Conferenza Regioni
e Province Autonome
Doc. Approvato - Accordo del tavolo farmaceutico

giovedì 16 ottobre 2008


in allegato l'accordo sottoscritto, in formato pdf

 

 

Accordo del tavolo farmaceutico del 15 ottobre

 

Nell'attesa di una revisione complessiva delle politiche del farmaco, nell'interesse dell'uso razionale delle risorse e dello sviluppo dell'industria e della ricerca, al fine di recuperare al Servizio Sanitario Nazionale il beneficio conseguente alla pratica degli extra sconti, vengono adottate le seguenti misure:

1. aumentare, con norma di legge, la "quota di spettanza" della filiera distributiva del farmaco, limitatamente ai medicinali equivalenti unbranded, per agevolare le vendite di tali prodotti. L'aumento sarà di 8 punti percentuali, distribuiti all'interno della filiera distributiva secondo le regole di mercato. Per tutti gli altri medicinali (sia sotto tutela brevettuale sia con brevetto scaduto) restano immutati i margini vigenti;

2. ridurre del 7 per cento i prezzi al pubblico dei prodotti equivalenti unbranded inseriti nelle listedi trasparenza AIFA al 30 settembre 2008. La misura si applicherà decorso un mese dall'entrata in vigore della legge, per evitare un massiccio impatto sulle scorte di magazzino. All'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un prodotto equivalente unbranded è consentito, peraltro, di chiedere all'AIFA la rinegoziazione del prezzo. Nella rinegoziazione si terrà conto dei reali sconti applicati dall'azienda farmaceutica alla distribuzione negli ultimi tre mesi;

3. per far recuperare al Servizio sanitario nazionale il valore degli extra-sconti praticati nel corso del 2008, viene incrementato di una quota media dell' 1,4 per cento (che verrà ripartita con successivi accordi) lo sconto a favore del Servizio sanitario nazionale trattenuto da quest'ultimo, in base alle norme vigenti. La misura viene applicata per soli 12 mesi e riguarda indistintamente tutti i farmaci erogati in regime di SSN. Qualora, d'intesa con le Regioni e province autonome si trovi una proposta alternativa, essa potrà sostituire la presente previsione.

4. è rinviata ad un secondo momento, comunque precedente alla predisposizione del testo della legge attuativa delle previsioni del presente accordo, la discussione di misure dirette ad incentivare l'impiego dei generici.

accordotavolofarmaceutico151008.pdf