Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Sanità: trasporto animali, parere su D. Lgs. infrazioni regolamento 1/2005

giovedì 15 marzo 2007


CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 

 

PARERE DELLE REGIONI E DELLE

PROVINCE AUTONOME IN MERITO AL DECRETO LEGISLATIVO PER IL SANZIONAMENTO DELLE INFRAZIONI AL REGOLAMENTO 1/2005, COME RIFORMULATE IN SEDE TECNICA E RITENUTE ACCOGLIBILI DAI RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI INTERESSATE

 

 

Punto 2) Elenco A - Odg. Conferenza Stato-Regioni

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte emendative, già formulate nella sede tecnica del 20 febbraio 2007.

 

 

Articolo 1

 

comma 3

  • sostituire il primo periodo come segue: ai fini dell’applicazioine delle duisposizioini di cui all’art. 4, il conducente o il guardiano degli animali di cui all’art. 6 comma 5 del regolamento, deve acquisire entro il 5 gennaio 2008 il certificato di idoneità al trasporto.
  • comma 4

  • sostituire come segue: Il certificato di idoneità di cui al comma 3 ha durata decennale ed è rilasciato all’esito di un corso di formazione. I corsi di formazione sono realizzati da… interessati. (cassare ultima frase)
  •  

    Articolo 2

     

    comma 1

  • sostituire come segue: Le autorità competenti ai sensi dell’art. 2, lettera f), del regolamento sono il Ministero della salute e le Regioni e Province autonome, negli ambiti di rispettiva competenza.
  •  

    Articolo 3

     

    comma 2

  • prima riga eliminare “del trasportatore”
  •  

     

    Articolo 5

     

    comma 2, lettera c)

  • Dopo le parole “non conforme al” sostituire come segue: “modello previsto dall’allegato II del regolamento”. Riga 3: eliminare “o mancante…trasferimento”.
  •  

    comma 2, lettera d

  • dopo il punto 4 aggiungere il “5) durata prevista del viaggio”
  •  

    Articolo 7

     

    comma 2, lettera a

  • eliminare “gravemente malati o feriti o comunque” e aggiungere alle parole allegato I, capo I, le seguenti “punti 1 e 2”
  •  

    comma 4, lettera d

  • eliminare le parole “nonché l’impossibilità da parte degli animali di accedervi direttamente e “punti 1.1” (lasciare solo punto 1.5 e capo VI, punto 1.2 del regolamento)                                                                  
  •  

    comma 4 aggiungere lettera e)

  • l’impossibilità di accedere agli animali per l’ispezione e la cura in violazione delle disposizioni di cui all’Allegato 1, capo II punto 1.1I
  •  

    comma 7

  • Sostituire “trasportatore” con “trasgressore” per il pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui……….
  •  

    Articolo 8

     

  • Sostituire integralmente l’articolo come segue:
  •  

    1. Il trasportatore che, con lo stesso mezzo di trasporto, commette due o più violazioni nel periodo di tre anni di cui all’articolo 5, articolo 7, comma 2, lettere d), g), h), l), m), articolo 7, comma 4, lettere a) e b), è disposta la sospensione del certificato di omologazione per un periodo da uno a quattro mesi.
    2. Il trasportatore che commette nel periodo di tre anni cinque violazioni previste dagli articoli 3, 4, 5, 6, e 7 del presente decreto è soggetto alla revoca dell’autorizzazione al trasporto. In tal caso, il trasportatore non può conseguire altra autorizzazione prima di sei mesi.
    1. In caso di accertamento delle violazioni di cui all’art. 7, comma 6 è sempre disposta la sospensione dell’autorizzazione del trasportatore per un periodo da 15 giorni a 2 mesi. In caso di reiterazione, il trasportatore è soggetto a revoca della stessa.
    2. attuale art. 8, comma 14
    3. attuale art. 8, comma 16

     

  • Inserire i seguenti articoli:

  • Articolo 8 bis

    Violazioni commesse da trasportatori di altri Stati membri

     

    Inserire in questo articolo le seguenti disposizioni del testo approvato dal Consiglio dei Ministri:

    1. Se le violazioni indicate nel presente decreto sono commesse da trasportatori di altro Stato membro, il Ministero della salute può adottare, una volta esaurite tutte le possibili azioni in materia di assistenza reciproca e scambio di informazioni ai sensi dell’art. 24 del regolamento, un provvedimento di interdizione ad effettuare trasporto di animali sul territorio nazionale per un periodo da 1 a 4 mesi.
    2. attuale art. 8, comma 13, sostituendo comma 12 con comma precedente.

     

    Articolo 9

    comma 3

  • terza riga : togliere la parola “il destinatario”
  •  

    comma 4

  • eliminare riferimento al comma 4
  • eliminare l’ultimo periodo (“le spese … al loro adempimento”).
  •  

    Articolo 10

    comma 1

  • seconda riga: dopo la parola “detentori”, aggiungere “guardiani e conducenti”
  •  

    Articolo 11

    comma 1

  • quarta riga, cassare le parole “al verbale di accertamento conforme” .
  • Eliminare da “o se previsto” fino alla fine del comma.
  •  

    comma 2

  • sostituire con il seguente: Salvo quanto disposto dal comma 3, le Regioni e Province autonome sono l’autorità competente all’irrogazione delle sanzioni amministrative.
  •  

    comma 3

  • eliminare “o verso Paesi terzi” (VERIFICARE)
  •  

    Articolo 13

     

    comma 2

  • dopo AUSL inserire “rispettivamente competenti in ragione della sede operativa e della sede legale del trasportatore”
  • eliminare da “con decreto del Ministro” fino alla fine del comma
  •  

    comma 3

  • aggiungere dopo “art. 14” le parole limitatamente all’“art 5 comma 2”
  •  

    Allegato I

     

    Aggiungere per gli operatori indicati: n. di telefono e mail

     

     

     

     

    PROPOSTE EMENDATIVE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME SU CUI I RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE HANNO FATTO RISERVA DI VERIFICA POLITICA

     

    Art. 12

     

  • sostituire come segue
  • I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente decreto sono devoluti alle amministrazioni dello Stato quando accertate dall’UVAC, ed alle Regioni e Province autonome nei restanti casi.

     

     

     

    Roma, 15 marzo 2007