Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Commercio estero: Documento per Tavolo per l'internazionalizzazione

giovedì 1 febbraio 2007


Documento programmatico per l’istituzione del Tavolo Strategico

in materia di Internazionalizzazione

 

 

La riforma costituzionale del Titolo V ha profondamente innovato il riparto delle competenze fra lo Stato e le Regioni attribuendo a queste ultime una competenza esclusiva in materia di politica industriale e di tipo concorrente per l’internazionalizzazione del sistema-Paese.

Le Regioni, con l’obiettivo di consolidare tale ruolo, sono però convinte che un’autentica collaborazione istituzionale e progettuale tra Istituzioni, Categorie produttive e Forze sociali rappresenti la via obbligata per il rilancio e un reale sviluppo del Sistema Paese e del Made in Italy.

Le Regioni ritengono infatti necessario stabilire un nuovo metodo di confronto con il Governo che abbracci ogni aspetto relativo all’internazionalizzazione, al fine di poter definire congiuntamente la strategia di accesso e consolidamento sui mercati esteri del Sistema Italia.

Significativa, al riguardo, ad avviso delle Regioni, è apparsa la nuova procedura introdotta dal Governo per quanto riguarda il raccordo fra lo Stato e le Regioni per le iniziative verso la Cina, che ha visto la Conferenza Stato-Regioni quale sede per impostare un’agenda, una metodologia di lavoro comune delle iniziative, in un quadro coordinato di intervento che vedrà coinvolti tutte le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, oltre che gli organismi e le categorie produttive interessate allo sviluppo delle relazioni economiche con la Cina.

Ed è con l’obiettivo di estendere tale nuova forma di collaborazione fra lo Stato e le Regioni, che si è accolta con molto favore la sollecitazione espressa dal Ministro Bonino nel corso della Conferenza del 30 novembre 2006 concernente l’istituzione di uno specifico tavolo dedicato ai temi dell’internazionalizzazione nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni con l’obiettivo di definire linee strategiche comuni.

Le Regioni condividono pertanto tale proposta che costituisce un’occasione importante per stabilire una nuova metodologia di lavoro ed un modello di riferimento in cui il “fare Sistema” consenta di portare avanti iniziative integrate per quanto riguarda l’Internazionalizzazione. Ciò consentirà inoltre di stabilire il necessario coordinamento anche a livello statale delle diverse iniziative legislative governative che sono in atto e che hanno ricadute sulla materia dell’internazionalizzazione.

La sinergia e la collaborazione tra Governo e Regioni Italiane deve altresì prevedere il coinvolgimento delle categorie produttive, mediante l’apertura del confronto ai contributi di queste ultime secondo modalità da definirsi in base all’art. 2 comma 1 lettere c) ed h) del Decreto Legislativo 281/97.

 

Di seguito si riportano schematicamente l’eventuale composizione del Tavolo, gli obiettivi da perseguire e le tematiche prioritarie oggetto del lavoro del Tavolo.

 

Composizione:

Governo (Ministeri competenti, a titolo meramente esemplificativo si indicano: Ministero Commercio Internazionale, Ministero Affari Esteri, Ministero Economia e Finanze, Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie locali – Regioni

Il Tavolo può essere aperto ai contributi delle Categorie Produttive secondo modalità da definirsi in base all’art. 2 comma 1 lettere c) ed h) del Decreto Legislativo 281/97.

 

Obiettivi:

·       Elaborare strategie  integrate, nel rispetto dell’autonomia, della libertà e dell’esercizio dei poteri delle Regioni;

·       Coordinare l’attività legislativa del Governo, a partire ad esempio dalla Riforma della Cooperazione allo Sviluppo (l. 49/87) per le ovvie implicazioni sull’internazionalizzazione

 

Tematiche prioritarie da affrontare:

·       Individuazione, in maniera congiunta, delle Linee Direttrici Promozionali emanate dal Ministero Commercio Internazionale  prevedendo anche un coinvolgimento delle Regioni negli Accordi di Settore di cui all’art. 5 c.3 Legge 56/2005;

·       definizione dell’Accordo di Programma di cui all’art. 5 c.1 L. 56/2005; in relazione a questo aspetto si propone  l’iscrizione di questo argomento nella 1° Conferenza utile per la sigla dell’Accordo (vedere allegato);

·       definizione di  una nuova “governance” per la promozione del Made in Italy sulla base di progetti prevalentemente interregionali ed integrati;

·       proposta di riordino degli Enti in attuazione dell’art. 6 della L. 56/2005, ai fini dell’espressione della relativa intesa della Conferenza Stato-Regioni.

 

Roma, 1 febbraio 2007.

