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Regioni.it

n. 4322 - lunedì 27 giugno 2022

Sommario
- Siccità: Curcio su stato di emergenza, con le Regioni stiamo definendo criteri e misure
- Programma nazionale gestione rifiuti (milestone Pnrr): le osservazioni per l'intesa sul Decreto
- Terzo settore: chieste modifiche per iscrizione enti a Registro unico nazionale (RUNTS)
- Delega al Governo in materia di contratti pubblici: la legge in Gazzetta Ufficiale
- Conferenza Unificata e Conferenza Stato-Regioni: il calendario delle sedute ordinarie Luglio 2022- Gennaio 2023
- Governance economica europea, Raccomandazioni 2022, REPowerEU e ruolo PNRR: il seminario Cinsedo del 20 giugno

Documento della Conferenza delle Regioni del 21 giugno

+T -T
Programma nazionale gestione rifiuti (milestone Pnrr): le osservazioni per l'intesa sul Decreto

Pubblicati i report della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni

(Regioni.it 4322 - 27/06/2022) La Conferenza Stato-Regioni del 21 giugno ha sancito l'intesa  sul Decreto del ministro della Transizione ecologica, recante “approvazione del programma nazionale di gestione dei rifiuti”. Milestones PNRR  M2C1 – 13
La Conferenza delle Regioni pur esprimendosi favorevolmente sull'intesa ha presentato un documento con osservazioni e richieste che dovranno essere affrontate con la massima sollecitudine in occasione delle prossime sedute del Tavolo tecnico istituzionale, formalizzato dal PNGR.
In particolare Le Regioni e le Province Autonome hanno preso "atto delle modifiche apportate" ed hanno espresso "apprezzamento per la previsione contenuta nel capitolo 3 del PNGR relativa alla formalizzazione del “Tavolo interistituzionale per il Piano della Gestione dei Rifiuti” istituito dal Ministero della Transizione Ecologica nel 2020, a cui hanno partecipato le Regioni, le Province Autonome, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l’Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI), il Ministero dello sviluppo economico (MISE), e l’Autorità di Regolazione per energia Reti e Ambiente (ARERA)".
"Le Regioni e le Province Autonome - si legge infatti nel documento - ritengono che il Tavolo rappresenti la sede idonea per monitorare gli sviluppi del PNGR, identificarne i possibili interventi di aggiornamento e promuovere l’elaborazione e l’adozione di linee guida e strumenti operativi che possano rafforzare il raggiungimento degli obiettivi e l’implementazione delle macro-azioni previste nel PRNG. Nella nuova versione del Programma sono previste sia una calendarizzazione quadrimestrale dei lavori del Tavolo sia la possibilità di convocazione straordinaria, su richiesta della Commissione “Ambiente, Energia e Sostenibilità” della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per approfondire specifici argomenti. Nel medesimo Tavolo potranno essere concertati con lo Stato anche i contenuti dei decreti per la cessazione della qualifica del rifiuto (c.d. “end of waste”) e per i sottoprodotti, nonché le misure di semplificazione delle procedure autorizzative. In tale consesso le Regioni e le Province Autonome potranno svolgere un ruolo attivo, lavorando su specifici temi e articolando proposte al Ministero per la loro adozione nazionale".
Per le Regioni però "permangono alcuni aspetti critici, tutt’ora irrisolti, che sono stati discussi in sede tecnica e considerati dal Ministero della Transizione Ecologica non accoglibili all’interno del PNGR in quanto non pertinenti ovvero legati all’attuazione del Programma; al riguardo si chiede che gli stessi vengano trattati con la massima urgenza in seno al Tavolo tecnico istituzionale".
Nel dettaglio:
"1. Non è stata chiarita la correlazione fra il PNGR e l’articolo 35 del D.L. 133/2014, convertito con la legge n. 164/2014 e tuttora vigente, relativo alla rete nazionale dei termovalorizzatori e degli impianti di compostaggio. Riguardo alla frazione organica occorre anche chiarire se il relativo D.P.C.M. del 7 marzo 2016 sia da ritenere pienamente operativo o se per alcune parti, o integralmente, è da ritenere decaduto.
2. Il PNGR non individua gli strumenti per poter garantire la tracciabilità dei rifiuti con codice EER 191212, 191210 e 190501 decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani. Infatti solo una tracciabilità più efficace, rigorosa e uniforme sul territorio nazionale, ovvero il trattamento all’interno delle macroaree di produzione del rifiuto urbano come definite dal Programma stesso, garantisce l’effettiva attuazione del principio di prossimità e autosufficienza come declinato dalla Corte Europea (Ottava Sezione) con sentenza dell'11 novembre 2021, la quale conferma che va garantito il rispetto dei principi di autosufficienza e di prossimità per i rifiuti urbani non differenziati che, a seguito di una operazione di trattamento, siano stati classificati sotto una voce del CER diversa da quella riservata ai rifiuti urbani non differenziati, senza però che tale operazione abbia alterato la natura sostanziale di questi ultimi.
