Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - UE: attività lobbisti, la posizione delle Regioni

giovedì 15 maggio 2008


in allegato formato pdf

POSIZIONE SULLA RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull’elaborazione di un quadro

per le attività dei rappresentanti di interessi (lobbisti) presso le istituzioni europee

(A6-0105/2008 - relatore Friedrich)

 

 

 

            La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome italiane, condivide l’attento lavoro di analisi e di regolazione del fenomeno della rappresentanza di interessi presso le istituzioni europee e apprezza lo sforzo di rendere trasparente e responsabile il processo decisionale delle istituzioni comunitarie e in particolare del Parlamento europeo.

 

            Considerata la relazione dell’Onorevole Friedrich, approvata dal Parlamento europeo l’8 maggio 2008 e, in particolare il paragrafo 10 della relazione, ove il Parlamento “sottolinea tuttavia che le regioni e i comuni degli Stati membri, come pure i partiti politici a livello nazionale ed europeo e gli organi cui è riconosciuto uno status giuridico dai trattati non rientrano nell'ambito di queste norme, quando operano conformemente al ruolo previsto dai trattati ed eseguono compiti loro attribuiti dagli stessi”, esprime, tuttavia, preoccupazione per l’assimilazione, anche solo residuale, dell’attività svolta dalle Regioni e dalle Province autonome a quella dei lobbisti.

 

            La Conferenza ritiene, infatti, che le Regioni e gli Enti locali, diversamente dai lobbisti privati, rappresentino gli interessi  generali  di tutti i cittadini di un determinato territorio che, con il  voto, hanno eletto i loro rappresentanti pubblici, affidando loro la difesa dei propri interessi. La Conferenza non trova, quindi, condivisibile assimilare Regioni ed Enti locali ai lobbisti privati. Per questa ragione, già attualmente e sulla base di prerogative riconosciute alle Regioni e agli Enti locali dalle Costituzioni di molti Stati membri, molte Regioni ed Enti locali europei possono, secondo il loro Statuto, intervenire in modo ben più ampio  di quanto prevedano i Trattati, per difendere sul territorio comunitario gli  interessi collettivi pubblici in questione.

 

            Secondo la Costituzione italiana, le Regioni e le Province autonome costituiscono la Repubblica, al pari dello Stato, dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane (articolo 114 della Costituzione). In quanto tali, quindi, le Regioni e le Province autonome operano sempre e solo esercitando poteri e competenze costituzionalmente riconosciuti.

 

            Inoltre, l’articolo 5 della Legge 131 del 2003, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzione n. 3 del 2001, prevede che le Regioni e le Province autonome partecipino, nell’ambito delle delegazioni del Governo, alle attività del Consiglio, potendo i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome essere anche Capi della delegazione italiana al Consiglio dei Ministri dell’Unione europea, quando sono trattate materie di competenza esclusiva regionale.

 

            Alla luce di queste considerazioni, la Conferenza concorda nel ritenere sempre applicabile alle Regioni e alle Province autonome italiane la clausola di esclusione prevista nell’ultima frase del paragrafo 10 della relazione del Parlamento europeo, anche e soprattutto, da un punto di vista europeo, perché le Regioni e le Province autonome sono componenti, nell’ambito della delegazione italiana, di un’istituzione dell’Unione europea.

 

            La Conferenza invita, quindi, il Parlamento europeo a tener conto nella fase attuativa che seguirà l’approvazione della Relazione Friedrich di questa posizione.

 

 

 

Roma, 15 maggio 2008

150508_lobby.pdf