Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - ACQUE E RIFIUTI: DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

giovedì 29 marzo 2007


PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, IN MATERIA DI ACQUE E RIFIUTI.

 

 

Punto 2) elenco A - Odg Conferenza Unificata

 

Il presente documento costituisce il frutto di un proficuo lavoro di concertazione, complesso ma estremamente positivo,  effettuato sulle parti più critiche del Codice ambientale,  quali quelle sulle acque e sui rifiuti.

Con questo schema di decreto, che si auspica restituisca anche al Parlamento il senso di responsabilità mostrato dalle Regioni nell’emendarlo, si è voltato pagina rispetto alla tendenza  alla deregolamentazione della disciplina sui rifiuti e alla non chiarezza delle norme definitorie, che si è cercato di ristabilire, a seguito di una lettura sistematica ed organica di una serie di disposizioni disseminate nel corpo del decreto, in maniera che fossero aderenti alla normativa comunitaria.

 

Gli emendamenti conseguenti agli approfondimenti effettuati in numerose riunioni sia tecniche, che politiche tengono conto, oltre che degli imprescindibili obiettivi di tutela dell’ambiente, anche dell’impatto che essi potranno avere sulle attività produttive, con l’obiettivo di contemperare le esigenze di vigilanza e repressione delle condotte illecite e le necessità di semplificazione delle attività connesse al ciclo dei rifiuti svolte, nel rispetto della legalità, dalla gran parte delle imprese italiane.

 

Le Regioni, sulla scorta di quanto sopra premesso, manifestano il proprio apprezzamento per l’apertura dimostrata dal Ministero dell’Ambiente, auspicando che tale collaborazione possa mantenersi ed estendersi a tutti gli ambiti delle politiche ambientali.

 

Per tali motivazioni, le Regioni esprimono parere favorevole, subordinato alla verifica dell’accoglimento  in sede politica delle proposte emendative accolte in sede tecnica, di seguito riportate.

 

 

Si raccomanda, altresì,  al Governo la valutazione anche delle proposte di cui all’all. A, non accolte.

 

 

ELENCO EMENDAMENTI ACCOLTI

 

Si evidenzia che,  tra i seguenti emendamenti, sono stati individuati con i numeri progressivi da 1 a 18 quelli cui le Regioni hanno conferito carattere di irrinunciabilità.   

 

N. 1

 

All’art. 1, dello schema in esame, integrare il testo con un nuovo comma 8 bis, del seguente tenore:

8 bis. All’art. 101, comma 7, lett. b), del d.lgs 152/2006,  eliminare le parole “che per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l’utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all’art. 112 comma 2” .

 

N. 2

All’art. 1, comma 15, dello schema in esame, correttivo dell’art. 161 del d.lgs 152/2006, sostituire il testo del comma 2 dell’art. 161 del d.lgs 152/06, come segue: “2. Il Comitato è composto da cinque membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui due designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e tre scelti tra persone particolarmente esperte in materia di tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche esperienze e conoscenze del settore.”.

 

N. 3

All’art. 1, integrare il testo con un nuovo comma 15 bis, del seguente tenore:

“15 bis.  All’art. 170, comma 3, lett. d)  sostituire il testo della lettera, come segue “d) Fino all’emanazione del decreto di cui all’art. 112, comma 2, continuano ad applicarsi il  decreto ministeriale 6 luglio 2005 e il decreto ministeriale  7 aprile 2006.”.

N. 4

All’art. 1, comma 18, dello schema  in esame, correttivo, dell’art. 181, del d.lgs. 152/2006:

-  eliminare il comma 3, accorpandolo al testo dell’art. 206;

- al comma 4,  dopo le parole “dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima”, inserire la parola “secondaria”.

 

N.5

All’art. 1,  comma 18, dello schema  in esame, correttivo del comma 5 dell’art. 181, del D.lgs. 152/2006: dopo la parola “recupero”, aggiungere le parole  “che si realizza quando non sono necessari ulteriori trattamenti, perché le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenuti possono essere usati come materie prime secondarie”.

