Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Parere su D. Lgs. sul rendimento energetico nell'edilizia

giovedì 30 giugno 2005


Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell’edilizia

 

Punto 5 bis) O.d.g. Conferenza Unificata

 

 

 

Le Regioni osservano quanto segue:

 

-         Come sappiamo i consumi energetici nel settore civile (di cui la maggior parte nel “residenziale”) rappresentano circa il 40% dei consumi finali dell’Unione Europea, circa un terzo dei consumi in Italia.  Qualsiasi politica, quindi, tesa al miglioramento dell’efficienza energetica, ai fini di riduzione dell’impatto ambientale in particolare delle emissioni di gas climalteranti, ma anche ai fini di sicurezza del sistema energetico e di riduzione dei costi energetici complessivi, deve affrontare in modo incisivo il problema dei consumi nel settore succitato.  La Direttiva 2002/91/CE è un passo importante in questa direzione.

 

-         L’Italia, che aveva una legislazione nei principi piuttosto avanzata (per es. la legge 10/91) ha lasciato invecchiare la propria normativa, in particolare le norme tecniche applicative.  Il recepimento della Direttiva deve essere l’occasione per un rinnovamento necessario ed urgente che riduca il distacco con i paesi europei all’avanguardia.  Il recepimento concerne non solo lo Stato centrale ma vede in prima fila le Regioni e gli Enti Locali. Molte Regioni hanno già emanato norme o lo stanno facendo nel settore dell’efficienza energetica degli edifici.

 

-         Tenuto conto di quanto sopra, si rileva che lo schema in oggetto, particolarmente dettagliato e di notevole complessità nei suoi molteplici allegati, non deve mancare tre punti chiave:

·        migliorare realmente i livelli di efficienza degli edifici,

·        osservare nei principi enunciati e nelle disposizioni gli obblighi dati dalla Direttiva,

·        rispettare il riparto delle competenze fra Stato, Regioni ed Autonomie locali fissato in Costituzione.

 

-         In relazione al problema del riparto di competenze si concorda con l’inserimento della clausola di cedevolezza di fronte a regolamentazioni regionali di recepimento della direttiva: la presenza di tale clausola diviene essenziale considerate le materie toccate dal decreto e considerato anche il testo della direttiva, che richiama esplicitamente la possibilità di un recepimento a livello regionale.

 

-         In relazione al rispetto della Direttiva e all’efficacia del Decreto proposto si rilevano invece delle pesanti mancanze: la Direttiva chiede l’individuazione di limiti di rendimento energetico per gli edifici nuovi e anche per quelli esistenti, chiede altresì la presenza di un certificato energetico nei casi di costruzione, compravendita o locazione, indipendentemente dalla data di costruzione dell’edificio.

Lo schema di Decreto in questo caso non adempie alla necessaria funzione di recepimento, limitando l’ambito di intervento “agli edifici di nuova costruzione” (art. 3).

Per il resto molto è demandato ad una serie di decreti successivi (art. 4, art. 6, art. 8…).

Oltretutto le esclusioni presenti all’articolo 3 negano anche quanto la legislazione vigente ha stabilito finora in tema di risparmio energetico: l’esistente legge 10 del 1991 prevede infatti che vengano fissati per l’intera sfera edilizia limiti di rendimento energetico e certificazione.

L’applicazione delle nuove norme solo agli edifici nuovi creerebbe nei fatti un doppio binario, con due corpi normativi (uno per gli edifici “post decreto” uno per gli “ante decreto”) entrambi vigenti: questo comporterebbe (paradossalmente) chiare forti difficoltà di gestione per le Amministrazioni, per gli operatori, per il semplice cittadino.

 

-         I rischi certo reali di difficoltà applicative e di costi aggiuntivi, derivanti dai meccanismi previsti, dovranno essere risolti, invece che con una limitazione della sfera applicativa del decreto, con una opportuna dosatura secondo le situazioni, in sede di emanazione dei decreti attuativi, degli obblighi e delle relative modalità di rispetto.

 

Tutto ciò premesso e considerato le Regioni:

 

-         formulano al Governo, un parere di massima positivo sullo schema di decreto legislativo in oggetto vincolato e condizionato all’accoglimento delle proposte di modifica di cui all’allegato A, necessarie per garantire la coerenza dell’atto alla direttiva europea e al riparto costituzionale delle funzioni;

 

-         esprimono, nello spirito di leale collaborazione tra Stato e Regioni, sullo stesso schema le raccomandazioni e ulteriori proposte di modifica di cui all’allegato B, ritenute importanti per il perseguimento degli affermati obiettivi e principi di politica energetica.

