Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Istruzione: attuazione Titolo V Costituzione, master plan azioni

giovedì 14 dicembre 2006


Attuazione del Titolo V della Costituzione per il settore istruzione

Master Plan delle azioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 14 dicembre 2006 ha approvato il presente documento al fine della predisposizione del piano delle azioni per l’attuazione del Titolo V della Costituzione.

In data 12 luglio 2006 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato un documento nel quale ha individuato, quali criteri fondamentali, che:

1)                  l’ambito territoriale di operatività costituisce elemento fondamentale per la delimitazione dell’ambito delle competenze nazionali e regionali previste dalla Costituzione;

2)                  la programmazione dell’offerta di istruzione e formazione e della rete scolastica e formativa deve trovare coerente realizzazione nella potestà regionale di allocazione delle risorse umane disponibili operata nell’ambito territoriale;

3)                  la gestione regionale del servizio scolastico e formativo deve avvenire nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni e secondo criteri che ne garantiscono l’unitarietà.

Sulla base dei suddetti criteri, per ciò che riguarda la specifica dimensione della gestione organizzativa del personale della scuola, la Conferenza ritiene che possa essere assunta la seguente prospettiva:

a)                 lo stato giuridico ed economico rimangono oggetto di contrattazione nazionale e decentrata;

b)                 le procedure di assegnazione del personale nel territorio di competenza sono attuate dalle Regioni per ambiti provinciali;

c)                  l’intero processo di trasferimento di competenze alle Regioni dovrà essere caratterizzato dalla valorizzazione delle relazioni sindacali.

Ai fini della predisposizione delle condizioni necessarie al processo di attuazione del titolo V della Costituzione, contestualmente allo sviluppo del dialogo con le Regioni, lo Stato dovrebbe individuare all’interno dell’ordinamento vigente, quale garanzia dell’unitarietà del sistema educativo, le norme generali ed i principi fondamentali di riferimento per la legislazione concorrente in materia di istruzione, nonché i livelli essenziali delle prestazioni per l’istruzione e formazione professionale di competenza esclusiva regionale.

Altro aspetto importante è garantire alle Regioni la piena copertura degli oneri connessi all’esercizio delle funzioni nuove.

Le Regioni, nell’esercizio delle nuove competenze, dovranno porsi l’obiettivo di dare attuazione alla prospettiva di sussidiarietà delineata dalla riforma del Titolo V della Costituzione, riservando a se stesse le funzioni relative alla programmazione, al monitoraggio e alla valutazione ed attribuendo i compiti di gestione ai livelli territoriali più prossimi all’utenza, nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche.

Dal punto di vista concreto, il processo di trasferimento e le conseguenti forme di riorganizzazione istituzionale potrebbero prevedere le seguenti fasi e modalità, tutte improntate al principio del leale collaborazione:

1. Proposta condivisa tra le Regioni relativamente all’oggetto, ai tempi, agli strumenti e alle modalità del trasferimento, che dovranno essere graduali, nonché raccordate con i tempi, le previsioni normative, le modalità organizzative e le specificità territoriali e di assetto delle diverse Regioni.

In particolare saranno esplicitati:

-                                  Oggetto: delimitazione degli ambiti interessati al trasferimento e individuazione degli oggetti: strutture amministrative periferiche del MPI; personale docente ed ATA per i diversi ordini e gradi scolastici; beni strumentali; risorse di funzionamento per le istituzioni scolastiche e per le strutture amministrative; ecc. (la sentenza della Corte Costituzionale n. 13/2004 è riferita alla distribuzione sul territorio del solo di personale della scuola, ma da essa si deduce che il principio affermato vale anche per le risorse destinate al funzionamento delle scuole);

-                                  Tempi: definizione del termine entro il quale l’operazione nel suo complesso dovrà essere realizzata e delle regole che consentano a ciascuna Regione di giungervi secondo le condizioni previste.

-                                  Strumenti: le Regioni dovranno approvare apposita legge regionale e predisporre le condizioni atte a garantire la continuità e l’efficacia del servizio (individuazione degli uffici competenti, dei procedimenti per l’assegnazione del personale e delle risorse, sistemi informativi e di monitoraggio e controllo, ecc.). Su tale insieme di condizioni di carattere normativo ed organizzativo le Regioni ravvisano la necessità di individuare un quadro condiviso di riferimenti e orientamenti.

-                                  Modalità: la continuità dei processi sono garantiti dalle seguenti condizioni:

§                                                               la dipendenza giuridico-economica del personale della scuola rimane allo Stato, con attribuzione della dipendenza funzionale alle Regioni. Sulla questione sarà comunque avviato un approfondimento.

§                                                                per la fase transitoria potranno essere concordate, tramite specifici Accordi Territoriali, modalità di collaborazione con gli Uffici Scolastici Regionali del Ministero della Pubblica Istruzione;

§                                                               dovranno essere individuati sistemi di controllo sui livelli di spesa;

§                                                               la determinazione dell’organico complessivo del personale docente e il riparto alle Regioni viene effettuato dallo Stato, sulla base di criteri omogenei per tutto il territorio nazionale,concordati in sede di Conferenza Unificata, con apposito Accordo.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha individuato la data del 1 settembre 2009 quale termine finale entro il quale le Regioni dovranno aver completato la predisposizione delle condizioni per esercizio delle funzioni loro attribuite dal Titolo V della Costituzione.

2. Accordo quadro Stato-Regioni. L’oggetto, le fasi e le modalità del processo di trasferimento e di riorganizzazione istituzionale con la nuova allocazione delle competenze saranno formalizzati in un apposito Accordo Quadro Stato- Regioni, definito in sede di Conferenza Unificata.

3. Iniziativa dello Stato per promuovere un’Intesa con le Regioni in ordine alla individuazione dei criteri per la ripartizione del personale e delle risorse tra le Regioni.

4. Decreto ministeriale per ripartire tra le Regioni le risorse complessive di personale ed economiche relative al sistema educativo di istruzione e formazione, sulla base dei criteri individuati dall’Intesa di cui al punto 2.

5.Singole Intese e Decreti di trasferimento (uno o più DPCM)

Roma 14 dicembre 2006