Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Pesca: osservazioni su Programma triennale

mercoledì 27 giugno 2007


PROGRAMMA NAZIONALE TRIENNALE DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA DI CUI

AL DECRETO LEGISLATIVO 26 MAGGIO 2004, N. 154

 

Punto 2) elenco B) o.d.g. Conferenza Stato-Regioni

 

 

            Sulla scorta degli accordi raggiunti in sede di Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di Agricoltura lo scorso 21 giugno, le Regioni e le Province autonome esprimono la propria intesa sul Programma nazionale della Pesca e dell’Acquacoltura con l’impegno politico a procedere in tempi rapidi ad un lavoro di revisione della normativa vigente in materia di Pesca alla luce dell’assetto costituzionale e delle pronunce della Corte Costituzionale in materia, con le modalità di seguito indicate.

 

            Il programma nazionale è approvato e ha durata triennale, in coerenza con quanto disposto dall’art. 5 del D.L. 26/052004 n. 154.

 

            Annualmente si procederà alla verifica degli interventi secondo la valutazione periodica prevista nel programma triennale della pesca e dell’acquacoltura, attraverso l’utilizzo di indicatori quantificabili che consentano tra l’altro di verificarne la ricaduta regionale.

 

            L’assetto del programma nazionale approvato assumerà, già al termine del primo anno di applicazione, le modifiche risultanti dal processo di precisazione delle competenze rispettive in materia di pesca e acquicoltura al quale Stato e Regioni si impegnano per conferire piena conformità al dettato costituzionale in materia, fatte salve le competenze e le specificità delle Regioni  e province  a statuto speciale.

 

Pertanto:

-        entro 30 giorni dall’approvazione del Programma triennale, con decreto del MIPAAF, si provvede all’istituzione di una Commissione paritetica con lo scopo di apportare i necessari correttivi ai D.Lgs. 153 e 154;

-        entro 90 giorni dall’approvazione del Programma triennale, si provvede ad istituzionalizzare, nell’ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome all’interno del già costituito Comitato permanente (ex articolo 7, comma 2 del D.Lgs. n. 28/08/1997, n. 281) sostituendo, a tal fine, nell’ultimo paragrafo del Programma stesso, l’espressione “è istituito un Comitato Tecnico Permanente, composto da rappresentanti dello Stato e delle Regioni, con compiti di coordinamento….”, con l’espressione “si provvede alla modifica del Comitato Tecnico Permanente di coordinamento in materia di agricoltura, costituito con Atto della Conferenza Stato-Regioni (rep. n. 380) dell’11 dicembre 1997, prevedendo che lo stesso possa riunirsi in apposite sessioni volte a garantire il coordinamento…;

 

            Stato e Regioni nel perseguimento delle politiche per la pesca coerenti con le esigenze di sostenibilità ecologica ed economica definiscono prioritaria la concertazione nelle definizioni di accordi interregionali e transnazionali, in aree marine geografiche omogenee.

 

 

 

 

Roma, 27 giugno 2007