Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Ambiente: proposte emendative su Codice

giovedì 15 marzo 2007


IN ALLEGATO IL TESTO INTEGRALE DEL PARERE, IN VERSIONE STAMPABILE 

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE

NORME IN MATERIA AMBIENTALE, SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E DEL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE, IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 6, DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 2004, N. 308

 

 

Punto 4) O.d.g. – Elenco A – Conferenza Unificata

 

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere negativo salvo l’accoglimento delle seguenti proposte emendative ritenute imprescindibili:

 

N. 1

 

1) all’art. 1, comma 15, dello schema in esame all’art. 101, comma 7, lett. b) del d.lgs 152/2006 eliminare le parole “che per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l’utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all’art. 112 comma 2” , integrando conseguentemente il testo del decreto correttivo;

Motivazione

Gli artt. 101 e 112 attengono a due questioni diverse. Ne consegue che il richiamo nell’art. 101 del  riferimento all’articolo 112, è improprio e si rischia di porre le aziende interessate in una situazione di illegittimità. Il comma 7 dell’art. 101, infatti,  detta  i criteri di assimilazione delle acque reflue provenienti da allevamenti di bestiame solo nel caso in cui queste siano oggetto di un vero e proprio “scarico” e quindi di una immissione tramite condotta in uno dei corpi ricettori ammessi.

Al contrario l’articolo 112 disciplina la diversa operazione di “utilizzazione agronomica” degli effluenti zootecnici e delle acque reflue provenienti da aziende agricole o piccole aziende agroalimentari, finalizzata non a smaltire il materiale, bensì all’utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nel medesimo contenute, ovvero al suo utilizzo irriguo o fertirriguo. E dette operazioni avvengono di norma senza l’utilizzo di una condotta, ma attraverso le diverse forme di applicazione al terreno di cui all’articolo 74, comma 1 lettera o) del d.lgs. 152/2006.

 

Ne consegue che collegare così impropriamente due nozioni completamente diverse e soggette a differenziate discipline (ad esempio autorizzazione e limiti di accettabilità in un caso e comunicazione e norme tecniche nell’altro) rischia di ingenerare solo confusione e di esporre le imprese a censure da parte dell’autorità giudiziaria con riferimento al regime applicabile alle operazioni in atto.

POSIZIONE DEL MINISTERO:

NON ACCOLTA. La richiesta di integrazione delle Regioni non è stata accolta in questa sede, in quanto il Ministero dichiara che sarà oggetto di un separato provvedimento.  

 

N. 2

 

All’art. 1, dopo il comma 15, dello schema inserire il seguente comma 15 bis sostituire il testo della lettera d) del comma 3 dell’art.170, come segue “d) Fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 112, comma 2, si applicano il decreto ministeriale 6 luglio 2005, il decreto ministeriale 7 aprile 2006; “.

 

Motivazione 

Il decreto ministeriale 7 aprile 2006, concernente i criteri e le norme tecniche per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica, dopo sei lunghi anni di approfondito confronto tra Stato e Regioni,  è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ancora vigente il d.lgs. 152/1999, ma pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale successivamente alla sua abrogazione ad opera del d.lgs. 152/2006.

Nonostante sotto questo profilo non si registri alcuna soluzione di continuità tra l’articolo 38 del d.lgs. 152/1999 e l’articolo 112 del d.lgs. 152/2006, che sono di identico tenore, tanto è bastato perché alcuni commentatori abbiano sostenuto la sua inapplicabilità.

La diffusione di una simile lettura, per quanto opinabile, sta ingenerando confusione e compromettendo l’azione regionale di attuazione del d.m. in questione, tra l’altro di estrema importanza al fine di superare le censure mosse dall’Unione europea nei confronti dello Stato italiano nell’ambito delle infrazioni alla direttiva 91/676/CEE in materia di protezione delle acque dai nitrati di origine agricola.

 

NON ACCOLTA IN SEDE TECNICA

 

N. 3

 

2) all’art. 1, comma 15, dello schema in esame, sostituire il testo del comma 2 dell’art. 161 del dlgs 152/06, come segue: “2. Il Comitato è composto da cinque membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui due designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e tre scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.”.

Motivazione

Si ritiene che la re-istituzione del Comitato di vigilanza debba essere necessariamente  accompagnata dalla coerenza con l’abrogato articolo della legge 36/1994 (legge Galli), che prevedeva la designazione da parte della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di tre dei suoi sette membri.

