Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Cooperazione: parere Regioni su delega per riforma

giovedì 29 marzo 2007


PARERE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

SULLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL’ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.

Punto 1) Elenco A - OdG - Conferenza Stato-Regioni

(in allegato versione stampabile)

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole allo schema di disegno di legge recante delega al Governo per la riforma della disciplina della cooperazione dell’Italia con i paesi in via di sviluppo, a condizione che vengano accolti gli emendamenti riportati nel testo allegato al presente documento.

La Conferenza propone i seguenti ulteriori emendamenti al testo:

1)      articolo 1, comma 1, modificare come segue:

1. Con l’obiettivo di garantire che la politica di cooperazione allo sviluppo sia orientata al miglioramento delle condizioni economiche, sociali, culturali, di lavoro e di vita delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, anche con iniziative di rivolte alla formazione, allo sviluppo dei sistemi produttivi locali e dei processi di rinnovamento delle politiche di governo dei territori, alla cancellazione del debito, alla lotta alla povertà e alla discriminazione di genere, alla tutela dell’infanzia, alla promozione dei diritti umani, (…) 

2)      articolo 2, comma 1, lettera l):

l)   prevedere che nell’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo sia riconosciuto e valorizzato il ruolo dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali, tra cui le in particolare delle organizzazioni non governative, che contribuiscono al perseguimento delle finalità di cui all’art. 1, comma 1, disciplinandone il quadro giuridico relativamente all’attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;

3)      articolo 2, comma 2, lettera a):

a)      l’Agenzia attua la politica di cooperazione e di solidarietà internazionale avvalendosi anche prioritariamente dei soggetti di cui alle lettere e)bis e l) del comma 1, nonché eroga, su base convenzionale, servizi, assistenza e supporto alle altre Amministrazioni per lo svolgimento della attività di cooperazione; acquisisce altresì incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di Banche, Fondi e Organismi Internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri paesi aventi analoghe finalità;

La Conferenza chiede, inoltre, un chiarimento in merito al significato della disposizione di cui all’articolo 2, comma 5, nella parte in cui prevede che le risorse finanziarie, derivate dalla riduzione delle dotazioni organiche delle Amministrazioni e degli Enti di provenienza del personale dell’Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, confluiscano nel fondo unico per essere interamente destinate alla copertura del trattamento economico del personale.

Le Regioni Lombardia e Siciliana propongono, inoltre, l’espunzione dal testo delle lettere c) e d) dell’articolo 2, comma 2.

Roma 29 marzo 2007

 

 

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLA COOPERAZIONE DELL’ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.

 

Art. 1

(Finalità e oggetto della delega)

 

1.      Con l’obiettivo di garantire che la politica di cooperazione allo sviluppo sia orientata al miglioramento delle condizioni economiche, sociali, culturali, di lavoro e di vita delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo, anche con iniziative di formazione, alla cancellazione del debito, alla lotta alla povertà e alla discriminazione di genere, alla tutela dell’infanzia, alla promozione dei diritti umani, del ruolo delle donne, della solidarietà internazionale e della pace e alla tutela dei beni comuni, dell’ambiente e del patrimonio culturale, e sia ispirata ai principi e alle raccomandazioni delle Nazioni Unite, in coerenza con la normativa comunitaria vigente in materia, il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,  è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a modificare la disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo, della organizzazione delle relative strutture e degli interventi e delle attività di cooperazione.

2.      I decreti, in coerenza con la normativa comunitaria in materia e con gli impegni assunti dall’Italia in sede internazionale nonché in conformità ai principi e ai criteri direttivi di cui all’art. 2, assicurano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di cooperazione allo sviluppo.

3.      Dalla applicazione della presente legge e dalla adozione dei criteri legislativi di cui al comma 1, non possono scaturire nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

Articolo 2

(Principi generali e criteri direttivi)

 