 

N. 6

All’art. 1, comma 18, dello schema in esame, correttivo dell’art. 181, del D.lgs. 152/2006, integrare il testo con un  nuovo comma 5 bis:  

“5 bis. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti, da individuarsi con decreto interministeriale, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri ….., d’intesa con la Conferenza Unificata, che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche delle materie prime secondarie fin dall’origine,  dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi del presente articolo, a meno che il detentore se ne disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene.”.

 

Conseguentemente,

- all’art. 265 (norme transitorie) del d.lgs 152 del 2006,  integrare il testo con il seguente nuovo comma

Nelle more dell’adozione del decreto di cui  all’ art. 181 del decreto legislativo n. 152 del 2006, comma 5bis, inserito dall’art. 1, comma 18  del presente decreto, continua ad applicarsi la circolare del Ministero dell’ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN.”.    

 

N. 7

All’art. 1, comma 20, dello schema in esame - correttivo della lettera f), del comma 1, dell’art. 183, del D.lgs. 152/2006 -  dopo le parole “frazione organica umida”,  aggiungere le parole “raccolta separatamente”.

 

N. 8 

All’art. 1,  comma 20, dello schema in esame, correttivo della lettera m), numero 2, del comma 1 dell’art. 183, del D.lgs. 152/2006:  eliminare le parole “quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;” e sostituire come segue:

secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore con annotazione preventiva nei registri di carico e scarico della modalità scelta:

2.1 con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

 

oppure

 

2.2 quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga complessivamente i 10 metri cubi.  In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

2.3. Nel caso in cui l’azienda decida di optare per il deposito temporaneo con limite temporale, la stessa dovrà mantenere un registro  di produzione del rifiuto, nel quale indicherà, con cadenza settimanale, i quantitativi di rifiuti stoccati in deposito temporaneo. Superato il limite temporale, il deposito dovrà comunque essere completamente svuotato”.

 

N. 9

 

All’art. 1, comma 20, dello schema in esame, correttivo della lettera m), numero 3, dell’art. 183, del D.lgs. 152/2006:  eliminare le parole “quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;” e sostituire come segue:

secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore con annotazione preventiva nei registri di carico e scarico della modalità scelta:

3.1 con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

 

oppure

 

3.2 quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga complessivamente i 20 metri cubi.  In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

3.3. Nel caso in cui l’azienda decida di optare per il deposito temporaneo con limite temporale, la stessa dovrà mantenere un registro  di produzione del rifiuto, nel quale indicherà, con cadenza settimanale, i quantitativi di rifiuti stoccati in deposito temporaneo. Superato il limite temporale, il deposito dovrà comunque essere completamente svuotato”.

 

N. 10

 

All’art. 1, comma 20, dello schema in esame, correttivo del comma 1, dell’art. 183, del D.lgs. 152/2006:  integrare il testo aggiungendo una nuova lettera Z bis):

“Z bis. Centro di raccolta: area presidiata ed allestita per il raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai cittadini per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Tale attività, senza ulteriori oneri a carico della  finanza pubblica,  rientra nelle operazioni di raccolta.”.

 

N. 11

All’art. 1,  comma 20, dello schema in esame, correttivo del comma 1  dell’art. 183, del D.Lgs. 152/2006:  integrare il testo, aggiungendo una nuova lettera aa-bis) del seguente tenore:

 “aa bis. Sottoprodotto: i prodotti dell’impresa che, pur non costituendo oggetto dell’attività principale, scaturiscono in via continuativa dal processo industriale dell’impresa stessa e sono impiegati con certezza nel processo produttivo, senza subire trasformazioni preliminari, di cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi o non abbia deciso di disfarsi, nel rispetto dell’ordinamento comunitario.”.

 

N. 12

All’art. 1,  comma 28, dello schema in esame, correttivo del comma 2, dell’art. 205, del D.lgs. 152/2006: eliminare l’intero testo del comma 2 “la frazione organica umida, separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia, secondo i criteri dell’ economicità, dell’efficacia, dell’efficienza e della trasparenza del sistema, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1” .

 

N.13

All’art. 1, comma 29, dello schema in esame, correttivo del comma 1, dell’art. 206, del D. lgs. 152/2006:  dopo le parole “il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare”,  aggiungere le parole “e d’intesa con la Regione o la Provincia autonoma interessata.”.