La presenza di esponenti delle Regioni, oltre che rispettosa delle prerogative regionali in materia, è necessaria al fine garantire un effettivo raccordo tra queste e l’apparato nazionale nell’espletamento delle attività di cui al comma 5 dell’articolo 161 del d.lgs. 152/2006.

 

POSIZIONE DEL MINISTERO

ACCOLTA  

 

N. 4

 

3) all’art. 1, comma 18, dello schema  - correttivo, rispettivamente dei commi 3 e 4 dell’art. 181, del D.Lgs. 152/2006 - :

-  dopo le parole “materie prime”, inserire la parola “secondarie” (comma 3);

- dopo le parole “ dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima”, la parola “secondaria” (comma 4)

Motivazione

La modifica permette l’applicazione delle procedure semplificate per il recupero e definisce il termine di  ultimazione dell’operazione di recupero.

 

POSIZIONE DEL MINISTERO

NON ACCOLTA Dichiara che eliminerà il comma 3, accorpandolo al testo dell’art. 206 (Accordi di programma), ritenendo che in sede di accordi si potrà valutare… 

 

(in sede tecnica, pur condividendo lo spirito della richiesta,  si erano riservati una riformulazione finalizzata ad assicurare la tracciabilità delle materie risultanti dal processo di recupero).

 

N.5

 

4) all’art. 1,  comma 18, dello schema  - correttivo del comma 5 dell’art. 181, del D.Lgs. 152/2006 -  dopo la parola “recupero”, aggiungere le parole “che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti, perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati in un processo industriale o commercializzati come materia prima secondaria, combustibile o come prodotto da collocare, a condizione che il detentore non se ne disfi o non abbia l’intenzione o non abbia l’obbligo di disfarsene.”

Motivazione:

Tale esplicitazione era già prevista al comma 12 dell’articolo 181 del d.lgs 152, ma nel testo dello schema  risulta abrogato. E’ necessaria la sua reintroduzione per dare chiarezza agli operatori e permettere controlli non soggettivi.

 

POSIZIONE MINISTERO

ACCOLTA con la seguente riformulazione: “che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati come materie prime secondarie”; unica formulazione che presenta aspetti di compatibilità con il diritto comunitario, onde determinare anche la chiusura di procedure di infrazione già conclamate.

 

N. 6

5) all’art. 1, comma 18, dello schema  -  correttivo dell’art. 181, del D.Lgs. 152/2006 -  integrare il testo con un  nuovo comma 5 bis “5bis. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi del presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsene.”

Motivazione:

Si chiede di prevedere nuovamente l’inserimento nel testo della salvaguardia per le  materie che sin dalla produzione presentano le caratteristiche delle materie prime secondarie. Il concetto di materia prima secondaria va inserito in quanto è il presupposto su cui si fonda tutto il sistema di recupero di materia.

 

POSIZIONE MINISTERO

NON ACCOLTA GIA’ IN SEDE TECNICA

 

N. 7

6) all’art. 1, comma 20, dello schema -  correttivo della lettera f), del comma 1, dell’art. 183, del D.Lgs. 152/2006-  dopo le parole “frazione organica umida” aggiungere “raccolta separatamente”.

Motivazione :

La specificazione è necessaria per la corretta individuazione della frazione organica umida, nell’ambito della raccolta differenziata.

 

POSIZIONE MINISTERO ACCOLTA IN SEDE TECNICA

N. 8

 

7) all’art. 1, comma 20, dello schema di decreto - correttivo della lettera m), numero 2, del comma 1 dell’art. 183, del D. Lgs. 152/2006 -  eliminare le parole “quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;” e sostituire come segue:

 “secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore con annotazione preventiva nei registri di carico e scarico della modalità scelta:

2.1 con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

2.2 quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi.  In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.”;

Motivazione 

La nuova definizione di deposito temporaneo, che prevede l’eliminazione della scelta tra criterio temporale e criterio quantitativo, in alternativa tra di loro, appare troppo rigida. La direttiva comunitaria e la sentenza della Corte di Giustizia 5 ottobre 1999 (resa nelle cause C-175/98 e C-177/98) non sembrano richiedere l’eliminazione del criterio temporale.