1.      Nell’esercizio della delega di cui all’art. 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)      assicurare l’unitarietà della politica di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, quale parte integrante della politica estera, anche prevedendo e disciplinando forme di coordinamento di tutte le iniziative di cooperazione nazionale;

b)      prevedere che gli stanziamenti destinati alla cooperazione allo sviluppo non possano essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per il finanziamento e lo svolgimento di attività militari;

c)      prevedere che i finanziamenti dell’Aiuto Pubblico allo Sviluppo siano utilizzati in coerenza con i principi condivisi in sede OCSE-DAC;

d)     prevedere che nelle attività di cooperazione allo sviluppo sia privilegiato, compatibilmente con la normativa comunitaria, l’impiego di beni e servizi prodotti nei Paesi e nelle aree in cui si realizzano gli interventi;

e)      attribuire la responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo al Ministro degli affari esteri, il quale ne stabilisce le finalità e gli indirizzi nell’ambito delle linee di politica estera, definendo le priorità e le disponibilità finanziarie generali nonché per i singoli Paesi aree di intervento, anche attivando forme di concertazione con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del D.lgs. 281 del 1997, nonché forme di consultazione degli altri soggetti pubblici e privati del sistema nazionale di cooperazione;

e bis) riconoscere il ruolo e la funzione della cooperazione decentrata quale strumento di partecipazione attiva delle comunità territoriali per il perseguimento delle finalità della presente legge, prevedendo modalità di coordinamento con la politica nazionale di cooperazione allo sviluppo delle iniziative delle Regioni, delle Province autonome, delle Province e dei Comuni;

f)       attribuire il controllo e la vigilanza sull’attuazione della politica di cooperazione al Ministro degli affari esteri;

g)      prevedere che le finalità e gli indirizzi della politica di cooperazione allo sviluppo siano preventivamente trasmessi al Parlamento, che viene altresì periodicamente informato sullo stato di attuazione;

h)      istituire la Agenzia per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, ente di diritto pubblico, che attua gli indirizzi e le finalità stabiliti dal Ministro degli Affari esteri; prevedere la corrispondente riduzione e, ove possibile, la soppressione delle strutture le cui attività sono trasferite alla Agenzia;

i)        disciplinare gli interventi umanitari di emergenza immediatamente successivi a quelli atti a consentire la tutela della integrità della vita delle popolazioni, anche mediante il coordinamento della disciplina vigente, ferme restando le competenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile,  di cui alla legge 24.02.1992, n. 225, ed al decreto legge 31.05.2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26.07.2005, n. 152;

l)        riconoscere la funzione della cooperazione decentrata, prevedendo modalità di coordinamento con la politica nazionale di cooperazione allo sviluppo;

l)        prevedere che nell’attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo sia riconosciuto e valorizzato il ruolo dei soggetti pubblici e privati, nazionali e locali, tra cui le organizzazioni non governative, che contribuiscono al perseguimento delle finalità di cui all’art. 1, comma 1, disciplinandone il quadro giuridico relativamente all’attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale;

m)    mantenere le competenze attribuite al Ministro dell’economia e delle finanze concernenti le razioni con le Banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale e la partecipazione finanziaria a detti organismi, regolamentandola nel rispetto del principio di semplificazione; prevedere che le stesse competenze siano esercitate d’intesa e in coordinamento con il Ministro degli affari esteri, nel rispetto delle finalità e degli indirizzi di cui alla lettera e) del presente comma;

n)      riservare al Ministro degli affari esteri la definizione e l’attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo, da esercitarsi d’intesa, per quanto di competenza, con il Ministro dell’economia e delle finanze.

2.      I decreti legislativi di cui all’art. 1, comma 1, nel disciplinare l’organizzazione e l’attività dell’Agenzia di cui al comma 1, lettera h), prevedono che:

a)      l’Agenzia attua la politica di cooperazione e di solidarietà internazionale avvalendosi anche dei soggetti di cui alla lettera l) del comma 1, nonché eroga, su base convenzionale, servizi, assistenza e supporto alle altre Amministrazioni per lo svolgimento della attività di cooperazione; acquisisce altresì incarichi di esecuzione di programmi e progetti della Commissione europea, di Banche, Fondi e Organismi Internazionali, oltre a collaborare con strutture ed enti pubblici di altri paesi aventi analoghe finalità;

b)      l’Agenzia, in sede di pianificazione delle strategie operative e degli interventi, assicura la coerenza con gli indirizzi e le finalità di cui alla lettera e) del comma 1 di tutte le iniziative di cooperazione allo sviluppo, incluse quelle proposte e finanziate dalle Regioni e dagli enti locali

c)      l’Agenzia promuove forme di partenariato con soggetti privati per la realizzazione di specifiche iniziative di cooperazione; può realizzare iniziative di cooperazione finanziate da soggetti privati, previa verifica della coerenza con gli indirizzi e le finalità di cui alla lettera e) del comma 1;

d)     l’Agenzia promuove altresì iniziative volte ad attrarre risorse finanziarie private per la realizzazione di interventi di cooperazione e di solidarietà internazionale, ivi comprese le emergenze umanitarie, in specie volte alla lotta alle pandemie;