3. Il Piano non contiene l’indicazione di azioni e strumenti specifici, corredati da tempistiche precise, così da rendere effettivamente raggiungibili gli obiettivi. Ad esempio non vengono neppure citate azioni già in essere in altri Stati membri e che potrebbero essere adottate anche in Italia; si richiama ad esempio il sistema cauzionatorio su alcuni flussi di particolare interesse per motivi di riciclabilità, pericolosità e strategicità delle sostanze contenute nel rifiuto urbano e speciale. Non vengono prese in considerazione le sinergie fra le scelte tecnologiche individuate per la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani e le soluzioni per alcuni flussi di rifiuti speciali che oggi non trovano una adeguata destinazione sul territorio. Al fine di superare il divario infrastrutturale fra le aree del Paese, sul tema delle carenze impiantistiche non sono al momento chiari i meccanismi di attuazione specifica e i rimedi nel caso di inadempienze da parte delle singole Regioni o Province autonome.
4. Il documento non affronta la criticità legata alla gestione di nuove filiere di smaltimento/recupero di rifiuti contenenti inquinanti emergenti (ad es. le sostanze perfluoroalchiliche, cd. PFAS). Tra le misure di PNGR non è citata l’incentivazione dell’innovazione e della ricerca, in particolare per lo sviluppo di nuove filiere ed il riciclo di rifiuti attualmente di difficile gestione, quali appunto quelli contenenti inquinanti emergenti come i PFAS.
5. Il PNGR non esegue una quantificazione delle risorse necessarie per la sua attuazione; si ritiene opportuno che venga previsto il finanziamento delle azioni volte alla risoluzione delle carenze impiantistiche evidenziate dal PNGR nonché il finanziamento delle progettazioni e degli investimenti che non trovino copertura con le risorse PNRR ma che risultino in linea con il raggiungimento degli obiettivi del PNGR.
6. Nei macro-obiettivi del piano non è contemplata in modo distinto la prevenzione della produzione dei rifiuti, che costituisce opzione preferibile nella gerarchia della gestione dei rifiuti. Il MITE ha anticipato che è in corso l’aggiornamento del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, i cui contenuti influenzeranno, indubbiamente, in maniera rilevante i flussi dei rifiuti. Qualora il nuovo Programma contenga obiettivi significativamente diversi da quello attuale risulterà necessario rivedere in modo anche impattante i Piani regionali determinando inevitabili ritardi nella loro attuazione.
7. Si evidenzia che, essendo i rifiuti speciali soggetti alle regole del libero mercato, la pianificazione avrebbe dovuto effettuare stime in merito all’evoluzione futura di tali flussi. Invece, il PNGR non svolge tali previsioni, non dichiarando se il sistema impiantistico esistente sia in grado di far fronte al fabbisogno di trattamento stimato e né prevedendo, laddove emerga un fabbisogno di trattamento non soddisfatto, la realizzazione di nuovi impianti oppure l’esportazione del quantitativo eccedente.
8. Il PNGR non attribuisce alcun ruolo nell’attuazione dell’economia circolare agli acquisti pubblici verdi; in diverse sezioni del documento non viene richiamata alcuna azione per superare i problemi che rallentano l’attuazione dei CAM, quale l’eccessiva complicazione in alcuni punti e la mancanza di supporto per gli enti locali.
9. Il PNGR non fornisce indicazioni di alcun genere per l’ubicazione degli impianti, rimandando ai criteri regionali.
10. Il PNGR non fornisce valutazioni preliminari in merito alle tecnologie utilizzabili per il trattamento dei rifiuti, in modo da supportare e coordinare le valutazioni regionali.
11. In merito ai rifiuti tessili il PNGR attribuisce alle Regioni il compito di rafforzare i sistemi di raccolta differenziata “anche attraverso raccolte di tipo selettivo”, al fine di fronteggiare le criticità che si manifestano in fase di recupero a fronte di carichi di rifiuti tessili non differenziati. In assenza di un sistema EPR riconosciuto a livello nazionale ed in relazione al fatto che è già vigente l’obbligo di raccolta differenziata di tale frazione, il Programma non dà indicazioni per il conferimento separato dei flussi di rifiuti tessili maggiormente valorizzabili (calzature, ecc.).
12. Il PNGR non ha definito sostanzialmente i criteri minimi per la costituzione delle macroaree (numero minimo di regioni, le necessità impiantistiche a livello di macroarea in funzione dei flussi di rifiuti considerati). Il documento non descrive come i flussi di rifiuti urbani e decadenti dovrebbero essere gestiti all’interno delle macroaree e tra macroaree diverse, anche in relazione con le norme che prevedono la libera circolazione dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani destinati a recupero.