La Corte ai punti 49 e 54 della predetta sentenza stabilisce,infatti, che le operazioni effettuate a titolo di deposito temporaneo sono soggette al rispetto dei principi di precauzione e dell’azione preventiva di cui all’articolo 4 della direttiva 75/442/CEE e che la  nozione di “deposito temporaneo” deve intendersi in modo restrittivo e deve rispettare i principi del Trattato CE. Gli stati membri devono quindi adottare disposizioni sufficientemente rigorose per evitare che le imprese possano fare un uso abusivo della deroga prevista da tale direttiva in caso di deposito temporaneo. Secondo la Commissione, le disposizioni della normativa italiana (art. 6, c. 1, lett. m) del d. lgs. 22/1997) non sembrano contravvenire alle finalità di detta direttiva.

Alla luce di tali previsioni, poiché la definizione di deposito temporaneo, prevista dal decreto legislativo 152/2006, ripropone e chiarisce la definizione già contenuta nel d. lgs. 22/1997 -  ritenuta legittima dalla Corte di Giustizia -  si chiede di reinserire la definizione attualmente in vigore.

 

POSIZIONE MINISTERO

NON ACCOLTA. La risposta del Ministero riguarda solo  una modifica dei quantitativi di deposito, tra l’altro non riquantificati  rispetto all’attuale testo .

 

(in sede tecnica: si era ritenuta condivisibile la posizione delle regioni di eliminare l’alternativa tra criteri temporali e quantitivi, pur con una perplessità circa il quantitativo massimo nel periodo infra - annuale

 

 

N. 9

 

8) all’art. 1, comma 20 dell’art. 1 dello schema di decreto - correttivo della lettera m), numero 3, dell’art. 183, del D.Lgs. 152/2006 -  eliminare le parole “quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;” e sostituire con le parole:  “secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore con annotazione preventiva nei registri di carico e scarico della modalità scelta:

con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

oppure

3.2 quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga complessivamente  i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;”

Motivazione.

Vedi punto 7 (è la stessa tematica, ma riferita ai rifiuti “non pericolosi)

 

POSIZIONE MINISTERO

NON ACCOLTA. La risposta del Ministero riguarda  una modifica dei quantitativi di deposito, tra l’altro non riquantificati  rispetto all’attuale testo .

 

(sede tecnica: Come  punto 7)

 

N. 10

 

9) all’art. 1, comma 20, dello schema -  correttivo del comma 1, dell’art. 183, del D.Lgs. 152/2006 -  integrare il testo aggiungendo una nuova lettera Z bis): “Z bis. centro di raccolta: area presidiata ed allestita per il raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai cittadini per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Tale attività rientra nelle operazioni di raccolta.”

Motivazione:

La proposta rende il testo  coerente con la direttiva europea, che prevede il raggruppamento dei rifiuti nell’ambito dell’operazione di raccolta.

 

POSIZIONE DEL MINISTERO

ACCOLTA, ma subordinata alla clausola di invarianza finanziaria

N. 11

10) all’art. 1, comma 20, dello schema - correttivo del comma 1 dell’art. 183, del D. Lgs. 152/2006 - integrare il testo aggiungendo una nuova lettera aa-bis) “aa bis. sottoprodotto: i prodotti dell’impresa che, pur non costituendo oggetto dell’attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell’impresa stessa e sono impiegati con certezza nel processo produttivo (direttamente dall’impresa che li produce –da eliminare-) senza subire trasformazioni preliminari, di cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi o non abbia l’intenzione di disfarsi”.

Motivazione:

Non pare opportuna la scelta di eliminare la definizione di sottoprodotto. La giurisprudenza della Corte di Giustizia prevede una definizione di sottoprodotto più restrittiva di quella attualmente prevista dal d. lgs. 152/2006, che può utilmente essere recepita.

Si propone pertanto di inserire la predetta definizione coerentemente con le sentenze della Corte di Giustizia (sentenze 18 aprile 2002 – Palin Granit Oy e  11 novembre 2004 – Niselli). Sentenza Corte di Giustizia Europea 8 settembre 2005 causa C416/02.

 

POSIZIONE DEL MINISTERO

ACCOLTA, ma  con utilizzo  nel medesimo stabilimento.

