Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE LOCALE

giovedì 31 maggio 2007


RELAZIONE DEL MINISTRO DEI TRASPORTI SULLE MODALITA’ DELLA DELEGA ALLE REGIONI DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI DI AMMINISTRAZIONE E PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE LOCALE NON IN CONCESSIONE, AI SENSI DELL’ART. 8, DEL D.LGS. N. 422/97

 

Punto 5) Elenco B – O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

 

 

PREMESSA

In attuazione dell’art. 8 D. lgs. 422/97, il Ministero Trasporti relaziona alla Conferenza Stato-Regioni ed al PCM  in ordine alle criticità riscontrate dalle Regioni nell’esercizio delle funzioni conferite, attraverso un’attività istruttoria definita da Comitati di Monitoraggio previsti dai singoli AdP.

Tale relazione viene assunta dalla Conferenza come “presa d’atto”, a cui seguirà l’espressione dell’intesa sul D.P.C.M. attuativo del maggior fabbisogno accertato. 

Occorre  evidenziare che solo ora, nel  2007, vengono rappresentate le criticità  relative all’esercizio da parte delle Regioni delle funzioni conferite, riferite all’anno 2002,. e che vengono proposti conteggi riduttivi e limitati, disattendendo in parte quanto emerso dalle attività svolte dai Comitati di verifica e monitoraggio relativamente ai fabbisogni complessivamente necessari, .oggetto di specifica richiesta delle regioni al tavolo istituzionale aperto con la Presidenza del Consiglio sul Trasporto Pubblico Locale.

 

 

TRASFERIMENTI FINANZIARI STATALI ALLE REGIONI

La relazione fotografa la situazione del settore nell’anno 2002 e  non inquadra pienamente nei suoi effetti l’evoluzione che, a seguito del potenziamento delle infrastrutture ferroviarie programmate e finanziate anche prima del trasferimento delle competenze alle Regioni, è intervenuta negli anni successivi .

In particolare, in assenza di uno specifico intervento normativo di adeguamento delle risorse legate allo sviluppo dei servizi, il documento in questione fa riferimento alle risorse finanziarie da trasferire alle regioni necessarie a  garantire un livello di servizi analogo a quello esistente al momento del conferimento delle competenze.

 

Sotto tale profilo la relazione non si discosta da quella redatta per il 2001, in quanto anche per l’anno 2002 non tiene conto delle iniziative di efficientamento aziendale.

 

La relazione, in particolare, non riconosce, come costi, gli oneri finanziari che sono in parte scaturiti dal mancato adeguamento dei trasferimenti, mentre considera come ricavi ordinari i proventi che hanno carattere straordinario, con ciò sottostimando il reale fabbisogno dell’azienda.

 

Sono comunque rimaste totalmente inattuate le iniziative volte ad adeguare i trasferimenti dallo Stato alle Regioni, evidenziando così la sostanziale inutilità dell’attività svolta dai Comitati di verifica e di monitoraggio ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 422/97. A tale attività, invece, le Regioni ritengono di dover rimandare la effettiva quantificazione dei fabbisogni ai fini dell’adeguamento delle risorse. Resta pertanto aperto il tema dell’adeguamento delle risorse trasferite a quanto emerso nello svolgimento di tali attività cui le Regioni intendono fermamente rifarsi. Il primo tentativo di intervento del Governo di adeguamento dei trasferimenti previsto in prima stesura della Legge Finanziaria 2007 (60 mil€ a livello nazionale) è stato vanificato in quanto tali risorse sono state  poi dirottate  per coprire il costo del rinnovo del contratto degli autoferrotramvieri.

 

Si osserva inoltre che non può essere condiviso quanto ancora una volta affermato in relazione alla necessità di dover ricorrere ad uno specifico provvedimento legislativo per tenere conto degli ulteriori interventi attivati dopo il 2000, per opere che erano ancora in corso di realizzazione al momento del trasferimento delle competenze, poiché tali fabbisogni erano già impliciti alla data considerata, come peraltro recepito da diversi comitati di verifica e monitoraggio e in alcuni  Accordi di Programma .

 

In ordine al credito che secondo la Relazione sarebbe vantato da alcune Aziende ancora di proprietà del Ministero a carico delle Regioni, firmatarie del Contratto, è appena il caso di evidenziare che il suddetto credito delle Aziende nasce, come dichiarato dallo stesso Ministero, dal mancato adeguamento dei trasferimenti a favore delle Regioni medesime.  Esso non può, pertanto, essere ritenuto a carico delle Regioni interessate perché sarebbe espressamente in violazione degli Accordi di Programma stipulati (Calabria e Puglia).

