SARS-CoV2, tra quelle da conferire all'Anagrafe Nazionale Vaccini, in relazione all'indicazione fornita sulla somministrazione di una sola dose in caso di guarigione da Covid 19;

 

Art. 21 (Covid Hotel)

Si prevede la proroga per quattro mesi a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto delle misure di cui all’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ovvero della possibilità per le Regioni e le province autonome di stipulare contratti di locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, qualora occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l’emergenza da COVID-19, oltre alle procedure di requisizione in uso o in proprietà di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria di cui all’articolo 6, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,.

A tali fini, è autorizzata, per l’anno 2021, l’ulteriore spesa di 51,6 milioni di euro.

 

Art. 22 (Proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari e degli incarichi dei funzionari tecnici per la biologia del Ministero della difesa)

Si proroga fino al 31 dicembre 2021 della ferma per il personale medico e infermieristico dell’esercito arruolato per fronteggiare la pandemia con il consenso degli interessati.

 

Art. 24 (Rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell’esercizio 2020)

Si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze per l’anno 2021 uno specifico fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro, quale concorso a titolo definitivo e finale al rimborso delle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome nell’anno 2020 per l’acquisto di dispostivi di protezione individuale (DPI) e altri beni sanitari inerenti l’emergenza.

Si dispone che le modalità di riparto tra le Regioni di tale fondo siano oggetto di apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, tenendo conto delle spese effettivamente sostenute da ciascuna Regione e si prevede inoltre che le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome concorrono alla valutazione dell’equilibrio dell’anno 2020 dei rispettivi servizi sanitari.

 

Art. 26 (Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica)

Si dispone l’istituzione di un fondo di 200 milioni di euro per l’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze da ripartire tra Regioni e Province autonome, sulla base della proposta dagli stessi enti formulata in sede di auto-coordinamento, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, ivi incluse le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati.

 

Art. 27 (Revisione del riparto del contributo di cui all’articolo 32-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137)

Si dispone la revisione del riparto del contributo in favore delle regioni a statuto ordinario per il ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-1, previsto dall’articolo 34-quater del decreto-legge ristori n. 137/2020.

 

Art. 28 (Regime-quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato per l’emergenza COVID-19)

Si dispone una modifica della base giuridica nazionale, al fine di allineare le disposizioni del regime-quadro del Temporary Framework del 28 gennaio 2021, che attengono principalmente alla proroga delle misure di aiuto fino al 3.12.2021e l’innalzamento delle soglie di concessione degli aiuti. Tali modifiche normative al regime-quadro si rendono necessarie per permettere alle Regioni, PA, Enti Locali e Camere di Commercio di poter estendere fino a tutto il 2021 le misure di aiuto attualmente vigenti ovvero di adottare nuove misure di aiuto fino al 31.12.2021, al fine di continuare a sostenere l’economia ancora gravemente turbata dalle conseguenze della pandemia.  

 

Art. 29 (Trasporto Pubblico Locale)

Si dispone l’incremento di 800 milioni della dotazione del fondo istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 200 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico e consentire l'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

Tali risorse sono destinate a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri subita dai soggetti esercenti il servizio di TPL.

Il riparto delle risorse avverrà con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e finanza previa intesa della Conferenza Unificata.

La norma prevede inoltre che parte delle risorse nel limite massimo dei 190 milioni di euro, coerentemente con quanto richiesto più volte dalle Regioni, possano essere utilizzate anche per servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

 

Art. 30 (Ulteriori misure urgenti e disposizioni di proroga)

Si dispone la proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 dell’esenzione dal versamento del canone unico di cui ai commi 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019, riguardante le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività mercatale, al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate. Inoltre, in considerazione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, proroga ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili. Per tale intervento sono stanziati 82,5 milioni di euro.

 

Art. 31 (Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19)

La norma dispone l’autorizzazione di spesa di 150 milioni di euro, per l’anno 2021, da destinare alle istituzioni scolastiche educative e statali, ivi incluse quelle della Sicilia, per garantire la continuità in sicurezza delle attività didattiche per il periodo che va da marzo a giugno e per lo svolgimento degli esami di Stato, nonché per consentire di programmare l’avvio del successivo anno scolastico 2021/2022 per i mesi da settembre a dicembre 2021. Lo stanziamento incrementa il fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 1, comma 601 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La norma incrementa inoltre di 150 milioni di euro nell’anno 2021 il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, sia per supportare le istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale che per la realizzazione di progetti ed azioni per il potenziamento delle competenze degli studenti che per il recupero della socialità. La misura opererà in sinergia con le risorse del Programma operativo nazionale “Per la Scuola” 2014-2020.

 

Art. 32 (Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le regioni del mezzogiorno)

La norma ricalca la misura posta in essere per il 2020 a beneficio degli studenti italiani delle Regioni del Mezzogiorno, prevedendo il rifinanziamento per l’importo di 35 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027.

