Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - PARERE SU SCHEMA DPR REGOLAMENTO SISTEMA DI GARANZIA PER ESECUZIONE LAVORI PUBBLICI

giovedì 3 marzo 2005


SU SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE: “REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI GARANZIA GLOBALE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 30, COMMA 7-BIS, DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1994, N. 109”

Punto 7) Odg. Conferenza Unificata

Le Regioni, pur apprezzando nel suo complesso il provvedimento in esame, che dà attuazione ad una precisa disposizione della legge n. 104/94, esprime parere negativo qualora non fossero accolti i seguenti emendamenti:

1.      Inserire la clausola di cedevolezza con una norma del seguente tenore:

“Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni fino all’entrata in vigore delle specifiche normative emanate dalle medesime, fatte salve le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e Bolzano”

La motivazione risiede nel fatto che non risulta pacificamente acclarata l’attribuzione allo Stato della competenza a normare la materia.

2. Inserire all’art. 6, comma 2, il seguente emendamento:

“La designazione del subentrante non libera il garante dalla obbligazione di far completare il lavoro garantito. Ove il committente chieda la sostituzione del subentrante inadempiente, il garante ha peraltro diritto di liberarsi dalla obbligazione di completare il lavoro garantito con il pagamento totale della somma individuata come limite della garanzia di subentro ai sensi dell’articolo 8, comma 3, aumentata del 20%, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta di sostituzione; trascorso il termine predetto il garante resta obbligato a far tempestivamente eseguire i lavori, sostituendo il subentrante inadempiente con altro soggetto in possesso di idonei requisiti”.

La modifica è motivata dall’esigenza di rafforzare la garanzia di facere a favore dei Committenti, scoraggiando ulteriormente il garante che volesse liberarsi della realizzazione dell’opera.

3. Eliminare l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 10, laddove si stabilisce che, nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, il committente può stabilire che la garanzia globale non sia obbligatoria ma rientri tra gli elementi da valutare ai fini dell’aggiudicazione.

Infatti, la norma appare di dubbia legittimità per ciò che concerne la tutela della par condicio. 

Roma, 3 marzo 2005