 

(in sede tecnica: non accolta, ma con riserva di valutarne l’ utilizzo anche all’interno dello stabilimento)

 

N. 12

11) all’art. 1,  comma 28, dello schema -  correttivo del comma 2, dell’art. 205, del D. Lgs. 152/2006eliminare l’intero comma 2 “la frazione organica umida, separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia, secondo i criteri dell’economicità, dell’efficacia, dell’efficienza e della trasparenza del sistema, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1” .

Motivazione:

La richiesta è conseguente all’emendamento proposto all’articolo 183, comma 1, lettera f).

Si renderà necessario, di conseguenza, adeguare anche le percentuali di raccolta differenziata previste dal comma 1, dell’art. 205del d.lgs 152/06, perché altrimenti si avrebbero obiettivi difficilmente raggiungibili nei tempi indicati.

 

POSIZIONE DEL MINISTERO

ACCOLTA IN SEDE TECNICA  

 

N. 13

12) all’art. 1, comma 29, dello schema - correttivo del comma 1, dell’art. 206, del D. Lgs. 152/2006 -  dopo le parole “il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”,  aggiungere le parole “e d’intesa con la Regione o la Prov. Autonoma interessata.”.

Motivazione:

L’integrazione si rende necessaria per l’adeguamento agli articoli  116 e 117 della Costituzione, trattandosi di aspetti afferenti al sfera dell’organizzazione di un Servizio Pubblico Locale.

 

POSIZIONE DEL MINISTERO

NON ACCOLTA.  Si asserisce che  anche le Regioni e le Province autonome possono farsi promotrici  della stipula di accordi o contratti   di programma, a tutela degli interessi di cui sono  esponenziali, si ritiene non accoglibile l’emendamento proposto.

 

(in sede tecnica era stata  accolta)

 

N. 14

13) all’art. 1, comma 30, dello schema -  correttivo del comma 8, dell’art. 212, del D. Lgs. 152/2006 -  eliminare le parole “secondo le modalità ordinarie, fatta salva la possibilità di prevedere procedure semplificate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” e sostituire con le parole “secondo procedure semplificate da definirsi con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more della definizione di tali procedure semplificate l’iscrizione è effettuata a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell’Albo regionale territorialmente competente senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l’obbligo di nomina del responsabile tecnico ”.

Motivazione:

Con la proposta si intende evitare il blocco dei procedimenti già attivati con le disposizioni del 152/2006 e la paralisi del sistema.

 

POSIZIONE DEL MINISTERO

ACCOLTA IN SEDE TECNICA

 

N. 15

14) all’art. 1, comma 43, dello schema - abrogativo dell’Allegato I, al Titolo V della parte IV, del D. Lgs. 152/2006 - reintrodurre il predetto Allegato I, con richiesta di attivazione di un Tavolo Ministero/Regioni, dedicato alle “BONIFICHE” che entro 60 gg. dall’entrata in vigore del decreto provveda a redigere la correzione del testo vigente.

Motivazione

Tale allegato infatti è necessario in quanto reca le procedure per l’espletamento dell’analisi di rischio, preliminari alle operazioni di bonifica.

 

POSIZIONE MINISTERO

ACCOLTA IN SEDE TECNICA

 

N. 16

15) all’art. 1, comma 45, dello schema -  correttivo del comma 1, dell’art. 265, del D. Lgs. 152/2006 - dopo le parole “la raccolta, il trasporto,” aggiungere le parole “il recupero”.

Motivazione:

La richiesta è coerente con quanto stabilito dall’articolo 264, comma 1, lettera i),  che fa salvi tutti i provvedimenti attuativi del d. lgs. 22/1997, fino alla loro sostituzione. Si richiede di introdurre all’articolo 265 anche la salvaguardia delle norme regolamentari e tecniche relative al recupero.

 

POSIZIONE MINISTERO

ACCOLTA IN SEDE TECNICA

 

N. 17

16) All’allegato C della Parte IV, abrogare R14 “R14.Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente”.

Motivazione:

L’abrogazione si rende  necessaria in quanto il deposito temporaneo non può essere qualificato come operazione di recupero, né deve essere autorizzato.

 

POSIZIONE MINISTERO

ACCOLTA

 

N. 18

18) all’art. 1, dopo il comma 46, dello schema inserire il seguente comma 46 bis:

“ 46bis. Negli articoli 61, comma 3; 94, commi da 5 a 8; 135, comma 1 ;148, comma 2; 151, commi 2 e 3; 168, comma 1; 177, comma 2; 178, comma 4; 201, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; sono soppressi tutti i riferimenti alle province autonome”

 

Motivazione: richiesta delle Province Autonome di Trento e Bolzano a tutela delle proprie prerogative e competenze.