 

N. 14

All’art. 1, comma 30, dello schema in esame, correttivo del comma 8, dell’art. 212, del D. lgs. 152/2006: eliminare le parole “secondo le modalità ordinarie, fatta salva la possibilità di prevedere procedure semplificate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” e sostituire con le parole “secondo procedure semplificate, da definirsi con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nelle more della definizione di tali procedure semplificate l’iscrizione è effettuata a seguito di semplice richiesta scritta alla sezione dell’Albo regionale territorialmente competente,  senza che la richiesta stessa sia soggetta a valutazione relativa alla capacità finanziaria e alla idoneità tecnica e senza che vi sia l’obbligo di nomina del responsabile tecnico ”.

 

N. 15

All’art. 1, comma 43, dello schema in esame,  abrogativo dell’Allegato I, Titolo V, parte IV, del D. lgs. 152/2006:  integrare il testo con la reintroduzione del  predetto Allegato I, al fine di evitare un vuoto normativo, chiedendo contestualmente al Governo - come convenuto in sede istruttoria - l’attivazione  di un Tavolo Ministero/Regioni, dedicato alle “BONIFICHE” che  provveda a redigere la correzione del testo vigente.

 

N.16

 

All’art. 1, comma 45, dello schema in esame, correttivo del comma 1, dell’art. 265, del D. lgs. 152/2006:  dopo le parole “la raccolta, il trasporto,”,  aggiungere le parole  “il recupero”.

 

N. 17

All’allegato C della Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006, abrogare la definizione R14 “R14. Deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti i rifiuti qualora non vengano rispettate le condizioni stabilite dalla normativa vigente”.

 

N. 18

All’art. 1, dopo il comma 46, dello schema in esame,  inserire il seguente nuovo comma 46 bis (clausola di salvaguardia per le Province autonome):

46 bis. Negli articoli 61, comma 3; 94, commi da 5 a 8; 135, comma 1 ;148, comma 2; 151, commi 2 e 3; 168, comma 1; 177, comma 2; 178, comma 4; 201, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; sono soppressi tutti i riferimenti alle province autonome”

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19. All’art. 1 dello schema in esame, integrare il testo con un nuovo comma 6 bis, del seguente tenore:  :

“6 bis.  All’art. 74, comma 2, lett. hh) del d.lgs 152 del 2006,  eliminare  la definizione  di “immissione diretta”.

 

20. All’art. 1, comma 15 dello schema in esame,  correttivo dell’art. 161, comma 6, lett. g) del d.lgs 152 del 2006: dopo le parole “dei rifiuti di imballaggio”,  aggiungere le parole “anche sulla base dei dati raccolti mediante il catasto dei rifiuti di cui all’art 189,”.

 

 

21.  All’art. 1, comma 15 dello schema in esame, correttivo dell’art. 161, comma  9,  del d.lgs 152 del 2006: dopo le parole “dei propri compiti” eliminare le parole “per lo svolgimento di funzioni ispettive”.

 

 

22. All’art. 1, comma 18 dello schema in esame,  correttivo dell’ art. 181, comma 2, del d.lgs 152/06: sostituire le parole “di riutilizzo, riciclo e recupero” con le parole  “di recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo”.

 

 

23. All’art. 1, comma 18  dello schema in esame, correttivo dell’ art. 181, comma 3, del d.lgs 152/06:

- sostituire le parole “di riutilizzo, riciclo e recupero” con le parole  “di recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo”.

- dopo le parole “a strumenti economici.”, aggiungere il seguente periodo: “Detti accordi saranno pubblicati sul bollettino ufficiale delle Regioni interessate e comunicati  alle altre regioni e Province autonome”


 

24.  All’art. 1, comma 20  dello schema in esame, correttivo dell’art. 183, comma 1, lett. f) del d.lgs 152/06: sostituire le parole “di riutilizzo, riciclo e recupero” con le parole  “di recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo”.

 

25. All’art. 1, comma 20,  dello schema in esame, correttivo dell’art. 183, comma 1, lett. m), numero 4,  del d.lgs 152/06:  dopo le parole “deve essere effettuato per”, sostituire la parola  “categorie” con la parola “tipologie”.

