Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Banca dati nazionale personale delle regioni

giovedì 10 maggio 2007


PRIMO SCHEMA DI LAVORO

 

concernente

 

accordo

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome

 

per la realizzazione e la gestione di una banca dati nazionale, condivisa e certificata, del personale delle regioni e delle Province autonome.

 

 

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

 

 

Visto l'articolo 2, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo;

 

Visto l'articolo 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che in questa Conferenza Governo, Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, che stabilisce la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale;

 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge con la legge 4 agosto 2006, n. 248 ed in particolare l’articolo 30;

 

Acquisito l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, espresso nel corso di questa seduta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 281 del 1997;

 

 

SANCISCE

 

il seguente accordo, nei termini sottoindicati:

 

Il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano:

 

Vista l’esigenza di elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa del personale delle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

Vista in generale la necessità di acquisire informazioni complete, coerenti e semanticamente omogenee sotto il profilo della comparabilità trasversale alle diverse amministrazioni, sulla situazione del pubblico impiego in Italia e, quindi, di costituire - a fini di trasparenza e conoscibilità – una banca dati uniforme e condivisa fra i vari enti e organismi pubblici.

 

Ritenuto necessario realizzare una banca dati nazionale condivisa e certificata sul personale delle Regioni e delle Province autonome caratterizzata dalla responsabilizzazione di ogni soggetto coinvolto in ordine alla pubblicità, trasparenza e veridicità dei dati forniti, come presupposto fondamentale per l’attendibilità della banca dati stessa.

 

Considerato pertanto opportuno avviare un processo di acquisizione dei dati e di condivisione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano la consistenza, la tipologia ed i costi del personale, realizzando uno strumento unitario in grado di rendere accessibili e disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati i dati raccolti.

 

Considerato che la costituzione di una banca dati sul personale delle Pubbliche Amministrazioni, strumento comune a più livelli istituzionali per l’esercizio delle proprie funzioni di governo, è coerente anche con gli indirizzi previsti dal piano di azione nazionale di e-government.

 

Preso atto del sistema di rilevazione ed analisi dei dati relativi al Conto Annuale ed al costo annuo del personale, gestito dal dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

 

 

CONVENGONO:

 

 

Art. 1.

 

              1. Presso la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome è istituito un tavolo tecnico paritetico composto da rappresentanti dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, di seguito nominati “parti”, con il compito di predisporre un progetto per la realizzazione e la gestione di una banca dati nazionale del personale delle Regioni e delle Province autonome (di seguito denominata “banca dati”), secondo le linee guida previste da questo accordo.

              2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1 è composto da (sei) membri di cui (tre) designati dal Governo scelti tra esperti in materia di organizzazione del personale, di finanza pubblica e di statistica e (tre) dalla Conferenza delle Regioni, individuati tra esperti delle Regioni e delle Province autonome nelle medesime materie. Le parti si impegnano a designare i componenti del tavolo tecnico entro (60) giorni dalla sottoscrizione di questo accordo

3. Il tavolo tecnico è convocato entro (30) giorni dall’ultima designazione dei componenti; il tavolo tecnico termina la propria attività entro (dodici mesi) dall’inizio dell’attività, presentando il progetto di cui al comma 1 alla Conferenza Stato-Regioni.

 

 

Art. 2.

 

1. Il progetto di cui all’articolo 1 deve garantire che la banca dati nazionale del personale delle Regioni e delle Province autonome sia impostata a seguito della definizione di una metodologia definita sulla base di regole certe e condivise dallo Stato e da tutte le Regioni e le Province autonome.

2. La banca dati deve contenere dati certificati dagli enti preposti alle rilevazioni statistiche e costituisce lo strumento unico di rilevazione dei dati sul personale delle Regioni e delle Province autonome da utilizzare da parte dello Stato e delle Regioni per la rispettiva attività normativa e amministrativa.