 


 

Allegato:

 

 

ACCORDO DI PROGRAMMA

 

 

PREMESSO CHE:

IL Ministero del Commercio Internazionale  e la Regione……. si impegnano a promuovere un’azione congiunta che sostenga l’internazionalizzazione delle imprese e dei territori perseguendo quale obiettivo comune la valorizzazione del SISTEMA ITALIA;

L’Istituto Commercio Estero affianca il Ministero, traducendo in progetti operativi le strategie pubbliche di internazionalizzazione;

In considerazione dell’esperienza registrata negli ultimi anni con gli Accordi di Programma si intende proseguire congiuntamente nell’attuazione di un accordo strategico entro il quale possano convergere tutti gli interventi di sostegno all’export;

si intende, altresì, individuare nuove modalità per un’azione congiunta, alla luce degli strumenti normativi esistenti, finalizzata alla realizzazione di iniziative di sostegno all’ internazionalizzazione della realtà produttiva regionale;

si ritiene che l’adozione di uno specifico accordo programmatico tra le Amministrazioni pubbliche concorra a migliorare l’efficacia e l’incisività dell’azione amministrativa nel settore dell’internazionalizzazione del sistema delle imprese italiane; in particolare attraverso iniziative congiunte, nazionali e regionali, e la compartecipazione di altri soggetti operanti sul territorio si favorisce la realizzazione di progetti di promozione integrata;

Tutto ciò premesso e condiviso, tra il Ministero del Commercio Internazionale e la Regione…………… , di seguito individuate come “parti”, viene sottoscritto il seguente Accordo quadro di Programma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 1

Finalità

L’Accordo persegue la finalità di sviluppare e favorire — in applicazione delle leggi nazionali e regionali — ogni possibile forma di raccordo operativo tra le strategie e i programmi del Ministero del Commercio Internazionale e della REGIONE…………….. volti ad accrescere il grado di internazionalizzazione dell’economia territoriale, con particolare attenzione alle diverse fasi di sviluppo delle imprese, rafforzando la loro capacità di competere sui mercati esteri.

 

ARTICOLO 2

Riferimenti programmatici

Le parti fanno riferimento alle linee di indirizzo annuali del Ministero Commercio Internazionale e agli atti programmatici della Regione  per ogni anno di riferimento ed agiscono nel rispetto della autonomia regionale definita nel Titolo V della Costituzione, individuando gli obiettivi atti a valorizzare la sinergia fra i due livelli.

 

 

ARTICOLO 3

Obiettivi programmatici.

Le azioni attuative del presente Accordo quadro saranno orientate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

-. favorire progetti volti ad affermare la competitività internazionale dell’offerta italiana di beni e servizi e a rafforzare la presenza delle produzioni italiane nei mercati esteri;

- razionalizzare la rete di informazione relativa ai servizi e agli strumenti attivabili in materia di internazionalizzazione, anche attraverso il rafforzamento dello Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione,ove possibile in raccordo funzionale ed operativo con gli Sportelli Unici all’estero, di cui alla legge 31.3.2005, n.56;

- assicurare un seguito operativo ad impegni istituzionali presi con autorità estere cogliendo le opportunità del partenariato, nonché attraverso il ricorso agli altri strumenti di intervento attivati a livello regionale e centrale;

- raccordare le attività degli enti pubblici nazionali e dei soggetti economici regionali a sostegno del  processo di internazionalizzazione delle imprese;

-          individuare azioni volte a favorire la proiezione all’estero del sistema produttivo regionale affiancando le imprese nel processo di internazionalizzazione e realizzando iniziative di marketing territoriale

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICOLO 4

Ambiti dell’Accordo.

Le parti per l’attuazione del presente Accordo, al fine del perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo l, individuano i seguenti ambiti operativi:

1. Attività promozionali, attraverso i seguenti strumenti operativi:

a)      Convenzione operativa annuale con I.C.E. Istituto Nazionale Commercio Estero attraverso un programma condiviso di attività che dia particolare rilievo a Paesi di prioritario interesse, a contenuti di aggregazione e innovazione, alla formazione imprenditoriale, all’attrazione degli investimenti esteri, al fine di promuovere le PMI sui mercati internazionali e favorire la valorizzazione delle produzioni e dei territori regionali integrando e rafforzando le azioni di sistema Italia; .

b)      Intese Operative Interregionali con I.C.E. Istituto Commercio Estero, per l’attivazione dì progetti condivisi dalla Regione……. e da più Regioni

c)      Progetti finanziati con risorse aggiuntive sulla base di specifiche intese tra il Ministero del Commercio Internazionale  e la Regione ……

2. Assistenza alle imprese, attraverso meccanismi comuni Ministero del Commercio Internazionale-Regione, quali:

  • Rafforzamento della rete degli Sportelli regionali per l’internazionalizzazione;
  • sviluppo e/o messa in comune di banche dati a supporto dell’attività promozionale  e di internazionalizzazione , quali  Banca Dati Promotion Pubblica
  • 3. Formazione in materia di internazionalizzazione in coerenza con le strategie nazionali e regionali, anche con l’utilizzo delle risorse specifiche disponibili ai sensi dell’art.3 della legge 31.3.2005, n.56.