13. Le indicazioni per la definizione delle macroaree appaiono eccessivamente vincolati agli obiettivi e ai risultati attesi dell’art. 198-bis. In particolare, le possibilità per la definizione (o meno) degli accordi di macroarea appaiono non suffragate da adeguati approfondimenti sulla valutazione delle alternative dal punto di vista ambientale, economico e tecnologico e sul dimensionamento degli impianti. Senza definire le soluzioni ottimali anche dal punto di vista impiantistico risulta infatti problematica una valutazione circa l’opportunità stessa di attivare eventuali accordi extraregionali. Per arrivare a raggiungere gli obiettivi comunitari, nazionali e regionali di minimizzazione del ricorso alla discarica, nell’ambito della elaborazione e valutazione ambientale strategica del PNGR sarebbe stato opportuno trovare soluzioni di maggior respiro per i materiali recuperabili da TMB, in termini di recupero di materia o valorizzazione energetica, con possibilità di individuare le soluzioni impiantistiche più idonee, tra le differenti tecnologie emergenti e con valutazioni circa la taglia ottimale dal punto di vista economico ed ambientale. In particolare, per il soddisfacimento dei fabbisogni di trattamento e recupero della FORSU, sarebbe stato opportuno un approfondimento in merito al dimensionamento ottimale degli impianti, in particolare quelli di biodigestione anaerobica, per i quali si sta verificando la scarsa concorrenzialità di impianti di piccole dimensioni.
14. Il PNGR non disciplina il procedimento amministrativo di coordinamento e approvazione di Piani regionali di gestione dei rifiuti che dovessero contemplare l’istituzione di macroaree per la gestione di flussi per il recupero energetico e per la gestione della frazione organica previa verifica con il Life cycle assessment.
15. Il PNGR, pur potendolo fare ai sensi del comma 4 dell’art. 198-bis del D.Lgs. n. 152/2006, non ha individuato le casistiche in cui possano essere rapidamente attivati meccanismi vincolanti di solidarietà tra Regioni, con indirizzi sulle modalità gestionali da seguire".
Sono poi stati pubblicati sul sito i "report" con gli esiti della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni che si sono tenute il 21 giugno.
Per quanto rigaurda la Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, è stato esaminato il seguente ordine del giorno con gli esiti indicati:
Approvazione del report e del verbale della seduta dell’8 giugno 2022
APPROVATI
1. Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, successiva alla sentenza della Corte costituzionale del 17 maggio 2022, n.123, sul DPCM del 27 ottobre 2021 che regola l’utilizzo delle risorse contenute nel «Fondo per la promozione dell’attività sportiva di base sui territori», ai sensi dell’articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
RINVIO
2. Intesa, ai sensi dell'articolo 8-octies del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, sullo schema di decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante disciplina delle modalità per l'effettuazione dei servizi e per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 57, comma 2-octies, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. ID MONITOR 3539
RINVIO
3. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sullo schema di regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri recante la disciplina di funzionamento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
RINVIO
4. Intesa, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante: “Fondo regionale di protezione civile”. ID MONITOR 3010
RINVIO
5. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sullo schema di decreto di riparto delle risorse del “Fondo per le politiche della famiglia” per l’anno 2022.
RITIRATO
6. Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge l7 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.
RINVIO
7. Informativa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle Linee guida recanti: «attuazione – anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.» - PRIMA FASE.
INFORMATIVA RESA
8. Intesa, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, concernente l’adozione delle “Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti” - Missione 3, Componente 1 (M3C1- 2.1) del PNRR.
SANCITA INTESA
9. Intesa, ai sensi dell’articolo 49-septies, comma 21, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto), sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro dell’istruzione e del Ministro dello sviluppo economico, di adozione del Regolamento recante le modalità di esercizio della scuola nautica. ID MONITOR 4123
RINVIO
10. Parere, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante: “Modifica del codice della proprietà industriale emanato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (CPI)”. Missione 1 PNRR.
RINVIO
11. Designazione, ai sensi dell’art. 46, comma 3, lett. g), della legge 29 luglio 2010, n. 120, di tre rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali in senso al Comitato per l'indirizzo ed il coordinamento delle attività connesse alla sicurezza stradale.
DESIGNAZIONI ACQUISITE
12. Intesa, ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica che adotta il Piano d’azione per la bonifica dei suoli dei siti orfani – Misura M2C4, Investimento 3,4 del PNRR.
RINVIO
13. Parere, ai sensi dell’articolo 4-quater, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale recante "Modalità di funzionamento del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici”.
