Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - UNITA’ MONITORAGGIO QUALITÀ GOVERNO ENTI LOCALI

giovedì 10 maggio 2007


PARERE SULLO SCHEMA DI DPCM RECANTE

“UNITA’ PER IL MONITORAGGIO SULLA QUALITÀ DELL’AZIONE DI GOVERNO DEGLI ENTI LOCALI”

 

Punto 1) Elenco A - Conferenza Unificata

 

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, valutato che il DPCM si pone comunque in attuazione di una disposizione vigente di legge (il comma 724 della legge finanziaria), propone di formulare parere favorevole subordinato all’accoglimento di emendamenti di seguito indicati.

 

Tali emendamenti si rendono necessari in considerazione del fatto che l’attività dell’Unità si esplica in un ambito di rilevantissimo interesse per le regioni, quale è l’azione di governo degli enti locali. A tal proposito si ricorda la previsione dello schema di Codice delle autonomie - approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2007 e ora all’esame del Senato (ricordato peraltro anche nella relazione illustrativa al d.p.c.m.) - che ricollega l’assunzione di funzioni ulteriori rispetto alle fondamentali da parte degli enti locali, alla verifica del raggiungimento di standards definiti dall’Unità di monitoraggio medesima. La funzione quindi è estremamente delicata, potenzialmente pervasiva in quanto potrebbe avere l’effetto di affidare ad un organismo centralizzato la valutazione relativa alle “performances” degli enti locali, anche in materie di competenza del legislatore regionale. Infatti con tutta probabilità le funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali non saranno solo quelle statali, ma anche quelle regionali.

 

Emendamenti:

 

1) la composizione dell’Unità (art. 3), deve essere integrata con la presenza di rappresentanti delle regioni, come già evidenziato nella riunione tecnica della Conferenza unificata del 12 aprile u.s. Il nuovo testo pervenuto il 4 maggio ha previsto una modifica della Composizione, ma solo a vantaggio delle autonomie locali, poiché ha portato da uno a due i membri designati dalla Conferenza Stato Città, e non ha previsto alcun componente in rappresentanza delle Regioni. Si potrebbe perciò proporre che i due componenti fossero designati dalla Conferenza Unificata anziché dalla Stato Città, oppure  designati uno dalla Conferenza delle Regioni ed uno dalla Stato Città.

 

2) nei compiti dell’Unità (art..2), al comma 1, deve essere riformulata la lettera c), relativa alle valutazioni “…sulla definizione delle dimensioni organizzative” laddove individua il “ fine di favorire processi di aggregazione tra enti ovvero di gestione in forma associata …dei servizi o delle funzioni…”. Tale ultimo inciso dovrebbe essere soppresso o riformulato  tenendo in considerazione il ruolo ed i compiti affidati all’”Osservatorio” previsto all’art. 6, comma 3, dell’Intesa per i Fondi associazionismo n. 936 del 1 marzo 2006, e incardinato presso la Conferenza Unificata, competente a “monitorare le forme associative degli enti locali e i processi di riordino istituzionale”. L’intesa demandava a successiva Intesa l’istituzione di tale Osservatorio (occorrerà provvedere magari in sede di revisione della suddetta intesa).

 

3) la funzione referente dell’Unità, (art. 7, comma 3), deve essere rivolta nelle stesse modalità in cui è prevista nei confronti dei Ministri per gli affari regionali, dell’interno e dell’economia e finanze, anche nei confronti della Conferenza Unificata. Non è sufficiente la modifica apportata al comma 4 dell’art. 7 per cui vi è una informazione periodica non più alla Conferenza Stato Città ma all’Unificata (emendamento accolto nel testo del 4 maggio) . Occorrerebbe di più, e cioè che il comma 4 prevedesse che le relazioni previste al comma tre venissero trasmesse, oltre che ai ministeri elencati, anche  alla Conferenza Unificata;

 

4) inserire un emendamento aggiuntivo che esplicitamente escluda l’applicazione del decreto alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ciò anche in relazione alle previsioni contenute nel comma 1363 della Legge Finanziaria 2007. L’attività dell’Unità si esplica in un ambito di rilevantissimo interesse per le Regioni a Statuto speciale che hanno potestà esclusiva in materia. Eventuali richieste, a fini meramente conoscitivi, di dati concernenti i Comuni delle Regioni a Statuto speciale dovrebbero essere rivolte non direttamente agli enti locali ma a ciascuna Regione attraverso eventuali convenzioni.

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ribadisce pertanto in relazione alle motivazioni sopra esposte il condizionamento del parere favorevole all’accoglimento delle proposte emendative.

 

 

 

Roma, 10 maggio 2007