Conferenza Regioni
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Doc. Approvato - costruzioni - INTESA SULLE “NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI” AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1. DEL DECRETO LEGGE 28 MAGGIO 2004, N. 126, CONVERTITO DALLA LEGGE 27 LUGLIO 2004, N. 186

giovedì 28 luglio 2005


INTESA SULLE “NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI” AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1. DEL DECRETO LEGGE 28 MAGGIO 2004, N. 126, CONVERTITO DALLA LEGGE 27 LUGLIO 2004, N. 186

 

Punto 13) ODG Conferenza Unificata

 

 

 

 

La Regioni condizionano l’espressione dell’intesa sullo schema di decreto ministeriale al recepimento delle proposte emendative di seguito riportate all’AS 3523 già formulate in sede tecnica e necessarie per garantire l’indispensabile chiarezza del quadro normativo in materia.

 

 

Art.7bis

Regime transitorio per l’operatività delle norme tecniche per le costruzioni

  1. Dopo il comma 2 dell’art.5 della legge 27 luglio 2004, n.186, è inserito il seguente comma:

“ 2 bis. Al fine di avviare una fase sperimentale di applicazione delle norme tecniche di cui al comma 1, è consentita, per un periodo di 18 mesi dall’entrata in vigore delle stesse, la possibilità di applicazione, in alternativa, della normativa precedente sulla medesima materia, di cui alla legge 5 novembre 1971, n.1086 e alla legge 2 febbraio 1974, n.64 e relative norme di attuazione, fatto salvo, comunque, quanto previsto dall’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.264, recante “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CE, relativa ai prodotti da costruzione. Il periodo di cui all’art.2, co. 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003 è prorogato fino alla data di entrata in vigore delle norme tecniche di cui al comma 1.

 

2-ter In via transitoria, dall’entrata in vigore delle norme tecniche di cui al comma 1 e fino alla deliberazione delle Regioni di determinazione della classificazione sismica dei comuni, ai sensi dell’art.94 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, trova applicazione la classificazione sismica dei Comuni, stabilita dal punto 3 dell’All.1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003. L’art.104 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 non trova applicazione nelle zone sismiche di nuova classificazione nei casi di nuove costruzioni iniziate prima dell’entrata in vigore delle norme tecniche di cui al comma 1, purché le costruzioni siano ultimate entro i successivi 18 mesi.

 

2-quater. Nel periodo di 18 mesi previsto dal comma 2 bis, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una Commissione di monitoraggio della presente normativa, con la partecipazione paritetica anche dei rappresentanti delle Regioni e degli Enti locali, nonché di rappresentanti di associazioni imprenditoriali e ordini professionali interessati. Entro la scadenza del termine previsto dal comma 2 bis, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Dipartimento per la protezione civile, provvede, previa intesa con la Conferenza Unificata, alla verifica della presente normativa a agli adeguamenti che si rendessero necessari”.

 

L’ANCI, nell’aderire alle richieste delle Regioni, ha rilevato la necessità di assicurare in ogni caso la proroga dell’ordinanza n.3274/2003, nella prospettiva dell’approvazione del decreto ministeriale in esame.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell’interno hanno ritenuto accoglibili gli emendamenti proposti.

 

 

 

Roma, 28 luglio 2005