 

26.  All’art. 1, comma 20,  dello schema in esame, correttivo dell’art. 183, comma 1, lett. m), numero 5,  del d.lgs 152/06:  dopo le parole “l’imballaggio e l’etichettatura”, sostituire le parole “dei rifiuti pericolosi”, con le parole “ delle sostanze pericolose”.  

 

27. All’art. 1, comma 20, dello schema in esame, correttivo dell’art. 183, comma 1, lett. s) del d.lgs 152/06: sostituire la parola “ composto” con la parola “compost” ed aggiungere, dopo le parole “dei rifiuti urbani”,  le parole “, nonché dei rifiuti  speciali di cui al comma 2.”.

 

(N.B. conseguentemente all’emendamento di cui al n. 27, poiché il suo accoglimento è stato collegato ad un decreto nel quale individuare i rifiuti speciali da poter utilizzare, si propone l’emendamento sotto riportato)

 

28) All’art. 1, comma 20, dello schema in esame, correttivo dell’art. 183, comma 1, lett. s), inserire un nuovo comma 2, del seguente tenore:

2. I rifiuti speciali di cui al comma 1,  lettera s), del presente articolo sono individuati con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con ..., d’intesa con la Conferenza Stato – Regioni”.

 

29) All’art. 1, comma 20, correttivo dell’ art. 183, lett. bb), del d.lgs 152/06:  mantenere la definizione di prodotto recuperato, eliminando le due righe successive alla parola “recupero”. Ne consegue che la lettera bb) è così formulata:

bb. Prodotto recuperato: prodotto finito derivante da un completo trattamento di recupero.”.

 

30.   All’art. 1, comma 23, dello schema in esame, correttivo dell’ art. 186 del d.lgs 152/06:  alla fine dei commi  2 e 3 dell’art. 186, dopo le parole “terre e rocce da scavo”, aggiungere le parole “anche in altro sito”, prevedendo al comma 3, che con regolamento ministeriale si  fissino la quantità minima e le condizioni, per le quali non è necessario il parere delle ARPA, che può essere sostituito da una autocertificazione del progettista. 

 

31. All’art. 1, comma 24, dello schema in esame, correttivo dell’ art. 189,  del d.lgs 152/06: dopo il comma 6 dell’art. 189, inserire un nuovo comma 6 bis, del seguente tenore:

“6 bis. L’APAT, con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, organizza il catasto dei rifiuti attraverso la costituzione e la gestione nell’ambito del SINA, del catasto telematico dei rifiuti, coerentemente con quanto stabilito dalla normativa in materia di pubblica amministrazione digitale .”

 

32. All’art. 1, comma 25, dello schema in esame, correttivo dell’ art. 193 del d.lgs 152/06, integrare il testo come segue:

- dopo il comma 7 dell’art. 193, inserire il seguente  nuovo comma 7 bis:

“7 bis. Il formulario di cui al decreto legislativo. 27 gennaio 1992,  n. 99,  relativo ai fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura è sostituito dal formulario di identificazione di cui al comma 1 del presente articolo.”.

- al comma 11 dell’art. 193, dopo le parole “tappe intermedie previste”, integrare il testo con le parolee i relativi quantitativi ritirati”.”

 

33) All’art. 1, comma 27, correttivo dell’ art. 197, comma 1, del d.lgs 152/06:  modificare il comma come segue:

“l’art. 197, comma 1,  è così riformulato:

1. In attuazione dell’articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle Province competono, il linea generale :

a)      le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed in particolare l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3, lettere f) e g), sentiti l’Autorità d’ambito ed i Comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti,

b)       il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti

c)      il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;

d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e 216.”.

 

34. All’art. 1, comma 28, dello schema in esame,  correttivo dell’ art. 202, comma 1, del d.lgs 152/06:

- al  comma 1,  sostituire il  termine “aggiudica” con il più ampio “affida”.

 

35. All’art. 1, comma 32, dello schema in esame, correttivo dell’ art. 214  del d.lgs 152/06, integrare il testo con una disposizione mirata alla abrogazione del comma 3 dell’art. 214.

