Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Rifiuti radioattivi: parere su decreto controllo spedizioni

giovedì 22 gennaio 2009


CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

09/002/SR/C5

 

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/117/EURATOM DEL CONSIGLIO DEL 20 NOVEMBRE 2006 RELATIVA ALLA SORVEGLIANZA ED AL CONTROLLO DELLE SPEDIZIONI DI RIFIUTI RADIOATTIVI E DI COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO.

Punto 2) Elenco B Conferenza Stato-Regioni

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, a maggioranza e con il parere favorevole della Regione Lombardia, esprime parere negativo condizionato all’accoglimento delle seguenti proposte emendative, ribadendo con vigore la necessità di un più ampio coinvolgimento delle regioni interessate nelle operazioni di autorizzazione di spedizione, importazione ed esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile radioattivo esaurito, al fine di garantire il .più alto livello di protezione della popolazione che le norme in oggetto tendono ad assicurare.

 

1.      In ottemperanza ai principi e criteri direttivi di cui all’articolo 22 comma 1 lettera e) della legge delega (Legge 34 del 25/2/2008) in base al quale devono essere ”assicurate adeguate forme di consultazione e informazione di regioni ed enti locali con riguardo a quanto previsto dalla direttiva 2006/117/EURATOM, con particolare riferimento alle domande, autorizzazioni e spedizioni che interessano il territorio di loro competenza”, si ritiene che nell’ambito delle procedure di cui all’art. 32 del D.lgs 230/95 debba essere assegnato alle Regioni un ruolo che vada nella direzione indicata dalla legge sopra citata. Si chiede pertanto di apportare le seguenti modifiche all’articolo 1, comma 2 del decreto in oggetto aggiungendo dopo la lettera c) la seguente lettera c-bis “al comma 2 lettera a) dopo le parole “sentiti i competenti organismi tecnici” devono essere aggiunte le parole “e la Regione o le Province autonome territorialmente competenti” e sostituendo la lettera d) con la seguente seguente “al comma 2, lettera b) le parole “sentita l’ANPA” sono sostituite dalle seguenti “sentita l'ISPRA e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e la Regione o le Province autonome di destinazione o provenienza”.

2.      Al fine di rendere la norma più attinente al testo della direttiva 2006/117/EURATOM e per migliorarne altresì la comprensione, si chiede di modificare l’art. 1, comma 2, lettera g) del decreto eliminando l’intero inciso “Se sono rispettate le disposizioni di legge applicabili” aggiungendo alla fine di ogni lettera l’intera seguente frase “a condizione che sia rispettata tutta la normativa applicabile in materia “.

3.      All’art. 1, comma 7, modificativo dell’art. 157, del decreto n. 230/95:

-       al secondo periodo del comma 1 dell’art. 157, si chiede di coordinare il testo a quanto indicato nel titolo dell’articolo, si propone quindi di eliminare, la  parola disgiuntiva “o” dopo le parole “importazione di prodotti”;

-        al primo periodo del comma 2 dell’art. 157, dopo le parole “livelli anomali di radioattività”  aggiungere la seguente frase “indicati secondo le norme di buona tecnica disponibili”;

-       al secondo periodo del comma 2 dell’art. 157 “all’ Agenzia delle regioni e delle province autonome per la protezione dell’ambiente competenti per territorio” aggiungere le parole “ed alla Regione e alle province autonome territorialmente competenti”.

Allegato II

4.      l’articolo 32 comma 2 lettera a) del d.lgs 230/95 prevede che per il rilascio dell’autorizzazione, l’Autorità competente senta “i competenti organismi tecnici”, mentre nell’Allegato II è previsto unicamente che l’Autorità competente acquisisca, ove previsto, il parere dell’Ispra, senza tener conto che per gli enti locali l’indicazione è fuorviante. A tal fine si chiede la sostituzione della parola “Ispra” con la più generica definizione “i competenti organismi tecnici”;

5.      Ai paragrafi 2.3, 3.1.6, 4.2, 6.3 dell’Allegato II, si propone di aggiungere dopo le parole “Ministero dello sviluppo economico” le parole “e alle Regioni e alle Province Autonome;

6.      l’articolo 32, comma 2 lettera b) del D.lgs 230/95 stabilisce che nel caso di transito sul territorio italiano l’unica autorità competente sia il Ministero dello Sviluppo Economico mentre al paragrafo 4 dell’allegato II in relazione al “transito per spedizioni tra stati membri dell’Unione europea“ si citano, l’Autorità competente italiana e il Ministero dello Sviluppo Economico. Si ritiene che l’uso di una doppia terminologia possa creare dubbi interpretativi e pertanto si chiede che le parole “Autorità competente italiana” siano sostitute da “il Ministero dello Sviluppo economico”. Sempre a tal proposito, al paragrafo 4.2 si dovrebbero eliminare le parole “ove quest’ultimo non sia l’Autorità competente italiana”.

 

7.      nel paragrafo 4 punti 4.1.3 e 4.1.5 l’indicazione delle parole “Autorità competenti” può dar luogo ad incertezza applicative laddove l’Autorità competente è solo statale e quindi, alla luce di quanto detto, del Ministero dello Sviluppo Economico;

RACCOMANDAZIONE

 

Si coglie inoltre l’occasione per segnalare una grave carenza nella procedura disciplinata all’art. 100, comma 2 D.lgs 230 /95 laddove non sono considerate quali destinatarie della comunicazione ivi prevista, le Regioni e le Province Autonome territorialmente competenti. A tal fine si raccomanda vivamente di poter ovviare a tale carenza con una modifica normativa del testo indicato, al fine di rendere più efficace la risposta al rischio di contaminazione ivi previsto.

 

Roma, 22 gennaio 2009

rifiuti_radioatt_220109.pdf