e)      l’Agenzia dispone, per la realizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, di un fondo unico ove confluiscono le risorse economiche e finanziarie del bilancio dello Stato per l’aiuto pubblico allo sviluppo, in particolare quelle annualmente determinate con legge finanziaria, ad eccezione di quanto destinato all’esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettere n) e o), i proventi derivati dai servizi e dalle attività di cui alla lettere a), c) e d) del presente comma, nonché i fondi apportati dalle Regioni e dagli altri enti locali allorché questi ritengano di avvalersi dell’Agenzia, liberalità e legati;

f)       le operazioni effettuate nei confronti dell’Agenzia, delle Amministrazioni dello Stato e dei soggetti di cui alla lettera m) del comma 1, che provvedono al trasporto e alla spedizione di beni all’estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, non sono imponibili, conformemente alle disposizioni vigenti; analogo beneficio compete alle importazioni di beni connessi alle medesime finalità;

g)      l’Agenzia e’ dotata di autonomia di bilancio, nonché di capacità di determinare le norme concernenti a propria organizzazione ed il proprio funzionamento.

3.      Con regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23.08.1988, n. 400, su proposta del Ministro degli Affari Esteri, è emanato lo statuto dell’Agenzia di cui al comma 1, lettera i), in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)      definizione delle attribuzioni del direttore dell’Agenzia, nominato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro degli Affari Esteri;

b)      attribuzione al direttore dell’Agenzia dei poteri e della responsabilità della gestione, nonché della responsabilità dell’attuazione della politica di cooperazione e di solidarietà internazionale e del raggiungimento dei relativi risultati;

c)      previsione di un comitato direttivo, presieduto dal direttore dell’Agenzia e composto da membri di elevata e provata competenza, di cui almeno uno nominato tre nominati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997;

d)     definizione dei poteri ministeriali di controllo e vigilanza;

e)      previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

f)       istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione;

g)      deliberazione da parte del Direttore dell’Agenzia di regolamenti interni di contabilità, approvati dal Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ispirati, ove richiesto dall’attività dell’agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica e rispondenti alle esigenze di speditezza, efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse.

4.      I decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, adottati di concerto con il Ministro per le Riforme e Innovazioni nella pubblica amministrazione, disciplinano le modalità di determinazione e copertura dell’organico dell’Agenzia, anche prevedendo l’inquadramento nell’Agenzia del personale già in servizio presso la Direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo. Disciplinano, altresì, il regime giuridico ed economico del personale dell’Agenzia, garantendo il trattamento giuridico ed economico e le competenze in godimento presso il Ministero degli affari esteri al momento dell’inquadramento.

5.      Al termine delle procedure di inquadramento di cui al comma 4, da svolgere previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono ridotte le dotazioni organiche delle Amministrazione e degli Enti di provenienza e le corrispondenti risorse finanziarie confluiscono nel fondo di cui al comma 2, lettera e), e sono interamente destinate alla copertura del trattamento economico del personale;

6.      Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, sono disciplinate le modalità di funzionamento dell’Agenzia ed è altresì determinata la quota massima dello stanziamento, a valere sul fondo di cui al comma 2, lettera e), da destinare alle spese di funzionamento.

7.      Per quanto non espressamente previsto, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’art. 8 del decreto legislativo 30.07.1999, n. 300;

8.      Con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, si provvede, altresì, al riordino e al coordinamento delle disposizioni riguardanti l’ordinamento e l’organizzazione del Ministero degli affari esteri, ove reso necessario per effetto delle disposizioni riguardanti la modifica della disciplina della cooperazione allo sviluppo.

 

Articolo 3

(Disposizioni attuative)

 

1.      Gli schemi dei decreti legislativi emanati nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai fini dell’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

2.      Sugli schemi dei decreti legislativi il Governo acquisisce il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e della conferenza Stato-città. Detti pareri devono essere resi entro venti giorni dalla ricezione degli schemi stessi. I pareri delle Conferenze sono immediatamente comunicati alle Commissioni parlamentari predette. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3.      Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi.

4.      Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano anche per l’adozione dei decreti di cui al comma 3.

 

Articolo 4

(Norme transitorie)

 

1.      Su proposta del Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per le parti di sua competenza, il Governo emana, ove necessario, entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine di cui all’articolo 1, comma 1, con un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, le norme attuative dei decreti legislativi emanati nell’esercizio delle deleghe di cui all’art. 1, comma 1.

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