RINVIO
14. Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. a) punto 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante “Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane”.
RINVIO
15. Approvazione del calendario delle sedute della Conferenza Unificata e della Conferenza Stato-Regioni per il periodo luglio 2022 - gennaio 2023.
CALENDARIO APPROVATO
16. Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di ordinanza recante "Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145” - Fondo prevenzione rischio sismico. Proroga del termine di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 675/2020.
PARERE RESO
17. Intesa, ai sensi dell’art. 64, comma 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’istruzione, recante il riparto del Fondo per le mense scolastiche biologiche per l’anno 2022.
SANCITA INTESA
Per quanto concerne la Conferenza Stato-Regioni, presieduta sempre dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, è stato esaminato il seguente ordine del giorno con gli esiti indicati:
Approvazione del report e del verbale della seduta dell’8 giugno 2022.
APPROVATI
1. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonchè del punto 2 della delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, sulla strategia nazionale per le aree interne. Assegnazione risorse al “progetto speciale” Isole Minori Governance.
PARERE RESO
2. Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP).
PARERE RESO
3. Accordo, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lett. e) della Legge 22 aprile 2021, n. 53, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere e), relativamente all’individuazione delle misure di emergenza in attuazione degli articoli 257 e 258 del Regolamento (UE) 2016/429.
RINVIO
4. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/ 2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio, nonché per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai sensi dell’articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53.
SANCITA INTESA
5. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione, nonché per l’adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l’applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ai sensi dell’articolo 15 della legge 22 aprile 2021, n. 53.
SANCITA INTESA
6. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), f), h), i), l), n), o) e p) della Legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali, che sono trasmissibili agli animali o all’uomo, alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016.
RINVIO
7. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 689, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sull’Allegato tecnico per la definizione di criteri, modalità e linee di intervento per l’utilizzo del Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione” e sulle procedure per la presentazione dei Piani di attività biennali da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
SANCITA INTESA
8. Parere, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante riparto del contributo di 5 milioni di euro finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.
PARERE RESO
9. Intesa, ai sensi dell’articolo 198-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sullo schema di decreto del Ministro della transizione ecologica, recante “Approvazione del Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti”. Milestones PNRR M2C1 – 13.
SANCITA INTESA
10. Presa d’atto, ai sensi dell’articolo 9 del D.M. 7 febbraio 2011, n. 26 e dell’articolo 9 del D.M. 29 novembre 2016, n. 937, della Relazione annuale 2022 sullo stato di avanzamento degli interventi per strutture residenziali universitarie cofinanziati, ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 338.
PRESA D’ATTO
11. Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sullo schema di decreto ministeriale che istituisce il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.
RINVIO
12. Intesa, ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla Proposta di ripartizione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo 2023-2027.
SANCITA INTESA
13. Parere, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale”, come modificato dall’articolo 21 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sul decreto interministeriale di assegnazione di risorse territorializzabili riconducibili alla linea di attività M6C2 1.3.1(b) “Adozione e utilizzo FSE da parte delle Regioni” nell’ambito dell’investimento PNRR M6C2 1.3.1.
RINVIO
14. Parere, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sulla richiesta di riconoscimento del carattere scientifico nella disciplina “pediatria” dell’Azienda ospedaliero Universitaria Meyer di Firenze.
PARERE RESO
15. Parere, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sullo schema di decreto interministeriale, concernente: “Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini”.
PARERE RESO


( red / 27.06.22 )
Regioni.it

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