Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - COMPARTECIPAZIONI REGIONALI ALL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALL’ACCISA SULLE BENZINE E DELLE ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF, PER L’ANNO 2005

giovedì 9 febbraio 2006


INTESA SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RIGUARDANTE LA RIDETERMINAZIONE DELLE COMPARTECIPAZIONI REGIONALI ALL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO E ALL’ACCISA SULLE BENZINE E DELLE ALIQUOTE DELL’ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF, PER L’ANNO 2005, AI SENSI DELL’ARTICOLO 5, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 FEBBRAIO 2000, N. 56.

 

Punto 2) odg Conferenza Stato-Regioni

 

Le Regioni evidenziano quanto segue:

 

  • I gettiti IRAP e addizionale IRPEF sono quelli stimati nella delibera CIPE di riparto del fabbisogno sanitario 2005.
  • I dati riferiti alle  “8 lire di accisa” sono relativi alla quantità di litri venduti nel 2003 (per la Lombardia al netto del maggior venduto di confine).
  • Il fabbisogno sanitario corrisponde all’importo relativo alla voce “disponibilità di cassa con mobilità”, al lordo delle entrate proprie come da delibera CIPE 47/2005.
  • Fra i trasferimenti soppressi sono considerati anche gli importi per le  minori entrate tassa auto /accisa come da ricognizione interregionale e le risorse per gli asili nido come da assegnazioni del 2004 (decreto 1° luglio 2004 tabella 4 - Ministero del lavoro e politiche sociali).
  • Verificare il dato “oneri IRAP” della Regione Puglia non in linea con quello del 2004.

  • i dati sull’IVA lorda, l’IVA per le RSS e l’IVA UE sono come da rendiconto statale del 2003.
  • Dati i tempi di predisposizione, gli schemi hanno preso in considerazione unicamente l’aumento dell’aliquota di compartecipazione IVA senza considerare la rideterminazione in aumento dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF.
  •  

    Le Regioni esprimono le seguenti osservazioni:

     

    -         il valore del fabbisogno da coprire con l’aliquota di compartecipazione iva determinato sottraendo ai trasferimenti complessivi soppressi il gettito dell’IRAP, dell’ addizionale IRPEF e dell’accisa benzina deve essere determinato computando tali gettiti al netto delle manovre tributarie autonome effettuate dalle Regioni;

    -         il fondo perequativo ex lege 549/95 risulta  fissato agli importi 2003 e non adeguato ai sensi della normativa;

    -         le Regioni che hanno stipulato convenzioni onerose con l’Agenzia delle Entrate per la gestione dell’IRAP chiedono che non sia trattenuta la quota costi gestione IRAP ai fini della determinazione della compartecipazione IVA. Infatti, come rappresentato nei prospetti, tale quota diventa IRAP sanità e conseguentemente diminuisce la compartecipazione IVA: questo deve essere evitato per non aggravare in modo improprio tali Regioni.

     

    Le Regioni esprimono parere favorevole all’intesa chiedendo che siano approfondite le osservazioni sopra riportate.

     

    Roma, 9 febbraio 2006