3. La banca dati realizzata sulla base del progetto di cui al comma 1 sostituisce ogni altra banca dati contenente dati sul personale delle regioni, attivate dallo Stato e dalle Regioni per le medesime finalità.

 

 

Art. 3.

 

1. Ai fini della definizione dell’oggetto della banca dati, per “personale delle Regioni e delle Province autonome” si intendono i dipendenti:

a)      delle Regioni e delle Province autonome;

b)      dei Consigli delle Regioni e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

c)      degli enti strumentali o funzionali e delle agenzie delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. I dati sono organizzati per tipologia di Ente e di comparto di contrattazione e devono rilevare la consistenza del personale in relazione a:

a)      i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (distinti fra tempo pieno e tempo parziale);

b)      i rapporti di lavoro a tempo determinato (distinti fra tempo pieno e tempo parziale);

c)      i rapporti di lavoro a tempo determinato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni, previa definizione e ricognizione delle fattispecie in tal modo individuate.

 

 

Art. 4.

 

1. Il progetto deve prevedere che l’attivazione e la gestione della banca dati siano affidate congiuntamente all’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e ad una struttura tecnica individuata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, costituita pariteticamente da rappresentanti dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 5.

 

1. Le parti si attengono al principio di leale collaborazione e si obbligano a fornire i dati richiesti assicurando trasparenza e veridicità alle informazioni.

2. Il progetto di cui all’articolo 1 prevede le modalità e i termini con cui le Regioni e le Province autonome, attraverso i rispettivi uffici di statistica, certificano i dati relativi ai rispettivi Enti e li trasmettono alla struttura tecnica di cui all’articolo 4 per l’inserimento nella banca dati.

3. Il progetto di cui all’articolo 1 deve prevedere efficaci e adeguate forme alternative di acquisizione dei dati nonché forme di implementazione e rettifica dei dati riferiti nonché le relative sanzioni.

 

 

Art. 6.

             

1. Il tavolo tecnico è incaricato di definire la metodologia secondo i criteri previsti dall’articolo 7, individuando i dati minimi indispensabili necessari per le finalità della banca dati.

2. Il progetto di cui all’articolo 1 deve prevedere le seguenti fasi attuative

a)    I fase: (entro x mesi dalla approvazione del progetto da parte della Conferenza Stato-Regioni): creazione della banca dati con i dati di base, utilizzando come strumento di partenza il sistema del Conto Annuale gestito dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

b)   II fase: (entro x mesi dalla conclusione della prima fase): implementazione della banca dati con ulteriori tipologie di dati, riferiti alle stesse amministrazioni, utili alle finalità di cui al presente accordo.

 

Art. 7.

             

1. Le regole e la metodologia condivisa devono prevedere:

a)    la definizione dell’universo di osservazione;

b)   la definizione tecnica di ogni tipologia di dato;

c)    le regole e gli algoritmi che presiedono alla acquisizione dei dati, al loro controllo formale e di merito nonché alla loro elaborazione;

d)   la periodicità e la tempistica del rilevamento iniziale e degli aggiornamenti successivi per ogni tipologia di dato;

e)    la certificazione, di processo e di prodotto, della banca dati e delle procedure a cura degli Uffici di Statistica delle singole Regioni e Province Autonome.

f)     l’alimentazione dei dati della banca dati sotto il controllo a cura degli uffici di statistica delle singole Regioni e Province autonome;

g)    la disponibilità del dato su supporto telematico dovrà assicurare il principio dell’interoperabilità.

 

 

Art. 8.

             

1. È garantito alle parti l’accesso alla banca dati, nonché ad analoghe determinate banche dati statali, che rivestano interesse comune con le Regioni e le Province autonome, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

 

 

Art. 9.

 

1. Le parti si impegnano, successivamente all’attivazione della banca dati prevista da questo accordo a far cessare ogni altra banca dati sul personale delle Regioni e delle Province autonome, sostituendola con questa banca dati.

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 10 maggio 2007