 

 

 

 

Roma, 30 giugno 2005

 


ALLEGATO A - Proposte di modifica richieste

 

- art. 3 (Ambito di intervento) – vanno individuate le modalità (graduali) di applicazione delle norme agli edifici esistenti. Si richiede quindi una modifica come segue, con il parallelo adeguamento degli allegati e la relativa abrogazione di norme esistenti:

1. Il presente decreto si applica agli edifici di nuova costruzione e agli interventi sugli edifici esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3.

2. (idem)

3. Nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti, l’applicazione dei requisiti minimi prestazionali di cui all’art. 4 è graduata, in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall’art. 3 del DPR 6/06/2001, n. 380. A tal fine sono previsti:

a) un’applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di ristrutturazione totale di edifici aventi una superficie superiore a 1000 mq;

b) un’applicazione limitata al solo ampliamento nel caso di ampliamento di edificio;

c) un’applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti quali:

1.      ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio all’infuori di quanto già previsto dalla precedente lett. a);

2.      nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;

3.      sostituzione del generatore di calore.

 

- art. 6 (Certificazione energetica degli edifici), comma 1, sostituire “gli edifici di nuova costruzione sono dotati……..di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all’articolo 4, comma 1” con “gli edifici di cui al presente decreto sono dotati…..di un attestato di certificazione energetica, redatto secondo i criteri e le metodologie di cui all’articolo 4, comma 1, fermo restando quanto disposto al comma 8”. La direttiva chiede infatti la certificazione sia per i nuovi edifici che per gli esistenti, ma d’altra parte va fatto esplicito riferimento alla individuazione di forme semplificate di certificazione.

 

- art. 9 (Funzioni delle Regioni …) comma 5, sostituire “riferiscono annualmente alla Conferenza unificata…” con “riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata…” o in alternativa eliminare tutto il comma 5. Considerate le minime risorse a disposizione un monitoraggio annuale risulterebbe un peso spropositato per la Pubblica Amministrazione.

 

- art. 14, comma 1, dopo “… ne' minori entrate per la finanza pubblica” eliminare “e, relativamente alle attività di cui agli articoli 8 e 9, i soggetti ivi indicati provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.”. Le Regioni e gli Enti locali hanno autonomia di bilancio e organizzativa. Entro le loro disponibilità sono quindi liberi di svolgere una funzione con le modalità che ritengono più adeguate.


ALLEGATO B – Raccomandazioni e ulteriori proposte di modifica ritenute importanti

 

- art. 2 (Definizioni) comma 1, lettera b), sostituire “per il quale la richiesta di autorizzazione o concessione edilizia, comunque denominata” con “per il quale la richiesta di permesso di costruire, comunque denominato”.

 

- art. 2, comma 1 aggiungere la seguente lettera m):

“m) fonti energetiche rinnovabili sono quelle definite all’art. 2, comma 1, lett. a) del D.lgs. 29/12/2003 n.387.”

 

- art. 4 (Adozione di criteri . ..) al comma 2, dopo “… denominato CNCU” aggiungere “e le associazioni dei costruttori edili”.

 

- art. 6, comma 8, dopo “metodi semplificati che minimizzino gli oneri a carico dei piccoli proprietari” aggiungere “con particolare riferimento al caso di immobile dato in locazione”.

 

- art. 7 (Esercizio e manutenzione …) al comma 2 sostituire la dizione “impianti termici” con “impianti per la climatizzazione estiva e invernale”.

 

- art. 8 (Relazione tecnica …) comma 2, sostituire la dizione “perizia giurata” con “attestato di conformità al progetto” o con una frase similare.

 

- art. 10 (Monitoraggio, …), comma 2, lettera a), dalla frase “e la loro elaborazione su scala regionale e nazionale …” eliminare la parola “nazionale”.

 

- art. 10, comma 3, sostituire “da trasmettere annualmente al Parlamento…” con “da trasmettere periodicamente al Parlamento….”.

 

- art. 15 (Sanzioni) rivedere il sistema sanzionatorio sostituendo la sanzione penale prevista al comma 4 con una sanzione amministrativa, rimodulando in aumento le sanzioni amministrative per il progettista e direttore lavori nonché prevedendo una sanzione amministrativa anche per il soggetto certificatore che rilascia un attestato non veritiero.

 

- allegato A, punto 14 dalla frase “tecnici altamente qualificati” eliminare altamente o chiarirne il senso.

 

- allegato B, lettera i) eliminare, perché non conforme alla Direttiva, “per gli edifici la cui metratura utile totale supera i 1000 m2”

 

Si fa infine rilevare che, per un compiuto recepimento della direttiva, andrà previsto, agli articoli 11 e 12 o nei successivi decreti attuativi di cui all’art. 4, un coefficiente di prestazione minimo per gli impianti di raffrescamento estivo nonché la possibilità di effettuare controlli su detti impianti.