Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Ambiente: qualità acque di balneazione (parere)

giovedì 20 marzo 2008


CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

 

 

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/7/CE, DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 15 FEBBRAIO 2006, RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 76/160/CEE

 

 

Punto 3) Elenco A – Odg Conferenza Unificata

 

 

 

            La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime parere favorevole con la verifica dell’accoglimento in sede politica di tutte le proposte emendative concordate in sede tecnica e di seguito riportate:

 

 

a)      aggiungere al comma 1 dell’articolo 4, dopo la lettera a) la seguente lettera: “a bis) l’individuazione delle strutture tecniche di riferimento per effettuare i programmi di monitoraggio;”

b)      sostituire il comma 2 dell’articolo 4 con il seguente: “2. Le Regioni trasmettono secondo le modalità stabilite nel presente decreto, le informazioni di cui alle lettere d) e g), nonché i risultati delle attività di monitoraggio entro il 30 novembre di ogni anno. Esse trasmettono, altresì, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) entro il 1° marzo di ogni anno. Le informazioni di cui alle lettere c), d) ed e) sono trasmesse al Ministero della salute. Le informazioni di cui alle lettere a), b), f) e g) sono trasmesse al Ministero della salute e al Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare.”

c)      sostituire al comma 1 dell’articolo 6 le parole “30 novembre” con le seguenti “31 dicembre”

d)     sostituire il comma 2 dell’articolo 6 con il seguente: ”2. Le Regioni e le Province autonome provvedono affinché il monitoraggio dei parametri indicati nell’allegato I, colonna A, sia effettuato secondo le modalità dell’allegato IV. Il primo programma di monitoraggio dei parametri indicati nell’allegato I, colonna A, avviene a decorrere dalla stagione balneare 2009. I risultati di tale monitoraggio possono essere utilizzati per determinare le serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione di cui all’articolo 7. Non appena viene avviato il monitoraggio ai sensi del presente decreto, può cessare il monitoraggio dei parametri di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni.”

e)      eliminare il comma 5 dell’articolo 6

f)       al comma 10 dell’articolo 6 aggiungere dopo le parole “agenzie regionali per la protezione dell’ambiente” le seguenti parole: “e/o altre strutture tecniche individuate dalle Regioni”

g)      sostituire al comma 6, lettera b) all’articolo 7 le parole “comma 4, lettera c)” con le seguenti: “comma 5, lettera c)”

h)      aggiungere al comma 3 dell’articolo 8 dopo la parola “adottano” la seguente: “inoltre”

i)        aggiungere al comma 1 dell’articolo 12 dopo la parola “Regioni” le seguenti: “e le Province autonome”

j)        al comma 2 dell’articolo 12 aggiungere dopo le parole “Le agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA)” le seguenti parole: “e/o altre strutture tecniche di cui all’articolo 4, comma 1, lett. a bis)” e le parole “lettera e)” con le seguenti: “lettera f)”

k)      sostituire al comma 1, lettera a) dell’articolo 15 la parola “articolo” con la seguente “decreto”

l)        aggiungere alla fine del comma 2 dell’articolo 17 le seguenti parole: “Le disposizioni del presente decreto devono trovare comunque applicazione a decorrere dal 2011”

m)    aggiungere al comma 5 dell’articolo 17, dopo le parole “Territorio” le seguenti: “e del Mare”  e dopo la parola “comunitari” le seguenti: “entro il 31/12/2008 ad eccezione di quanto non ancora definito dalla Commissione europea”.

 

 

 

 

Roma, 20 marzo 2008