ULTERIORI RICHIESTE

 

Per quanto attiene alle ulteriori proposte emendative, cui non è stato conferito un carattere di irrinunciabilità, il Ministero  rimanda alla tabella allegata (già a suo tempo inoltrata a tutte le Regioni), con le alcune diverse determinazioni sotto riportate:

 

- All’art. 1, comma 4 – correttivo dell’ art. 74, comma 1, lett i del d.lgs 152/06- : NON ACCOGLIBILE . l’inciso “acque reflue domestiche” non pare eliminabile, poiché è conforme alla lettera dell’art. 2 della Dir. 271/91/CEE; In sede tecnica era stata ACCOLTA dal Ministero.

 

- all’art. 1, comma 18 - correttivo dell’ art. 181, comma 2, del d.lgs 152/06: ACCOLTA non riserva, ma accoglibilità, poiché le espressioni “riciclo, reimpiego, riutilizzo”, ancorché non del tutto soddisfacenti come espressioni linguistiche, corrispondono in effetti alla traduzione italiana della direttiva comunitaria in materia di rifiuti e la stessa espressione può essere adoperata per coerenza sistematica anche nell’art. 206, lett.f);    

 

- all’art. 1, comma 20, correttivo dell’ art. 183, lett. u) bis, del d.lgs 152/06: NON ACCOGLIBILE, per le considerazioni già esplicitate sulle Materie Prime Secondarie. In sede tecnica il Ministero si era riservato.

 

- all’art. 1, comma 20, correttivo dell’ art. 183, lett. s),  del d.lgs 152/06: ACCOLTA la modifica “compost” è accoglibile;  NON ACCOLTO , l’inciso “e speciali” non può essere aggiunto perché sul punto il testo vigente non è stato modificato.  In sede tecnica il Ministero si era riservato .

 

- all’art. 1, comma 20, correttivo dell’ art. 183, lett. bb), del d.lgs 152/06:  PARZIALE ACCOGLIBILITA’ nel senso di mantenere la definizione, eliminando le due righe successive alla parola “recupero”. In sede tecnica il Ministero aveva espresso la disponibilità ad una diversa riformulazione, in luogo dell’abrogazione della lettera richiesta dalle Regioni.  

 

- all’art. 1, comma 23, correttivo dell’ art. 186 del d.lgs 152/06:  PARZIALE ACCOGLIBILITA’, limitatamente alla possibilità di aggiungere, sia alla fine del comma 2,  sia nel comma 3 dopo le parole “terre e rocce da scavo”, le parole “anche in altro sito” e di prevedere al comma 3 che con regolamento ministeriale si fissino la quantità minima e le condizioni, per le quali non è necessario il parere delle ARPA, che può essere sostituito da una autocertificazione del progettista.  In sede tecnica il Ministero si era riservato.

 

- all’art. 1, comma 24, dell’ art. 189, comma 4, del d.lgs 152/06: ACCOLTA, previo inserimento di apposita clausola di invarianza finanziaria, del tipo “con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente”, in modo che all’organizzazione del catasto dei rifiuti in forma telematica l’APAT provveda senza incremento della spesa. In sede tecnica il Ministero si era riservato.

 

- all’art. 1, comma 27, correttivo dell’ art. 197, comma 1, del d.lgs 152/06: NON ACCOLTA, ritenendosi preferibile la definizione adottata. In sede tecnica il Ministero si era riservato

 

- all’art. 1, comma 28, correttivo dell’ art. 202, comma 1, del dl.gs 152/06: ACCOLTA la sostituzione del termine “aggiudica” con il più ampio “affida”;

 

NON ACCOLTA la restrizione derivante dal citare uno specifico comma dell’art. 113 TUEL, che deve invece potersi applicare nella sua integralità;

 

NON ACCOLTA la richiesta di eliminazione dell’inciso “purché….regionali”;

 

 

Si allegano, inoltre, le ulteriori proposte emendative presentate dalle Regioni nel gruppo misto del 7 febbraio 2007.

 

Roma, 15 marzo 2007


proposte_emend_cod_ambiente.pdf