Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Servizi ferroviari: osservazioni a Relazione su esercizio funzioni Regioni

mercoledì 8 aprile 2009


in allegato il documento in formato pdf

 

09/022/SR/C4

 

 

PRESA D’ATTO DELLA RELAZIONE PREDISPOSTA AI SENSI DELL’ART. 8, COMMA 5, DEL D. LGS. 19 NOVEMBRE 1997, N. 422 SULLE MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI DI PROGRAMMAZIONE E DI AMMINISTRAZIONE DELEGATE ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN MATERIA DI SERVIZI FERROVIARI DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE NON ESERCITI DA TRENITALIA S.P.A. E SULLE EVENTUALI CRITICITÀ RAPPRESENTATE DAGLI STESSI ENTI REGIONALI. ANNO 2002

 

 

Punto 9) elenco A – odg Conferenza Stato-Regioni

 

 

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

 

 

PREMESSO

 

-          CHE la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 22 gennaio 2009, ha approvato un documento con il quale, nel prendere atto dello schema di relazione in argomento, sono state formulate osservazioni concernenti, da un lato, questioni oggetto della relazione medesima; dall’altro, altre questioni comunque direttamente inerenti alla tematica del trasporto pubblico di interesse regionale e locale, per la parte in cui sussistono elementi rientranti nella competenza statale;

 

-          CHE, in ordine al contenuto del documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Ministero dell’economia e delle finanze ha prodotto, a livello tecnico, talune osservazioni concernenti i correlati profili di interesse per la finanza statale, sia sul fronte dell’entrata sia su quello della spesa;

 

-          CHE, nella riunione tecnica in sede di Conferenza Stato-Regioni del 5 marzo 2009, le Regioni hanno presentato un documento che, da un lato, tiene distinte, in parti separate, le osservazioni concernenti le questioni oggetto della relazione in argomento e le questioni non rientranti in tale ambito, ancorché comunque direttamente inerenti alla tematica del trasporto pubblico di interesse regionale e locale, per la parte in cui sussistono elementi rientranti nella competenza statale; dall’altro, anche nel prendere atto delle predette osservazioni del Ministero dell’economia e delle finanze, presenta una diversa formulazione di talune delle osservazioni regionali;

 

-          CHE dal confronto fra i tecnici del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Regioni, nella riunione tecnica del 5 marzo 2009, sono stati chiariti taluni aspetti oggetto di discussione ed è al contempo emersa l’opportunità di limitare in questa sede le osservazioni delle Regioni ai soli aspetti concernenti le questioni oggetto della relazione in argomento;

 

-          CHE le Regioni si riservano pertanto di riproporre separatamente ed in altro procedimento le osservazioni concernenti le questioni non costituenti oggetto della relazione in argomento, ancorché comunque direttamente inerenti alla tematica del trasporto pubblico di interesse regionale e locale;

 

 

Prende atto dello schema di relazione presentato, formulando le osservazioni che seguono:

 

1.                  Ad avvenuta conclusione dell’accertamento del maggiore fabbisogno per l’anno 2002, è necessario provvedere con sollecitudine alle relative erogazioni utilizzando le risorse, impegnate ma non erogate, per i servizi aggiuntivi non attivati nell’esercizio 2002 di cui al DPCM del 2000 (si chiede comunque che, per la Regione Calabria, in occasione della determinazione del maggiore fabbisogno per il periodo 2003-2007, si proceda ad una verifica per l’anno 2002).

 

2.                  In considerazione del fatto che – per effetto della legge n. 244 del 2007 – è stato istituito, dal 2008, un diverso regime per il finanziamento del trasporto pubblico di interesse regionale e locale, è necessario che si proceda con sollecitudine alla determinazione del maggiore fabbisogno anche per il periodo 2003-2007 per la consequenziale copertura.

 

3.                  Per gli anni dal 2008 in avanti, l’attività dei Comitati di monitoraggio sarà finalizzata ad acquisire i dati istruttori necessari all’emanazione dei decreti interministeriali di cui all’articolo 1, commi 299 e 302 della legge n. 244 del 2007.

 

4.                  Le economie realizzate nell’applicazione dell’art. 15 del decreto legislativo 422 del 1997 vanno riconosciute a ciascuna Regione per la realizzazione di investimenti della stessa natura. Le Regioni invitano pertanto il Ministero a stipulare con sollecitudine i necessari accordi integrativi per l’immediato utilizzo delle risorse disponibili.

 

5.                  Le operazioni di trascrizione, accatastamento e regolarizzazione dei beni trasferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi del decreto legislativo n. 422 del 1997 non sono compiute. Tali operazioni non devono comportare, secondo legge, onere alcuno per le Regioni. Il relativo peso economico resta pertanto in capo allo Stato, nonostante siano successivamente intervenute modifiche all’assetto organizzativo dell’amministrazione statale. Per il compimento delle predette operazioni di trascrizione, accatastamento e regolarizzazione, va quindi assicurata, senza onere alcuno per le Regioni, la corretta e tempestiva esecuzione dei rispettivi compiti da parte delle amministrazioni competenti diverse dalla Regione.

 

 

 

Roma, 8 aprile 2009

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