 

Art. 33 (Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

La disposizione incrementa, per l’anno 2021, il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca di 78,5 milioni di euro per finanziare interventi per l’acquisto di dispositivi digitali e interventi volti all’ammodernamento strutturale o tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica a distanza.

Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del “Fondo per l'Agenzia nazionale per la ricerca – ANR”, di cui all’articolo 1, comma 240, della legge di bilancio 2020. Tale riduzione lascia tuttavia invariati per il 2021 i 25 milioni di euro ritenuti necessari per finanziare l’agenzia nel suo primo anno di vita.

 

Art. 34 (Misure a tutela delle persone con disabilità)

Si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo denominato “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Inoltre, si demanda a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e del Lavoro e delle politiche sociali l’individuazione degli interventi e la definizione dei criteri e delle modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo.

Infine, si  stanziano di 20 milioni di euro per l’anno 2021 per il finanziamento a favore di tali soggetti di buoni viaggio prorogandone l'utilizzo fino al 31 dicembre 2021.

 

Art. 36 (Misure urgenti per la cultura)

Si dispone l’incremento di 200 milioni di euro per l’anno 2021, del Fondo di parte corrente per le emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura.

Si restringe la destinazione del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 34/2020 per il ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento dei soli spettacoli e mostre, in considerazione del trasferimento delle competenze in materia di turismo al neo-istituito Ministero per il turismo e della riconducibilità a tali competenze del settore delle fiere e dei congressi. Si incrementa, inoltre, tale fondo di 120 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali afferenti al settore museale in considerazione dei mancati introiti da bigliettazione.

 

Art. 37 (Sostegno alle grandi imprese)

Si prevede la creazione di un apposito fondo con uno stanziamento di 200 milioni di euro per l’anno 2021 che, in connessione con la crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da COVID-19, è diretto ad assicurare la continuità operativa delle grandi imprese (con 250 o più dipendenti e con un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro) in temporanea difficoltà finanziaria tramite la concessione di prestiti. Il fondo opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti agevolati, a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione nel termine massimo di scadenza di 5 anni e tali misure sono concesse nei limiti di quanto previsto dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia. Sono escluse dalla disposizione le imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo.

Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per l’accesso all’intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.

 

Art. 38 (Misure di sostegno al sistema delle fiere)

In considerazione della proroga delle misure di contenimento della pandemia e tenuto conto dell’estensione temporale e dell’innalzamento delle soglie massime di aiuto previste dal “temporary framework” in materia di aiuti di Stato stabilito dalla Commissione europea, si dispone il rifinanziamento della misura di cui all’articolo 91, comma 3, secondo periodo, del DL n. 104/2020 che ha autorizzato la concessione di “contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili, misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo” a favore di “enti fieristici italiani, costituiti in forma di società di capitali nonché delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale”. A tal proposito, è previsto un incremento della dotazione del Fondo per la promozione integrata, di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 pari a 150 milioni di euro per il 2021 (comma 1).

La norma istituisce, inoltre, un fondo presso il Ministero del turismo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi, che sarà ripartito tramite l'emanazione di un decreto (comma 3).

È prevista, infine, una clausola di incompatibilità tra le misure di sostegno al settore delle fiere internazionali di cui al comma 1 e quelle rivolte al settore di fiere e congressi in ambito nazionale di cui al comma 3.

 

Art. 39 (Incremento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura)

Si dispone l'incremento di 150 milioni di euro per l’anno 2021 della dotazione finanziaria del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, istituito dall’articolo 1, comma 128, della legge di bilancio 2021.Tali misure saranno specificamente individuate mediante uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, i quali definiranno i criteri e le modalità di attuazione del Fondo.

 

Art. 40 (Risorse da destinare al Commissario straordinario per l’emergenza e alla Protezione civile)

Si stanziano per il 2021 1,388 mld per gli interventi di competenza del Commissario straordinario. Le risorse serviranno per la logistica necessaria all’attuazione del Piano vaccini, le campagne informative, lo stoccaggio, l’acquisto di beni consumabili per la somministrazione dei vaccini.

Inoltre comma 2 si prevede l’incremento di 700 milioni della dotazione del Fondo nazionale di protezione civile destinando una quota di detto incremento al ripristino della capacità di risposta del Servizio nazionale della protezione civile.


La scheda di lettura elaborata dalla Segreteria della Conferenza delle Regioni sul Dl Sostegni



Sostegni, Decreto-legge 22.03.2021, n. 41: Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22.03.2021

Online sul sito dell'Agenzia delle Entrate il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Dl Sostegni. Con un provvedimento sono state definite le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica “Covid-19”.

Provvedimento, modello e specifiche tecniche

Comunicato stampa

Guida sul Contributo a fondo perduto del decreto “sostegni” - pdf


La scheda di lettura elaborata dalla Segreteria della Conferenza delle Regioni per il Dl Sostegni



( red / 24.03.21 )
Regioni.it

Il periodico telematico a carattere informativo plurisettimanale “Regioni.it” è curato dall’Ufficio Stampa del CINSEDO nell’ambito delle attività di comunicazione e informazione della Segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

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