Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - RIORDINO COMMISSIONE INTERMINISTERIALE TESTO UNICO SULL’IMMIGRAZIONE

giovedì 10 maggio 2007


PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE

“RIORDINO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L’ATTUAZIONE DELL’ART. 18 DEL TESTO UNICO SULL’IMMIGRAZIONE”, A NORMA DELL’ART. 29, COMMA 2, DEL DECRETO LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 4 AGOSTO 2006, N. 248

 

 

Punto 2) Elenco A - Conferenza Unificata

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere negativo, salvo l’accoglimento delle seguenti proposte di modifica già avanzate dalle Regioni in sede tecnica e ritenute non accoglibili dai rappresentanti ministeriali.

 

 

A) nel documento delle Regioni si richiede di elevare a 5 i componenti designati dalla Conferenza Unificata in seno alla Commissione Interministeriale per l’attuazione dell’art. 18 del Testo Unico sull’Immigrazione così da consentire una rappresentanza di Regioni, Province e Comuni paritetica rispetto alla rappresentanza dei Ministeri.

La proposta non è stata accettata in quanto secondo i rappresentanti dei Ministeri non verrebbe rispettato l’art. 29 del DL 223 (Contenimento spesa per commissioni, comitati ed altri organismi); infatti, lo schema di decreto in oggetto prevede il rimborso delle spese di viaggio e pertanto elevare il numero dei rappresentanti della CU da 2 a 5 comporterebbe il non rispetto dell’articolo sopra citato.

    Tale motivazione non pare accettabile in quanto i rappresentanti della CU nominati all’interno della Commissione non necessitano di rimborso delle spese. L’allargamento da 2 a 5 componenti nominati dalla CU senza rimborso delle spese consentirebbe anzi un ulteriore contenimento dei costi.

 

B)      Il ricorso a selezioni di progetti tramite bandi per il finanziamento dei programmi di assistenza e integrazione sociale richiamato nell’art. 4 comma 1 lettera b) dello schema di DPR è ritenuto nel documento delle Regioni da superare e da sostituire con un riparto annuale alle Regioni. La reiterazione dei bandi alimenta infatti la precarietà degli interventi, impedisce la costituzione di un sistema stabile di governance e lede le attribuzioni in materia di integrazione sociale spettanti alla Regione e agli Enti Locali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione.

 I rappresentanti dei Ministeri hanno rigettato questa proposta  adducendo essenzialmente due motivazioni:

1.      che il panorama nazionale non è omogeneo in quanto ci sono territori regionali dove non vengono effettuati o effettuati “a macchia di leopardo” interventi di lotta alla tratta;

2.      che lo schema di DPR in oggetto ricalca gli artt. 25 e 26 del DPR 394/99 apportando solo qualche correzione senza però alterarne l’impostazione generale. 

In merito ai punti 1. e 2. sopraesposti le Regioni ritengono che:

1. è il meccanismo dei bandi a riprodurre le disparità territoriali mentre un riparto diretto alle Regioni richiamerebbe queste ultime ad una necessaria assunzione di responsabilità e competenze circa gli interventi sociali di lotta alla tratta nell’ottica di sviluppare tutte le realtà territoriali: è in questo senso che le Regioni devono essere richiamate al loro ruolo di programmazione degli interventi.

2. Quando fu emanato il DPR 394 rispetto alla lotta alla tratta e all’applicazione dell’art. 18 si era senza dubbio in una fase sperimentale; dopo 8 anni di attività si può parlare ora di azioni consolidate sui territori che necessitano oggi di un passaggio dalla dimensione di “progetti” a quella di “servizi”. Nella fase attuale sono necessari correttivi che portino ad una stabilizzazione delle risposte a favore delle persone vittime di tratta. Non si ritiene pertanto necessario introdurre in questo schema di decreto un riferimento obbligato al meccanismo dei bandi.

C)    Il rapporto convenzionale di Regioni ed Enti Locali con i soggetti privati richiamato all’art. 5  dello schema di DPR è ritenuto dalle Regioni ammissibile esclusivamente nel quadro delle programmazione regionale, in relazione ai bisogni rilevati.

 

 

 

Roma, 10 maggio 2007