 

 

ULTERIORI CRITICITA’

La relazione non tratta le problematiche fiscali ancora irrisolte, e più volte ribadite, che riguardano tutte le Aziende ferroviarie e le Regioni:

1)                             la questione dell’interpretazione dell’art. 18, legge 18/87 in merito principalmente alle riportabilità o meno delle perdite fiscali generate dai contributi ante 2001, legge 297/78; le aziende hanno sempre sostenuto la “riportabilità” comportandosi di conseguenza;

2)                             l’aliquota IVA applicabile al Contratto di Servizio Rete. Le Regioni hanno sempre sostenuto che l’aliquota fosse al 10%.

Queste due problematiche, se non risolte, potrebbero costituire ulteriori elementi destabilizzanti del sistema in quanto influiscono in modo rilevante sui risultati di esercizio (legge 18/87) delle aziende e sulle necessità finanziarie delle Regioni (problematiche IVA).

Per esempio il risultato di esercizio delle Aziende sarebbe decisamente peggiore qualora l’interpretazione fosse quella sostenuta dall’Amministrazione Finanziaria della non riportabilità delle perdite pregresse.

Per quanto riguarda l’IVA un’aliquota al 20% sui Contratti di Servizio Rete aumenterebbe i costi a carico delle regioni (con relativi problemi di adeguamento dei trasferimenti).

 

In entrambi i casi, dopo anni che le Aziende hanno adottato i comportamenti fiscali sopra richiamati, qualora si imponessero interpretazioni diverse sostenute dall’amministrazione finanziaria (con le relative conseguenze anche sul pregresso), si determinerebbe una situazione di destabilizzazione di tutto il sistema ferroviario regionale .

 

E’ pertanto opportuno  che tale criticità trovi spazio nella relazione, individuando le possibili soluzioni legislative.

 

Non risultano inoltre, nella relazione, adeguatamente rappresentate le questioni, ancora irrisolte, relative al compiuto trasferimento dallo Stato alle Regioni, dei beni ferroviari (compreso il materiale rotabile) che a distanza di anni impongono problemi interpretativi nei confronti delle Agenzie del demanio, nominate in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze ai fini della sottoscrizione dei relativi verbali di trasferimento. Si ritiene, pertanto, assolutamente indispensabile uno specifico segnale al summenzionato Ministero affinché si arrivi quanto prima al completamento delle procedure di trasferimento, ancora ferme , in diverse Regioni.

 

 

RISANAMENTO TECNICO

Per la parte relativa al risanamento tecnico delle ferrovie in concessione – e pertanto per gli investimenti sulla infrastruttura – appare positiva l’accertata maggiore disponibilità finanziaria in conseguenza dei risparmi derivanti dall’utilizzazione diretta dei limiti di impegno per il finanziamento degli interventi, senza ricorrere al mercato finanziario ovvero derivante da un recupero di risorse conseguente a tassi più favorevoli rispetto a quelli stimati nell’Accordo di Programma (questione evidenziata per la Regione Piemonte).

Occorre una conferma della destinazione di queste risorse alle stesse Regioni che hanno maturato tali “vantaggi”. E’ inoltre necessario definire con i competenti uffici del MT le modalità e la tempistica per il loro utilizzo da parte delle Regioni (es. con Atti Integrativi agli Accordi di Programma ex art.15 D.Lgs.422/97).

Sottolineiamo, inoltre, la necessità di prevedere l’uniformità delle procedure per tutti gli investimenti del settore ferroviario ex art. 8 del D. Lgs. 422/97. Più precisamente, sarebbe opportuno per tutte le Regioni che gli investimenti del settore ferroviario coperti da finanziamenti statali ai sensi della cosiddetta Legge Obiettivo vengano realizzati con la procedura dell’Accordo di Programma ex art. 15 D.Lgs. 422/97.

 

 

 

 

·                    CRITICITA’ RIGUARDANTI SINGOLE REGIONI

 

Si segnala infine che gli importi contenuti nella relazione, per la Regione Lombardia, non tengono conto della rimodulazione dell’Accordo stipulato tra Regione e Ministero il 12 novembre 2002, pur richiamata dallo stesso documento, che ha elevato il valore dell’Accordo da 597.240.291,19 € a 637.914.022,32 €.

 

In ordine alla Calabria, si evidenzia che la somma da regolarizzare per l’anno 2002 non ammonta, come scritto nella Relazione, ad Euro 402.068,28 bensì a Euro 1.691.306,00 come valutato dal Comitato di Verifica e di Monitoraggio per l’Azienda Ferrovie della Calabria S.r.l. con quote ancora a carico dello Stato.

 

 

 

Roma, 31 maggio 2007