Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - UE: il parere delle Regioni sulla Comunitaria 2007

giovedì 22 febbraio 2007


 

Parere delle Regioni e delle Province Autonome

sullo schema di Disegno di Legge recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee

(legge comunitaria 2007)

 

punto 1) - Conferenza Stato-Regioni sessione comunitaria

 

 

            La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere positivo sullo schema di Disegno di Legge recante disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007).

 

            La Conferenza, esprimendo apprezzamento per le novità introdotte, formula le seguenti osservazioni e propone un emendamento migliorativo del testo volto a favorire un maggior raccordo Stato-Regioni nella fase di recepimento delle Direttive.

 

            La Conferenza ritiene che l’informativa da parte del Ministro ai due rami del Parlamento sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle Regioni e delle Province autonome nelle materie di loro competenza, prevista dall’articolo 1, comma 8, considerato che non trova riscontro nelle disposizioni della Legge 11 del 2005, debba essere preceduta da un accordo in sede di  Stato-Regioni, diretto a definire le modalità di partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione della legge comunitaria statale, in particolare ai fini dell'individuazione delle direttive la cui attuazione è di competenza regionale. A tale fine, propone di inserire al termine dell’articolo 1, comma 8, la seguente frase: “secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni”.

           

In merito all’art. 7, la Conferenza sottolinea come la disposizione, in materia di alimentazione e tutela della salute, sia delicata perché sopprime alcune disposizioni introdotte nella normativa italiana in materia di etichettatura, volte sia alla difesa dell’origine dei prodotti italiani, sia alla tutela della consumatore, mediante indicazione esplicita del luogo di provenienza della materia prima agricola per tutti i prodotti agroalimentari.

 

Per quanto riguarda l’art. 8, nonostante il ddl faccia salva la competenza amministrativa regionale, esso interviene poi legislativamente con disposizioni di dettaglio in una materia prevalentemente riconducibile alla potestà concorrente. La previsione che subordina il dispiegamento di efficacia dell’autorizzazione data dalla Regione alla iscrizione nell’elenco statale dei centri di imballaggio è contraria al principio di sussidiarietà e a quello di proporzionalità.

 

In merito all’articolo 9, infine, la Conferenza segnala la difficoltà che la normativa comunitaria crea nel settore della produzione degli agrumi in Italia.

 

Roma, 22 febbraio 2007