Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione

giovedì 29 marzo 2007


Accordo fra lo Stato e le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunità montane in materia di semplificazione e miglioramento della qualità della regolamentazione, in vista della Conferenza dei Presidenti del 29 marzo 2007

 

 

Punto 3) elenco A Conferenza Unificata

 

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nell’esprimere avviso favorevole all’accordo propone i seguenti emendamenti al testo dell’Accordo trasmesso dal Ministero per gli Affari regionali e delle Autonomie pervenuti lo scorso 21 marzo:

 

ARTICOLO 1

 

All’articolo 1, comma 2, la parola “valorizzare” è sostituita dalla seguente: “valorizzano”.

 

ARTICOLO 4

 

Sostituire l’articolo 4 con il seguente:

“Art. 4

(Consultazione)

1.                  Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano, ciascuno secondo i rispettivi ordinamenti, adeguate forme di consultazione delle parti sociali e delle associazioni di categoria e dei consumatori per i provvedimenti normativi di maggior impatto sull’attività dei cittadini e delle imprese.

2.                  Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concordano, anche attraverso il Tavolo permanente per la semplificazione di cui all’articolo 5 del D.P.C.M. 12 settembre 2006, istituito con il D.P.C.M. 8 marzo 2007, forme e modalità omogenee di consultazione, al fine di assicurare la condivisione delle migliori pratiche operative.

 

ARTICOLO 8

 

All’articolo 8 comma 3, sostituire le parole “Dipartimento per gli affari regionali e le Autonomie” con “ la Conferenza Stato-Regioni”.

 

ARTICOLO 14

 

Si chiede la soppressione delle lettere e) e f) del comma 2 dell’articolo 14, in quanto non attinenti alla tematica del drafting normativo, bensì a quella dell’analisi tecnico-normativa, come peraltro correttamente scritto nell’articolo 2.

 

 

ARTICOLO 15

 

La rubrica dell’articolo 15 al contenuto dell’articolo, è sostituita dalla seguente:

“Art. 15

(Leggi in materia di qualità della regolamentazione”

 

 

 

 

Roma 29 marzo 2007