 

36. All’art. 1, comma 41, dello schema in esame, correttivo dell’ art. 229 del d.lgs 152/06:

- al comma 4 dell’art. 229, dopo le parole “che utilizzano il CDR”, inserire le parole  “e/o il  CDR – Q

 

37. All’art. 1, comma 45, dello schema in esame, correttivo dell’ art. 265, comma 4, del d.lgs 152/06:

- in fondo al comma 4 dell’art. 265, aggiungere il seguente periodo: “Sono fatti salvi gli interventi  di rimodulazione degli obiettivi di bonifica già approvati dall’ Autorità competente”.

 

 

 

 

ALLEGATO A) EMENDAMENTI NON ACCOLTI

 

 

1.  All’art. 1, comma 20, del decreto in esame, correttivo  dell’art. 183, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 152/06 : dopo le parole “di disfarsi;”, eliminare le parole l’ambito di applicazione della nozione di rifiuto deve essere interpretato, in conformità alle finalità risultanti dalla normativa comunitaria, alla luce dei principi di precauzione e di azione preventiva, nonché di tutela della saluta umana e dell’ambiente;”.

 

Motivazione: Le Regioni ritengono opportuno eliminare il predetto periodo, sia per renderlo più aderente alla nozione della direttiva comunitaria, sia perché si ritiene  che - di norma - i “principi generali”, costituiscono il presupposto di una  definizione, ma non sono parte della definizione stessa, che invece concretamente li esprime. Nel caso di specie, tra l’altro, il riferimento ai “principi  di precauzione e di azione preventiva, nonché di tutela della saluta umana e dell’ambiente”,  rischia di  riaprire la via a letture discrezionali sulla nozione stessa di  rifiuto, in ordine alla quale  la Corte di Giustizia ha più volte richiamato alla sua letterale applicazione, stigmatizzando il ricorso alle interpretazioni.  

 

2. All’art. 1, comma 13 del decreto in esame, correttivo degli artt. 147, comma 2, lett b) e 150, comma 1,  del d.lgs 152/06:

- integrare il testo come segue: dopo le parole “unitarietà della gestione”, aggiungere le parole “fatti salvi  i provvedimenti regionali, che ne prevedono l’unicità”.

 

Motivazione: Le Regioni ritengono opportuno siano fatti salvi i provvedimenti regionali, basati sulla nozione più restrittiva di unicità, adottati in attuazione del decreto legislativo n. 152 del 2006.

 

3. all’art. 1, comma 4 del decreto in esame,  correttivo dell’ art. 74, comma 1, lett i) del d.lgs 152/06 : eliminare l’inciso “acque reflue domestiche”.

 

4.  all’art. 1, comma 20, del decreto in esame, correttivo dell’ art. 183, lett. u), del d.lgs 152/06,  propongono al Governo,  con una nuova lettera u bis), di  ricercare una soluzione per il problema di quelle aziende che, pur non essendo autorizzate, utilizzano presso il proprio insediamento produttivo, materia prima secondaria, anche proveniente dall’estero, come Lista Verde di cui alla normativa comunitaria in materia di trasporto transfrontaliero di rifiuti, chiedendo una norma di semplificazione.

 

5. all’art. 1, comma 28, del decreto in esame, correttivo dell’ art. 202, comma 1, del d.lgs 152/06:

- sostituire il comma 28 dell’art. 1 del decreto in esame, come segue: “Il testo del comma 1 dell’art. 202 del d.lgs 152 del 2006, è così interamente riformulato: 1. L’autorità di ambito affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, secondo quanto disposto dall’art. 113, comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

 

6. all’art. 1, comma 18,  del decreto in esame, correttivo dell’art. 181, comma 3, del d.lgs n. 152 del 2006,  dopo le parole “dell’APAT”, aggiungere le parole  “e delle agenzie regionali”.

 

7. all’art. 1, comma 20, del decreto in esame, correttivo  dell’art. 183, comma 1, lett. a): dopo le parole  “si disfi o”, sostituire le parole “abbia deciso”, con le parole “abbia l’intenzione”. 

 

 

Roma, 29 marzo 2007