Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Caccia: Ordine del giorno su "reinserimento" storno

giovedì 20 dicembre 2007


 

 

ORDINE DEL GIORNO

REINSERIMENTO DELLO STORNO TRA LE SPECIE CACCIABILI

 

 

 

 

 

Le Regioni e le Province autonome

 

Considerato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997 ha modificato l’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” depennando dall’elenco delle specie cacciabili alcune specie selvatiche tra cui lo Storno (Sturnus vulgaris) in quanto non ricompreso nell’allegato II/2 della direttiva n. 409/79/CEE con riferimento all’Italia.

 

Considerato che il prelievo venatorio della specie Storno è consentito ai sensi dell’Allegato II/2 in diversi Stati dell’Europa (Portogallo, Spagna, Francia, Grecia, Malta, Cipro e Ungheria), come ribadito recentemente dall’INFS nelle proprie Valutazioni sull’inserimento della specie Storno tra le specie cacciabili in Italia.

 

Ritenuto che il reinserimento dello Storno fra le specie cacciabili, oltre alla finalità principale di prevenire i danni all’agricoltura risulterebbe utile anche ai fini di limitare la pressione venatoria su altre specie di maggior pregio.

 

Considerato che in assenza di prelievo venatorio le popolazioni stanziali, peraltro in costante aumento numerico, sommate a quelle migratorie raggiungono densità rilevanti tali da comportare problematiche ricorrenti alle produzioni agricole.

 

Considerato che tale selvatico si rende responsabile, in buona parte del territorio nazionale, di gravi e ricorrenti danni alle produzioni agricole di entità tali da indurre le Regioni a ricorrere a quanto previsto all’art. 9 , lett. a) della citata Direttiva che consente, ai fini di contenere gli effetti di tali danni ed in mancanza di altre soluzioni soddisfacenti, il prelievo in deroga di specie di avifauna protette pur con rigorosi criteri limitativi relativi a tempi, modalità e quantitativi di prelievo.

 

Considerato, peraltro, che i provvedimenti con i quali le Regioni hanno dato attuazione ai prelievi in deroga nei confronti di questo passeriforme sono stati sovente ritenuti non conformi  alle finalità ed ai principi della Direttiva ed hanno comportato l’incremento della popolazione stanziale con conseguente crescita esponenziale dei danni procurati alle produzioni, nonchè l’avvio di un una serie di procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano per la non corretta applicazione dell’art. 9 della norma comunitaria.

 

Ritenuto che l’esclusivo e ricorrente ricorso alle deroghe, anche per effetto delle oggettive limitazioni applicative da parte delle Regioni, non possa rappresentare un efficace strumento di prevenzione dei danni da Storno e che solo il reinserimento di tale passeriforme nell’elenco delle specie cacciabili – ipotesi ritenuta compatibile a determinate condizioni anche dall’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica - possa costituire adeguata soluzione del problema.

 

impegnano

 

il Governo ad attivare presso la Commissione Europea tutte le procedure atte al reinserimento della specie Storno (Sturnus vulgaris) nell’elenco delle specie cacciabili.

 

 

 

Roma, 20 dicembre 2007