    4. Armonizzazione di strumenti nazionali e regionali in materia di internazionalizzazione, attraverso il coordinamento di misure specifiche attivate dal Ministero e dalle Regioni per favorire l’export delle imprese , distretti e filiere.

    5. Internazionalizzazione del sistema fieristico in coerenza con la politica di sviluppo dei poli fieristici, sulla base dell’Accordo Quadro sottoscrìtto tra Ministero Commercio Internazionale, Regioni e Sistema Fieristico Nazionale.

    6.Coordinamento delle attività istituzionali all’estero, attraverso un reciproco e tempestivo scambio di informazioni  sulle rispettive presenze stabili e sui programmi di missioni istituzionali dei rappresentanti della Regione e del Ministero.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ARTICOLO 5

    Modalità Operative

    Le parti danno attuazione al presente Accordo quadro di programma attraverso la sottoscrizione di intese definite in funzione delle specifiche materie di cui all’art.4).

    Le suddette intese definiscono gli obiettivi,gli strumenti e  i risultati attesi. Le Intese possono essere aperte alla partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, sulla base di una valutazione congiunta delle parti.

    Per quanto attiene all’operatività della Convenzione di cui al punto a) dell’art. 4, le parti  si impegnano nel garantire il pieno rispetto delle modalità e delle tempistiche contenute nell’allegato A.

     

    ARTICOLO 6

    Modalità di finanziamento delle attività.

    Le parti  si impegnano a cofinanziare in termini paritari le iniziative ed i programmi di intervento, concordati e sottoscritti con le convenzioni operative annuali Regioni-ICE di cui all’art. 4 - Attività Promozionali — voce a).  In tutti gli altri casi , le intese di cui all’art. 5 definiranno di volta in volta la compartecipazione.

    Le risorse messe a disposizione da soggetti pubblici territoriali ritenuti idonei dalle parti riducono l’impegno finanziario della Regione.  Eventuali risorse messe a disposizione da istituzioni private saranno considerate aggiuntive rispetto alle risorse finanziarie allocate dalle parti.

     

     

    ARTICOLO 7

    Monitoraggio

    Le parti si impegnano a definire strumenti condivisi di verifica di efficienza e di efficacia degli interventi realizzati nell’ambito dell’Accordo di Programma.

     

     

    ARTICOLO 8

    Durata

    Il presente Accordo di Programma ha validità per 3 anni dalla data di sottoscrizione ed è rinnovato tacitamente, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti.


     

    ALLEGATO “A”

    Addendum all’Accordo

     

     

    MODALITA’ E TEMPISTICHE PER LA DEFINIZIONE DELLA CONVENZIONE ANNUALE DI CUI ALL’ART……PUNTO  DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA

     

     

     

    Al fine di definire compiutamente gli aspetti connessi alla predisposizione, approvazione ed esecutività della Convenzione annuale con l’Istituto Commercio Estero dovranno essere attuate le seguenti procedure:

     

    FASE 1: Predisposizione, approvazione ed esecutività della Convenzione

     

    Le fasi preliminari per la condivisione delle proposte progettuali tra  ICE-REGIONI avranno durata massima di due mesi,decorrenti dalla presentazione delle stesse anche per via telematica. Le proposte saranno inviate contemporaneamente al MC secondo uno schema condiviso da ICE-REGIONI stabilito nel Manuale delle Procedure.

    Le convezioni hanno durata 12 mesi dalla loro sottoscrizione, con possibilità di proroga.

     

     

    a)      A decorrere dal giorno di presentazione della Convenzione, già condivisa nei contenuti da entrambi i soggetti contraenti (Regione ed I.C.E.), la stessa deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’ICE entro i successivi 30 giorni;

     

    b)      Entro 5 giorni successivi all’approvazione, prevista per legge, della Convenzione da parte del Ministero delle Attività Produttive, le parti procederanno alla sua sottoscrizione;

     

    c)      Entro 3 settimane dalla sottoscrizione, l’Istituto Commercio estero provvederà alla predisposizione delle schede finanziarie, note incarichi spese, ecc. per rendere esecutiva la convenzione.

     

    Il Ministero del Commercio Internazionale verificherà il rispetto dei tempi sopraindicati.

     

    FASE 2 – Spese e rendicontazione..

     

    Le spese e le modalita di rendicontazione ( modulo semplificato, tempistica etc. )  saranno disciplinate da un apposito  Manuale delle procedure condiviso dalle parti,  secondo il principio della reciprocita.

    Regioni e ICE rimangono gli unici soggetti responsabili, anche in presenza di un soggetto terzo attuatore.